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Document 62021CJ0365

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 marzo 2023.
Procedimento penale a carico di MR.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Articolo 55, paragrafo 1, lettera b) – Eccezione all’applicazione del principio del ne bis in idem – Reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato membro – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Compatibilità di una dichiarazione nazionale che prevede un’eccezione al principio del ne bis in idem – Organizzazione criminale – Reati contro il patrimonio.
Causa C-365/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:236

Causa C‑365/21

MR

contro

Generalstaatsanwaltschaft Bamberg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Bamberg)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 marzo 2023

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Articolo 55, paragrafo 1, lettera b) – Eccezione all’applicazione del principio del ne bis in idem – Reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato membro – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Compatibilità di una dichiarazione nazionale che prevede un’eccezione al principio del ne bis in idem – Organizzazione criminale – Reati contro il patrimonio»

  1. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Presupposto per l’applicazione – Medesimi fatti – Nozione – Identità dei fatti materiali – Esame dell’identità che rientra nella competenza delle autorità nazionali

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50; Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)

    (v. punti 31‑39)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Eccezione – Reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato membro – Limitazione – Presupposti – Limitazione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale di tale principio – Rispetto del principio di proporzionalità – Validità alla luce dell’articolo 50 della Carta

    [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 50 e 52, § 1; Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, artt. 54, 55, § 1, b), e 56]

    (v. punti 46‑50, 52, 53, 56‑67, dispositivo 1)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Dichiarazione di uno Stato membro relativa al fatto di non essere vincolato da tale principio in caso di reati contro la sua sicurezza o contro altri interessi essenziali – Dichiarazione che include la partecipazione a un’organizzazione criminale che abbia esclusivamente commesso reati contro il patrimonio – Ammissibilità – Presupposti

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 50 e 52, § 1; Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, artt. 54 e 55, § 1)

    (v. punti 74‑81, 83, dispositivo 2)

Sintesi

Nel settembre 2020, MR, cittadino israeliano, residente da ultimo in Austria, è stato condannato da un giudice austriaco a una pena privativa della libertà di quattro anni per truffa aggravata nell’esercizio di un’attività commerciale e riciclaggio di denaro. Dopo aver parzialmente scontato tale pena e beneficiato di una sospensione dell’esecuzione della pena residua è stato sottoposto a custodia cautelare in Austria, ai fini della sua consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo (MAE), a sua volta emesso nel dicembre 2020 da un giudice tedesco, per costituzione di un’organizzazione criminale e truffa in materia di investimenti finanziari.

Con un’ordinanza emessa nel marzo 2021, il ricorso di MR avverso detto MAE è stato respinto con la motivazione che i fatti oggetto di tali due procedimenti erano diversi, cosicché il principio del ne bis in idem, sancito dalla CAAS ( 1 ), non trovava applicazione. In subordine è stato rilevato che MR era sottoposto a procedimento penale per un reato coperto dalla dichiarazione effettuata dalla Repubblica federale di Germania al momento della ratifica della CAAS. In virtù di detta dichiarazione, tale Stato membro non è vincolato dal principio del ne bis in idem nelle situazioni in cui i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza dello Stato tedesco o contro altri interessi egualmente essenziali ( 2 ).

Date tali circostanze, il giudice del rinvio, investito di una domanda di riesame di detta ordinanza, si chiede se l’autorizzazione, concessa dalla CAAS agli Stati membri, ad effettuare una siffatta dichiarazione sia compatibile con l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che sancisce il principio del ne bis in idem. In caso di risposta affermativa, detto giudice si domanda se tale dichiarazione possa altresì comprendere le organizzazioni criminali che commettono esclusivamente reati contro il patrimonio.

La Corte fornisce una risposta affermativa a tali due questioni e precisa le condizioni in cui una siffatta dichiarazione può comprendere detto tipo di organizzazione criminale.

Giudizio della Corte

In primo luogo, pur confermando la validità della disposizione della CAAS che prevede la possibilità di effettuare la dichiarazione di cui trattasi ( 3 ) alla luce dell’articolo 50 della Carta, la Corte constata innanzitutto che tale prima disposizione rappresenta una limitazione del diritto fondamentale garantito da quest’ultimo articolo. Tuttavia, una limitazione del genere può essere giustificata laddove sia prevista dalla legge e rispetti il contenuto essenziale di tale diritto ( 4 ). Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità, detta limitazione deve essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui ( 5 ).

In tale contesto, la Corte ricorda che una limitazione del principio del ne bis in idem rispetta il contenuto essenziale dell’articolo 50 della Carta nel caso in cui essa consista unicamente nel consentire di perseguire e di sanzionare nuovamente i medesimi fatti al fine di perseguire un obiettivo distinto. Al riguardo, l’eccezione a detto principio prevista dalla CAAS ( 6 ) vale solo quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro che intenda avvalersene. Ritenendo che la nozione di «sicurezza [dello Stato]» debba essere assimilata a quella di «sicurezza nazionale» ( 7 ), la Corte sottolinea che l’obiettivo della salvaguardia della sicurezza nazionale corrisponde all’interesse primario di tutelare le funzioni essenziali dello Stato e gli interessi fondamentali della società. Ne consegue che i reati per i quali la CAAS autorizza a derogare a detto principio devono riguardare direttamente tale Stato membro. Lo stesso vale per i reati contro gli altri interessi dello Stato membro. Di conseguenza, la disposizione contestata della CAAS ( 8 ) rispetta il contenuto essenziale del principio del ne bis in idem, in quanto consente allo Stato membro che se ne avvale di reprimere reati che lo riguardano direttamente e, in tal modo, di perseguire obiettivi che sono necessariamente diversi da quelli per i quali la persona sottoposta a procedimento penale è già stata giudicata in un altro Stato membro.

Per quanto riguarda, poi, il principio di proporzionalità, la possibilità di giustificare una limitazione al principio del ne bis in idem deve essere valutata misurando la gravità dell’ingerenza che una limitazione siffatta comporta, e verificando che l’importanza dell’obiettivo di interesse generale perseguito da tale limitazione sia adeguata a detta gravità. A tale titolo, la facoltà prevista dalla succitata disposizione della CAAS ( 9 ) è idonea a realizzare l’obiettivo di interesse generale di repressione, da parte di uno Stato membro, dei pregiudizi alla sua sicurezza o ad altri suoi interessi egualmente essenziali.

Infine, tenuto conto della natura e della particolare gravità di siffatti pregiudizi, l’importanza di tale obiettivo di interesse generale supera quella della lotta contro la criminalità in generale, anche grave. Un siffatto obiettivo è quindi idoneo a giustificare misure che comportino ingerenze nei diritti fondamentali che non sarebbero autorizzate al fine di perseguire e sanzionare i reati in generale.

In secondo luogo, la Corte constata che la CAAS ( 10 ), letta alla luce della Carta ( 11 ), non osta all’interpretazione, da parte dei giudici di uno Stato membro, della dichiarazione effettuata da quest’ultimo ai sensi della CAAS secondo la quale tale Stato membro non è vincolato dalle sue disposizioni che sanciscono il principio del ne bis in idem ( 12 ) per quanto riguarda il reato di costituzione di un’organizzazione criminale, qualora l’organizzazione criminale a cui ha partecipato la persona sottoposta a procedimento penale abbia esclusivamente commesso reati contro il patrimonio, purché siffatto procedimento sia volto, tenuto conto degli atti illeciti di tale organizzazione, a sanzionare pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali di detto Stato membro.

A tal riguardo, la Corte osserva, da un lato, che rientrano, innanzitutto, nell’eccezione prevista dalla CAAS ( 13 ) i reati, come lo spionaggio, il tradimento o i gravi danni al funzionamento dei pubblici poteri, che, per la loro stessa natura, riguardano la sicurezza o altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro interessato. Tuttavia, da ciò non discende che l’ambito di applicazione di tale eccezione sia necessariamente limitato a reati del genere. Non si può infatti escludere che procedimenti penali per reati i cui elementi costitutivi non comprendano specificamente un pregiudizio alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro possano parimenti rientrare in questa stessa eccezione, qualora, tenuto conto delle circostanze in cui il reato è stato commesso, si possa debitamente dimostrare che la finalità dei procedimenti per i fatti di cui trattasi è quella di reprimere pregiudizi a tale sicurezza o a tali altri interessi egualmente essenziali.

Dall’altro lato, i procedimenti penali condotti per un reato contemplato in una dichiarazione che attua la facoltà prevista dalla medesima disposizione della CAAS ( 14 ) devono vertere su fatti che colpiscono, con particolare gravità, direttamente lo Stato membro interessato. Orbene, non tutte le organizzazioni criminali arrecano, necessariamente e in quanto tali, pregiudizi alla sicurezza o agli altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro interessato. Pertanto, il reato di costituzione di un’organizzazione criminale può dar luogo a procedimenti penali sulla base dell’eccezione al principio del ne bis in idem solo per le organizzazioni la cui condotta criminosa, a causa di elementi che la contraddistinguono, possa essere considerata costitutiva di siffatti pregiudizi.

In detto contesto, per quanto riguarda la rilevanza da attribuire al fatto che un’organizzazione criminale commetta esclusivamente reati contro il patrimonio, la Corte precisa che, al fine di qualificare gli atti illeciti di una siffatta organizzazione come tali da arrecare pregiudizio alla sicurezza o agli altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro interessato, occorre prendere in considerazione la gravità dei pregiudizi che le sue attività hanno causato a detto Stato membro. Inoltre, tali atti illeciti devono, indipendentemente dall’effettiva intenzione di detta organizzazione e oltre ai pregiudizi all’ordine pubblico causati da qualsiasi reato, riguardare direttamente lo Stato membro.


( 1 ) Acquis di Schengen – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (in prosieguo: la «CAAS»). Il principio del ne bis in idem è sancito all’articolo 54 della CAAS, il quale stabilisce che «[u] persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

( 2 ) La possibilità di effettuare una siffatta dichiarazione è prevista all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

( 3 ) V. articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

( 4 ) V. articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta.

( 5 ) V. articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.

( 6 ) V., in particolare, articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

( 7 ) Tale nozione è contenuta nell’articolo 4, paragrafo 2, TUE.

( 8 ) V. articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

( 9 ) V. articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

( 10 ) La Corte si riferisce dunque all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

( 11 ) V. articolo 50 e articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

( 12 ) V. articolo 54 della CAAS.

( 13 ) V. articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

( 14 ) V. articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

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