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Document 62021CJ0351
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 marzo 2023.
ZG contro Beobank SA.
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 47, paragrafo 1, lettera a) – Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento – Articoli 58, 60 e 61 – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate – Obbligo di tale prestatore di rimborsare al pagatore le operazioni non autorizzate – Contratti quadro – Obbligo di detto prestatore di fornire al pagatore informazioni relative al beneficiario interessato.
Causa C-351/21.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 marzo 2023.
ZG contro Beobank SA.
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 47, paragrafo 1, lettera a) – Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento – Articoli 58, 60 e 61 – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate – Obbligo di tale prestatore di rimborsare al pagatore le operazioni non autorizzate – Contratti quadro – Obbligo di detto prestatore di fornire al pagatore informazioni relative al beneficiario interessato.
Causa C-351/21.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:215
Causa C‑351/21
ZG
contro
Beobank SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla justice de paix du canton de Forest (Belgio)]
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 marzo 2023
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 47, paragrafo 1, lettera a) – Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento – Articoli 58, 60 e 61 – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate – Obbligo di tale prestatore di rimborsare al pagatore le operazioni non autorizzate – Contratti quadro – Obbligo di detto prestatore di fornire al pagatore informazioni relative al beneficiario interessato»
Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64 – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate – Azione di responsabilità intentata da un utente di servizi di pagamento – Azione mirante al rimborso di operazioni di pagamento – Azione fondata sull’inosservanza, da parte del prestatore di servizi, del suo obbligo di informazione – Inammissibilità
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/64, art. 47, § 1, a), artt. 58, 59, art. 60, § 1, e art. 86, § 1]
(v. punti 37-40)
Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64 – Contratti quadro – Informazioni per il pagatore in merito a una singola operazione di pagamento – Informazioni relative al beneficiario – Obblighi del prestatore di servizi di pagamento del pagatore – Obbligo di fornire informazioni che consentano al pagatore di identificare la persona fisica o giuridica beneficiaria di un’operazione di pagamento addebitata sul suo conto
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/64, art. 47, § 1, a)]
(v. punti 53, 56-60, 64 e dispositivo)
Sintesi
ZG, residente in Belgio, è titolare di un conto bancario presso la Beobank, in Belgio, per il quale dispone di una carta di debito. Nella notte tra il 20 e il 21 aprile 2017, egli ha effettuato, in un locale sito a Valencia (Spagna), un pagamento di EUR 100 mediante tale carta. In seguito sono stati effettuati altri due pagamenti con detta carta e sullo stesso terminale di pagamento mobile, per importi, rispettivamente, di EUR 991 e di EUR 993.
Dinanzi al giudice del rinvio, ZG chiede, in particolare, il rimborso di questi ultimi due pagamenti, che ritiene «non autorizzati». Lo stesso riferisce di non ricordare più il nome né l’indirizzo del locale, né quanto accaduto dopo aver effettuato una consumazione nel locale in questione, e sostiene di essere stato vittima di una frode agevolata dalla somministrazione di una droga. La Beobank rifiuta tuttavia di effettuare il rimborso di tali pagamenti, ritenendo che ZG li abbia effettivamente autorizzati o che, quanto meno, abbia commesso una «negligenza grave».
In seguito, tale istituto bancario ha fornito a ZG unicamente il riferimento numerico e la geolocalizzazione del terminale di pagamento utilizzato, indicando l’identità del beneficiario dei pagamenti controversi soltanto con la seguente dicitura: «COM SU VALENCIA ESP». L’istituto bancario del beneficiario dei pagamenti controversi rifiuta, dal canto suo, di comunicare i dati identificativi di quest’ultimo alla Beobank.
In tale contesto il giudice del rinvio si interroga sulla portata dell’obbligo del prestatore di servizi di pagamento, previsto da una disposizione della direttiva 2007/64 ( 1 ), di fornire «se del caso» al pagatore informazioni relative al beneficiario di un’operazione di pagamento. La risposta della Corte a tale questione consentirebbe al giudice del rinvio di trarre conclusioni in merito all’obbligo della Beobank di rimborsare i pagamenti controversi.
Con la sua sentenza la Corte dichiara che il prestatore di servizi di pagamento di un pagatore è tenuto, ai sensi di tale stessa disposizione, a fornire a quest’ultimo le informazioni che consentono di identificare la persona fisica o giuridica beneficiaria di un’operazione di pagamento addebitata sul conto di tale pagatore e non soltanto le informazioni di cui detto prestatore, dopo aver compiuto i migliori sforzi, dispone in relazione a tale operazione di pagamento.
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte ricorda che il regime di responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate, previsto all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, è stato oggetto di piena armonizzazione. Pertanto, un regime di responsabilità parallelo per il medesimo fatto generatore è incompatibile con detta direttiva, al pari di un regime di responsabilità concorrente che consenta all’utente di servizi di pagamento di far valere tale responsabilità sulla base di altri fatti generatori.
Orbene, un giudice nazionale non può ignorare la distinzione sancita in tale direttiva per quanto riguarda le operazioni di pagamento, a seconda che esse siano state o meno autorizzate. Pertanto, un tale giudice non può pronunciarsi su una domanda di rimborso di pagamenti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale senza qualificare preliminarmente tali pagamenti come operazioni autorizzate o meno. Infatti, il succitato articolo 60, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 ( 2 ), osta a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi per inadempimento, da parte di quest’ultimo, del suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, nella misura in cui tale responsabilità riguarda il rimborso di operazioni di pagamento.
Tuttavia, poiché il giudice del rinvio ritiene necessario, nell’ambito della sua valutazione sulla questione se i pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale fossero o meno autorizzati, conoscere la natura e la portata delle informazioni che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore interessato deve fornire a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, la rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale non può essere rimessa in discussione.
Per quanto riguarda concretamente la natura e la portata degli obblighi di informazione previsti da tale disposizione, la Corte, tenuto conto del fatto che la direttiva 2007/64 procede a una piena armonizzazione, rileva che tali obblighi costituiscono necessariamente obblighi che gli Stati membri devono attuare senza potervi derogare e senza nemmeno poterli attenuare qualificandoli come obbligazioni di mezzi e non già come obbligazioni di risultato. Nell’impianto sistematico di tale articolo 47 nulla consente di ritenere che, prevedendo obblighi con l’indicazione precisa delle azioni da intraprendere, il legislatore dell’Unione intendesse unicamente imporre il compimento di sforzi a tal fine.
Inoltre, l’inciso «se del caso», contenuto nell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, deve essere inteso nel senso che le informazioni relative al beneficiario di un’operazione di pagamento che il prestatore di servizi di tale pagamento deve fornire al pagatore interessato, dopo che l’importo di un’operazione di pagamento è stato addebitato sul conto di tale pagatore o al momento convenuto ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, di tale direttiva, comprendono quelle di cui detto prestatore dispone o di cui dovrebbe disporre conformemente al diritto dell’Unione. Tale interpretazione è corroborata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva, il quale consiste, in particolare, nel garantire che gli utenti di tali servizi possano facilmente individuare le operazioni di pagamento disponendo di informazioni «chiare e di qualità elevata». Al fine di garantire il trattamento completamente integrato e automatizzato delle operazioni in questione e di migliorare l’efficienza e la rapidità dei pagamenti, tali informazioni devono essere al contempo necessarie e sufficienti in relazione sia al contratto di servizi di pagamento sia alle operazioni di pagamento stesse e proporzionate alle necessità di tali utenti.
Nel caso di specie, al fine di rispondere a tali esigenze, le informazioni che il prestatore di servizi di pagamento doveva fornire al pagatore interessato, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, dovevano essere sufficientemente precise e rilevanti. Infatti, in mancanza di siffatte caratteristiche, il pagatore non sarebbe in grado, mediante dette informazioni, di individuare in modo certo l’operazione di pagamento di cui trattasi. Orbene, il «riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento», contemplato nella prima parte della frase dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, non consente al pagatore interessato di collegare detto riferimento a una determinata operazione di pagamento. È quindi necessariamente nell’ambito dell’ulteriore elemento contemplato nella seconda parte della frase dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), vale a dire le «informazioni relative al beneficiario», che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore interessato doveva fornire a quest’ultimo le informazioni necessarie per il pieno rispetto delle prescrizioni derivanti da tale disposizione.
( 1 ) Tale obbligo è previsto dall’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1).
( 2 ) Tale disposizione disciplina, per gli Stati membri, le conseguenze della piena armonizzazione alla quale procede la stessa direttiva.