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Document 62021CJ0393

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 febbraio 2023.
    Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH contro Arik Air Limited e a.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Articolo 23, lettera c) – Sospensione dell’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo – Circostanze eccezionali – Nozione.
    Causa C-393/21.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:104

    Causa C‑393/21

    Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 febbraio 2023

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Articolo 23, lettera c) – Sospensione dell’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo – Circostanze eccezionali – Nozione»

    1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Istituzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Regolamento n. 805/2004 – Presentazione, da parte del debitore, nello Stato membro d’origine, di un ricorso avverso la decisione certificata come titolo esecutivo europeo, o di una domanda di rettifica o di revoca del certificato – Procedimento di esecuzione di tale decisione – Sospensione o limitazione dell’esecuzione – Nozione di circostanze eccezionali – Rischio reale di danno particolarmente grave per il debitore – Risarcimento di tale danno impossibile o estremamente difficile – Inclusione – Circostanze relative al procedimento giurisdizionale diretto, nello Stato membro d’origine, contro detta decisione o contro il certificato – Esclusione

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio no 805/2004, art. 23)

      (v. punti 31, 33‑38, 42‑46, dispositivo 1)

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Istituzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Regolamento n. 805/2004 – Sospensione o limitazione dell’esecuzione – Applicazione contestuale, da parte del giudice o dell’autorità competente nello Stato membro dell’esecuzione, delle misure di limitazione e di costituzione di una cauzione – Ammissibilità – Applicazione contestuale, da parte del medesimo giudice o della medesima autorità, di una di queste due misure e di quella della sospensione del procedimento di esecuzione – Inammissibilità

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio no 805/2004, art. 23)

      (v. punti 49, 50, 52, 53, dispositivo 2)

    3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Istituzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Regolamento n. 805/2004 – Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo – Sospensione nello Stato membro d’origine, dell’esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo – Presentazione del certificato previsto all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n.805/2004 al giudice dello Stato membro dell’esecuzione – Giudice di cui trattasi tenuto a sospendere, sulla base della suddetta decisione, il procedimento di esecuzione avviato nello Stato membro dell’esecuzione

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio no 805/2004, art. 6, §§ 1 e 2, e art. 11)

      (v. punti 56, 58‑64, dispositivo 3)

    Sintesi

    La Corte precisa la nozione di «circostanze eccezionali» che consentono all’autorità giudiziaria competente di sospendere l’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo

    Il giudice nazionale dello Stato membro dell’esecuzione deve assicurarsi della sospensione del procedimento quando l’esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo è stata sospesa nello Stato membro d’origine

    Il 14 giugno 2019, l’Amtsgericht Hünfeld (Tribunale circoscrizionale di Hünfeld, Germania) ha notificato un’ingiunzione di pagamento all’Arik Air Limited per il recupero di un credito di EUR 2292993,32 a favore della Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH (in prosieguo: la «Lufthansa») e successivamente ha emesso, il 24 ottobre 2019, un titolo esecutivo europeo e, il 2 dicembre 2019, un certificato di titolo esecutivo europeo.

    Un ufficiale giudiziario operante in Lituania (in prosieguo: l’«ufficiale giudiziario») è stato adito dalla Lufthansa per dare esecuzione a tale titolo esecutivo nei confronti dell’Arik Air.

    Quest’ultima società ha presentato dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) una domanda ( 1 ) di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo e di cessazione del recupero forzato del credito. Essa ritiene che il Tribunale circoscrizionale di Hünfeld le abbia notificato in modo irregolare gli atti processuali, il che avrebbe comportato l’inosservanza del termine che le avrebbe consentito di opporsi all’ingiunzione di pagamento di cui trattasi.

    In Lituania, l’Arik Air ha anche chiesto all’ufficiale giudiziario di sospendere il procedimento di esecuzione fino alla decisione definitiva del Tribunale del Land, di Francoforte sul Meno, il che è stato rifiutato dall’ufficiale giudiziario in quanto, a suo avviso, in simili circostanze la normativa nazionale non consentiva una sospensione.

    Con un’ordinanza dell’aprile 2020, il Tribunale del Land, di Francoforte sul Meno, ritenendo segnatamente che l’Arik Air non avesse dimostrato che detto titolo era stato emesso illegittimamente, ha subordinato la sospensione dell’esecuzione forzata del titolo esecutivo europeo di cui trattasi al deposito di una garanzia di EUR 2000000.

    Con un’ordinanza emessa nel giugno 2020, il Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas, Lituania) ha respinto il ricorso proposto dall’Arik Air avverso la decisione dell’ufficiale giudiziario che rifiutava di sospendere tale procedimento di esecuzione.

    In appello, il Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas, Lituania) ha annullato la suddetta ordinanza, sospendendo il procedimento di esecuzione di cui trattasi, in attesa della decisione definitiva del giudice tedesco sulle domande dell’Arik Air. Tale giudice ha ritenuto che, stante il rischio di un danno sproporzionato che poteva derivare dal procedimento di esecuzione avviato nei confronti dell’Arik Air, la presentazione di un ricorso contro il certificato di titolo esecutivo europeo dinanzi al giudice dello Stato membro d’origine fosse sufficiente a giustificare la sospensione di detto procedimento. Inoltre, esso non ha ravvisato alcun motivo per ritenere che spettasse al Tribunale del Land, di Francoforte sul Meno, pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di sospensione degli atti di esecuzione.

    La Lufthansa ha quindi presentato ricorso per cassazione dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte Suprema di Lituania) avverso la suddetta decisione.

    Adita da tale organo giurisdizionale, la Corte apporta precisazioni circa il significato e la portata della nozione di «circostanze eccezionali» che consentono al giudice o all’autorità competente nello Stato membro dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 ( 2 ), di sospendere l’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine.

    Giudizio della Corte

    In primo luogo, la Corte afferma che la nozione di «circostanze eccezionali», di cui all’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004, si riferisce a una situazione in cui la prosecuzione del procedimento di esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo, qualora il debitore abbia impugnato, nello Stato membro d’origine, tale decisione o abbia chiesto la rettifica o la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, esporrebbe tale debitore a un rischio reale di danno particolarmente grave. Il risarcimento di tale danno, in caso di annullamento della suddetta decisione o di rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo, sarebbe impossibile o estremamente difficile. Tale nozione non rinvia a circostanze relative al procedimento giurisdizionale diretto nello Stato membro d’origine contro la decisione certificata come titolo esecutivo europeo o contro il certificato di titolo esecutivo europeo.

    Nel giungere a tale conclusione, la Corte osserva, anzitutto, che la nozione di «circostanze eccezionali» è una nozione autonoma del diritto dell’Unione. A tal riguardo, l’impiego, da parte del legislatore dell’Unione, della nozione di cui trattasi dimostra che non intendeva limitare la portata di tale disposizione alle sole situazioni di forza maggiore che risultano, in linea generale, da eventi imprevedibili ed ineluttabili dovuti a una causa estranea al debitore. Di conseguenza, si deve ritenere che la facoltà di sospendere il procedimento di esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo sia riservata ai casi in cui la prosecuzione dell’esecuzione esporrebbe il debitore a un rischio reale di danno particolarmente grave, il cui risarcimento sarebbe impossibile o estremamente difficile in caso di esito positivo del ricorso o della domanda proposta dal medesimo nello Stato membro d’origine. L’avvio di tale procedimento giurisdizionale, da parte del debitore, costituisce del resto una condizione preliminare per l’esame, da parte del giudice o dell’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione, dell’esistenza di circostanze eccezionali.

    Inoltre, la ripartizione delle competenze operata dal regolamento n. 805/2004 tra i giudici e le autorità dello Stato membro d’origine e quelli dello Stato membro dell’esecuzione implica che questi ultimi non sono competenti ad esaminare, nell’ambito di una domanda di sospensione del procedimento di esecuzione, una decisione relativa ad un credito non contestato adottata nello Stato membro d’origine o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo. Pertanto, i giudici o le autorità dello Stato membro dell’esecuzione hanno un margine di discrezionalità limitato per quanto riguarda la valutazione delle circostanze in base alle quali è possibile accogliere una domanda di sospensione dell’esecuzione. In sede di esame di una siffatta domanda, detti giudici o autorità devono limitarsi, al fine di accertare l’esistenza di circostanze eccezionali ai sensi di tale disposizione, a ponderare l’interesse del creditore, consistente nel procedere ad un’esecuzione immediata della decisione relativa al suo credito, con quello del debitore, consistente nell’evitare danni particolarmente gravi e irreparabili o difficilmente riparabili.

    In secondo luogo, la Corte precisa che l’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 consente l’applicazione contestuale delle misure di limitazione e di costituzione di una cauzione, da esso previste alle lettere a) e b) ( 3 ), ma non consente l’applicazione contestuale di una di queste due misure con quella della sospensione del procedimento di esecuzione di cui alla lettera c).

    In terzo luogo, la Corte dichiara che, qualora l’esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo sia stata sospesa nello Stato membro d’origine e il certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004 sia stato presentato al giudice dello Stato membro dell’esecuzione, quest’ultimo è tenuto a sospendere, sulla base di tale decisione, il procedimento di esecuzione avviato in quest’ultimo Stato ( 4 ).


    ( 1 ) Tale domanda è stata presentata in base all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).

    ( 2 ) In forza di tale disposizione, intitolata «Sospensione o limitazione dell’esecuzione»:

    «Se il debitore ha

    – impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell’articolo 19, o

    – chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell’articolo 10,

    il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può, su istanza del debitore,

    a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o

    b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l’importo, o

    c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione».

    ( 3 ) Tali misure mirano, rispettivamente, a limitare il procedimento di esecuzione a provvedimenti conservativi (a) e a subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione determinata dal giudice o dall’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione (b).

    ( 4 ) Su tale punto, la Corte si pronuncia in base all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, in combinato disposto con l’articolo 11 dello stesso.

    L’articolo 6 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo», al suo paragrafo 2, così dispone:

    «Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d’origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività utilizzando il modello di cui all’allegato IV».

    Quanto all’articolo 11 del medesimo regolamento, intitolato «Effetto del certificato di titolo esecutivo europeo», esso così recita: «Il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell’esecutività della decisione giudiziaria».

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