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Document 62021CJ0333

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023.
    European Superleague Company, S.L. contro Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) e Fédération internationale de football association (FIFA).
    Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Mercato interno – Regolamenti istituiti da associazioni sportive internazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di regolamentazione, di controllo, decisionali e sanzionatori – Norme relative all’autorizzazione preventiva di competizioni, alla partecipazione dei club calcistici e dei giocatori a dette competizioni, nonché allo sfruttamento dei diritti commerciali e mediatici relativi a dette competizioni – Esercizio parallelo di attività economiche – Organizzazione e commercializzazione di competizioni – Sfruttamento dei relativi diritti commerciali e mediatici – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Giustificazione – Presupposti – Articolo 56 TFUE – Ostacoli alla libera prestazione dei servizi – Eventuale giustificazione – Presupposti – Onere della prova.
    Causa C-333/21.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:1011

    Causa C‑333/21

    European Superleague Company SL

    contro

    Fédération internationale de football association (FIFA)
    e
    Union des associations européennes de football (UEFA)

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Madrid)

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023

    «Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Mercato interno – Regolamenti istituiti da associazioni sportive internazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di regolamentazione, di controllo, decisionali e sanzionatori – Norme relative all’autorizzazione preventiva di competizioni, alla partecipazione dei club calcistici e dei giocatori a dette competizioni, nonché allo sfruttamento dei diritti commerciali e mediatici relativi a dette competizioni – Esercizio parallelo di attività economiche – Organizzazione e commercializzazione di competizioni – Sfruttamento dei relativi diritti commerciali e mediatici – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Giustificazione – Presupposti – Articolo 56 TFUE – Ostacoli alla libera prestazione dei servizi – Eventuale giustificazione – Presupposti – Onere della prova»

    1. Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Conformità della decisione di rinvio alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura – Controllo non incombente alla Corte

      (Art. 267 TFUE)

      (v. punti 56, 57)

    2. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di una pronuncia pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Presunzione di pertinenza delle questioni sottoposte

      (Art. 267 TFUE)

      (v. punti 64‑66)

    3. Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport quale attività economica – Inclusione – Norme introdotte da associazioni sportive in materia di organizzazione delle competizioni nelle loro discipline, di regolare svolgimento di tali competizioni e di partecipazione degli sportivi a queste ultime – Ammissibilità – Limiti – Esercizio dei diritti e delle libertà conferiti dal diritto dell’Unione ai singoli

      (Artt. 45, 49, 56, 63, 101, 102 e 165 TFUE)

      (v. punti 75, 83, 85‑88, 101)

    4. Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport quale attività economica – Inclusione – Norme adottate unicamente per motivi di natura non economica e vertenti su questioni esclusivamente di carattere sportivo – Esclusione – Norme emanate da associazioni sportive volte a istituire un regime di previa autorizzazione delle competizioni sportive, a disciplinare la partecipazione dei club calcistici e dei giocatori a dette competizioni e a sfruttare i diritti commerciali e mediatici relativi a dette competizioni – Norme disciplinanti attività economiche – Inclusione

      (Artt. 45, 49, 56, 63, 101, 102 e 165 TFUE)

      (v. punti 84, 89‑94)

    5. Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport quale attività economica – Inclusione – Norme emanate da associazioni sportive volte a istituire un regime di previa autorizzazione delle competizioni sportive, a disciplinare la partecipazione dei club calcistici e dei giocatori a dette competizioni e a sfruttare i diritti commerciali e mediatici relativi a dette competizioni – Restrizione – Giustificazione – Considerazione delle specificità proprie dell’attività sportiva

      (Artt. 45, 49, 56, 63, 101, 102 e 165 TFUE)

      (v. punti 96‑100, 102‑106)

    6. Concorrenza – Regole dell’Unione – Impresa – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Organizzazione e commercializzazione, da parte di associazioni sportive, di competizioni di calcio tra club sul territorio dell’Unione e sfruttamento dei diritti ad esse collegati – Inclusione

      (Artt. 101 e 102 TFUE)

      (v. punti 112-115)

    7. Posizione dominante – Abuso – Divieto – Finalità – Sanzione delle pratiche che possono arrecare, anche indirettamente, un danno ai consumatori pregiudicando una struttura di effettiva concorrenza

      (Art. 102 TFUE)

      (v. punto 124)

    8. Posizione dominante – Abuso – Nozione – Nozione oggettiva riguardante i comportamenti atti ad influire sulla struttura del mercato e aventi come effetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza – Obblighi incombenti all’impresa dominante – Esercizio della concorrenza fondata solo sui meriti – Criteri di valutazione

      (Art. 102 TFUE)

      (v. punti 125‑130)

    9. Posizione dominante – Abuso – Nozione – Capacità di restringere la concorrenza ed effetto preclusivo – Comportamenti aventi per oggetto o per effetto attuale o potenziale di impedire l’ingresso sul mercato di imprese potenzialmente concorrenti – Inclusione

      (Art. 102 TFUE)

      (v. punto 131)

    10. Posizione dominante – Abuso – Fine statutario di un’associazione sportiva che esercita attività economiche nel settore dell’organizzazione e della commercializzazione di competizioni sportive – Associazione sportiva che organizza e sfrutta commercialmente competizioni sportive e che ha il potere di decidere sulla partecipazione di altre imprese a detta attività economica – Potere di previa autorizzazione e di fissazione delle condizioni di esercizio di dette attività nei confronti di concorrenti attuali o potenziali – Ammissibilità – Presupposto – Disciplina idonea ad escludere il rischio di sfruttamento abusivo di una posizione dominante

      (Art. 102 TFUE)

      (v. punti 132‑138)

    11. Posizione dominante – Abuso – Nozione – Associazioni sportive che hanno emanato norme discrezionali in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie nell’ambito delle competizioni internazionali di calcio professionistico – Assenza di criteri sostanziali e di modalità procedurali atti a garantire il carattere trasparente, oggettivo, preciso, non discriminatorio e proporzionato di dette norme e sanzioni – Inclusione

      (Art. 102 TFUE)

      (v. punti 143‑152, disp. 1)

    12. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Constatazione sufficiente

      (Art. 101, § 1, TFUE)

      (v. punti 159, 161‑163)

    13. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Tenore ed obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo della medesima – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza – Criterio non necessario – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Criteri di valutazione – Necessità di esaminare gli effetti del comportamento anticoncorrenziale sulla concorrenza – Insussistenza

      (Art. 101 TFUE)

      (v. punti 165‑168)

    14. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Restrizione per effetto – Esame del gioco della concorrenza in assenza dell’accordo controverso

      (Art. 101, § 1, TFUE)

      (v. punti 169, 170)

    15. Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Fine statutario di un’associazione sportiva che esercita attività economiche nel settore dell’organizzazione e della commercializzazione di competizioni sportive – Norme in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie nell’ambito delle competizioni internazionali di calcio professionistico – Assenza di criteri sostanziali e di modalità procedurali atti a garantire il carattere trasparente, oggettivo, preciso, non discriminatorio e proporzionato di dette norme e sanzioni – Restrizione per oggetto

      (Art. 101, § 1, TFUE)

      (v. punti 171‑179, disp. 2)

    16. Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Norme in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie nell’ambito delle competizioni internazionali di calcio professionistico – Giustificazione alla luce di obiettivi legittimi di interesse generale – Presupposto – Assenza di restrizione per oggetto – Esenzione – Presupposti

      (Artt. 101, §§ 1 e 3, e 102 TFUE)

      (v. punti 183-188)

    17. Intese – Divieto – Esenzione – Presupposti – Miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti o contributo al progresso tecnico o economico – Vantaggi oggettivi significativi idonei a compensare gli inconvenienti per la concorrenza risultanti dall’accordo – Carattere indispensabile o necessario del comportamento di cui trattasi – Mancata eliminazione di ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi interessati – Onere della prova – Carattere cumulativo delle condizioni di esenzione

      (Art. 101, § 3, TFUE)

      (v. punti 189‑200)

    18. Posizione dominante – Abuso – Associazioni sportive che hanno emanato norme discrezionali in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie nell’ambito delle competizioni internazionali di calcio professionistico – Carattere abusivo – Giustificazione oggettiva – Presupposti – Portata dell’onere della prova

      (Art. 102 TFUE)

      (v. punti 201‑209, disp. 3)

    19. Intese – Lesione della concorrenza – Associazioni sportive che hanno emanato norme che attribuiscono a dette associazioni un potere esclusivo in materia di commercializzazione dei diritti che possono sorgere da competizioni di calcio professionistico rientranti nella loro competenza – Restrizione per oggetto – Esenzione – Presupposti

      (Art. 101, §§ 1 e 3, TFUE)

      (v. punti 217‑228, 230‑241, disp. 4)

    20. Posizione dominante – Abuso – Associazioni sportive che hanno emanato norme che attribuiscono a dette associazioni un potere esclusivo in materia di commercializzazione dei diritti che possono sorgere da competizioni di calcio professionistico rientranti nella loro competenza – Carattere abusivo – Giustificazione oggettiva – Presupposti

      (Art. 102 TFUE)

      (v. punti 231‑241, disp. 4)

    21. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Associazioni sportive che hanno emanato norme discrezionali in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie nell’ambito delle competizioni internazionali di calcio professionistico – Assenza di criteri sostanziali e di modalità procedurali atti a garantire il carattere trasparente, oggettivo, preciso, non discriminatorio e proporzionato di dette norme e sanzioni – Inammissibilità – Giustificazione – Mancanza

      (Art. 56 TFUE)

      (v. punti 247‑257, disp. 5)

    Sintesi

    La Fédération internationale de football association (FIFA) è un’associazione di diritto svizzero che ha lo scopo, segnatamente, di redigere regole e disposizioni disciplinanti il calcio e le questioni ad esso afferenti e di controllare il calcio in tutte le sue forme a livello mondiale, ma altresì di organizzare proprie competizioni internazionali. La FIFA è composta da federazioni nazionali di calcio che sono membri di una delle sei confederazioni continentali da essa riconosciute, tra cui figura l’Union des associations européennes de football (UEFA), un’associazione di diritto svizzero i cui compiti principali consistono nel sorvegliare e controllare lo sviluppo del calcio in tutte le sue forme a livello europeo. Quali membri della FIFA e della UEFA, dette federazioni nazionali sono tenute, in particolare, a far sì che i propri membri o affiliati, nonché tutti i soggetti operanti nel mondo del calcio, segnatamente le leghe professionistiche, i club e i giocatori, rispettino lo statuto, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e della UEFA.

    Conformemente ai rispettivi statuti, la FIFA e la UEFA hanno il potere di autorizzare lo svolgimento di competizioni internazionali di calcio professionistico e, in particolare, di competizioni tra club di calcio affiliati a una federazione nazionale (o «competizioni calcistiche tra club»). Esse possono altresì organizzare competizioni di tale natura e sfruttare i diversi diritti ad esse legati.

    La European Superleague Company, SL (in prosieguo: la «ESLC») è una società di diritto spagnolo costituita da più club di calcio professionistico con l’obiettivo di organizzare una nuova competizione europea annuale di calcio tra club, denominata «Superlega».

    Il patto parasociale e di investimento che lega i promotori del progetto subordina la creazione della Superlega al suo riconoscimento da parte della FIFA o della UEFA quale nuova competizione compatibile con i loro statuti.

    Il 21 gennaio 2021, a seguito dell’annuncio della creazione della Superlega, la FIFA e la UEFA hanno pubblicato una dichiarazione comune per esprimere il loro rifiuto di riconoscere detta nuova competizione e avvertire che tutti i giocatori o tutti i club che vi avessero partecipato sarebbero stati esclusi dalle competizioni da loro organizzate. Con un altro comunicato, la UEFA e numerose federazioni nazionali hanno ricordato la possibilità di adottare misure disciplinari a carico dei partecipanti alla Superlega, in particolare la loro esclusione da talune grandi competizioni europee e mondiali.

    In tali circostanze, l’ESLC ha agito dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid (Tribunale di commercio n. 17 di Madrid, Spagna) al fine, sostanzialmente, di far accertare il carattere illegale e pregiudizievole di detti annunci e dei comportamenti che la FIFA, la UEFA e le federazioni nazionali potrebbero adottare per darvi attuazione.

    Secondo detto giudice, la FIFA e la UEFA detengono una posizione di monopolio o, quantomeno, di dominio sul mercato dell’organizzazione e della commercializzazione delle competizioni internazionali di calcio tra club e su quello dello sfruttamento dei diversi diritti ad esse collegati. In tale contesto, esso si interroga sulla compatibilità di talune disposizioni statutarie della FIFA e della UEFA con il diritto dell’Unione, segnatamente gli articoli 101 e 102 TFUE e le disposizioni relative alle diverse libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE.

    Con la sua sentenza, pronunciata lo stesso giorno di altre due sentenze ( 1 ) vertenti sull’applicazione del diritto economico dell’Unione alle norme introdotte da federazioni sportive internazionali o nazionali, la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa le condizioni a cui le norme adottate dalla FIFA e dalla UEFA riguardanti, da un lato, la previa autorizzazione delle competizioni internazionali di calcio tra club, la partecipazione dei club calcistici e dei giocatori a dette competizioni e le sanzioni previste in via accessoria a dette norme e, dall’altro, lo sfruttamento dei diversi diritti legati a dette competizioni, possono essere considerate come integranti un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE e come intese anticoncorrenziali ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Essa si pronuncia altresì sulla compatibilità di dette norme in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie con la libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 56 TFUE.

    Giudizio della Corte

    In via preliminare, la Corte formula tre serie di osservazioni.

    Anzitutto, essa precisa che le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertono esclusivamente sulle norme adottate dalla FIFA e dalla UEFA riguardanti, da un lato, la previa autorizzazione di competizioni internazionali di calcio tra club e la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei loro giocatori a dette competizioni e, dall’altro, lo sfruttamento dei vari diritti legati a dette competizioni. Pertanto, la Corte non è chiamata a prendere posizione né sull’esistenza stessa della FIFA e della UEFA, né sulla fondatezza di altre norme adottate da dette due federazioni, né infine sull’esistenza o sulle caratteristiche del progetto Superlega in sé, dal punto di vista delle norme di concorrenza o da quello delle libertà economiche sancite dal Trattato FUE.

    La Corte osserva, inoltre, che tutte le norme su cui è chiamata a pronunciarsi rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al diritto della concorrenza e di quelle relative alle libertà di circolazione. A tal proposito, essa ricorda che, nella misura in cui l’esercizio dello sport configura un’attività economica, esso ricade nelle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili in presenza di una siffatta attività, fatta eccezione per determinate norme specifiche adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e vertenti unicamente su questioni che riguardano soltanto lo sport in quanto tale. Orbene, le norme controverse, che siano state emanate dalla FIFA o dalla UEFA, non ricadono in una siffatta eccezione poiché riguardano l’esercizio dello sport del calcio quale attività economica.

    Infine, per quanto attiene alle conseguenze che possono essere ricollegate all’articolo 165 TFUE – che enuncia sia gli obiettivi assegnati all’azione dell’Unione nel settore dello sport, sia gli strumenti cui è possibile ricorrere per contribuire alla realizzazione di detti obiettivi –, la Corte osserva che detta disposizione non costituisce una norma speciale che sottragga lo sport, in tutto o in parte, all’applicazione delle altre disposizioni del diritto primario dell’Unione ad esso potenzialmente applicabili o che imponga di riservare ad esso un trattamento particolare nel quadro di tale applicazione. Essa ricorda, inoltre, che le innegabili specificità che caratterizzano l’attività sportiva possono essere prese in considerazione, tra altri elementi e a condizione che esse risultino pertinenti, in sede di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al diritto della concorrenza e alle libertà di circolazione, fermo restando, tuttavia, che detta considerazione può avvenire unicamente nel quadro e nel rispetto delle condizioni e dei criteri di applicazione previsti in ciascuna delle disposizioni di cui trattasi.

    Alla luce di tali osservazioni e dopo aver rilevato che la FIFA e la UEFA devono essere qualificate come «imprese» ai sensi del diritto europeo della concorrenza in quanto esercitano attività economiche quali l’organizzazione di competizioni di calcio e lo sfruttamento dei diritti legati a queste ultime, la Corte affronta, in primo luogo, la questione se l’introduzione da parte della FIFA e della UEFA di norme relative alla previa autorizzazione delle competizioni di calcio tra club e alla partecipazione ad esse, a pena di sanzioni, possa essere considerata, da un lato, come integrante un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE e, dall’altro, come un’intesa anticoncorrenziale a norma dell’articolo 101 TFUE.

    A tal proposito, la Corte osserva che le specificità del calcio professionistico, segnatamente la sua importanza sociale, culturale e mediatica, nonché il fatto che detto sport si fonda sull’apertura e sul merito sportivo, consentono di ritenere che sia legittimo assoggettare l’organizzazione e lo svolgimento delle competizioni internazionali di calcio professionistico a regole comuni volte a garantire l’omogeneità e il coordinamento di dette competizioni all’interno di un calendario complessivo e a promuovere l’organizzazione di competizioni sportive fondate su una certa parità di opportunità e sul merito. Inoltre, è legittimo assicurare il rispetto di tali regole comuni mediante norme come quelle introdotte dalla FIFA e dalla UEFA con riferimento alla previa autorizzazione di dette competizioni e alla partecipazione ad esse dei club e dei giocatori. Pertanto, nel contesto specifico del calcio professionistico e delle attività economiche che traggono origine dall’esercizio di detto sport, né l’adozione di tali norme né la loro applicazione possono essere qualificate, in linea di principio e in termini generali, come «sfruttamento abusivo di una posizione dominante», ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Lo stesso vale per le sanzioni previste in via accessoria alle norme in parola, nella misura in cui esse sono legittime, in linea di principio, per garantirne l’effettività.

    Per contro, nessuna di tali specificità può consentire di considerare legittime l’adozione e l’applicazione di norme e di sanzioni ad esse accessorie che non siano disciplinate da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato. Più precisamente, è necessario che detti criteri e dette condizioni siano stati emanati, in forma accessibile, prima di ogni applicazione delle norme di cui trattasi. Inoltre, per essere considerati come non discriminatori, tali criteri e condizioni non devono assoggettare l’organizzazione e la commercializzazione di competizioni terze e la partecipazione dei club e dei giocatori a tali competizioni a requisiti diversi da quelli applicabili alle competizioni organizzate e commercializzate dall’ente chiamato a decidere, oppure a requisiti identici o simili ma impossibili o eccessivamente difficili da soddisfare nella pratica da parte di un’impresa che non ha lo stesso status di associazione o che non dispone dei medesimi poteri di detto ente e che si trovi, pertanto, in una situazione diversa rispetto ad esso. Infine, per non essere discrezionali, le sanzioni previste in via accessoria a dette norme devono essere disciplinate da criteri che non solo devono essere, anch’essi, trasparenti, oggettivi, precisi e non discriminatori, ma che devono anche garantire che tali sanzioni siano determinate, in ciascun caso concreto, nel rispetto del principio di proporzionalità tenuto conto, segnatamente, della natura, della durata e della gravità della violazione accertata.

    Ne consegue che, qualora norme in materia di previa autorizzazione, di partecipazione o sanzionatorie non siano disciplinate da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, preciso non discriminatorio e proporzionato, la loro adozione e la loro attuazione integrano un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

    Per quanto attiene all’applicazione dell’articolo 101 TFUE alle norme in parola, la Corte osserva che, anche se l’adozione di norme in materia di previa autorizzazione delle competizioni di calcio tra club può essere motivata dal perseguimento di taluni obiettivi legittimi, come quello consistente nel far rispettare i principi, i valori e le regole del gioco alla base del calcio professionistico, esse riconoscono alla FIFA e alla UEFA il potere di autorizzare, di controllare o di condizionare l’accesso di tutte le imprese potenzialmente concorrenti al mercato interessato e di determinare così sia il livello di concorrenza che può esistere su detto mercato, sia le condizioni in cui detta eventuale concorrenza può essere esercitata.

    Inoltre, le norme in materia di partecipazione dei club e dei giocatori a tali competizioni sono idonee a rafforzare l’oggetto anticoncorrenziale inerente a tutti i meccanismi di previa autorizzazione non corredati da limiti, obblighi e controlli atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, preciso e non discriminatorio, impedendo ad ogni impresa organizzatrice di una competizione potenzialmente concorrente di avvalersi proficuamente delle risorse disponibili sul mercato, vale a dire dei club e dei giocatori, posto che questi ultimi si espongono, in caso di partecipazione a una competizione che non ha ricevuto la previa autorizzazione della FIFA e della UEFA, a sanzioni che non sono disciplinate da alcun criterio materiale o modalità procedurale idonei a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, preciso, non discriminatorio e proporzionato.

    Ne consegue che, qualora non siano disciplinate da tali criteri e da tali modalità procedurali, le norme di cui trattasi presentano, per loro stessa natura, un sufficiente grado di dannosità per la concorrenza e devono, quindi, essere considerate come aventi per oggetto di impedirla. Esse ricadono, pertanto, nel divieto sancito nell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, senza che sia necessario esaminarne gli effetti attuali o potenziali.

    In secondo luogo, la Corte affronta la questione se le controverse norme in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie possano beneficiare di un’esenzione o essere considerate giustificate. A tal riguardo, la Corte ricorda, sotto un primo profilo, che determinati comportamenti specifici, quali norme etiche o deontologiche adottate da un’associazione, possono non ricadere nel divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE anche se hanno quali effetti inerenti di restringere la concorrenza, a condizione che essi siano giustificati alla luce del perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale e che la necessità e il carattere proporzionato degli strumenti attuati a tal fine siano stati debitamente dimostrati. Essa precisa, tuttavia, che tale giurisprudenza non si applica in presenza di comportamenti che violano per loro stessa natura l’articolo 102 TFUE o presentano un grado di nocività che consente di ritenere che essi abbiano per «oggetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

    Sotto un secondo profilo, per quanto attiene all’esenzione prevista all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, grava sulla parte che ne invoca il beneficio dimostrare il soddisfacimento di quattro condizioni cumulative. Il comportamento deve così consentire, con un sufficiente grado di probabilità, la realizzazione di incrementi di efficienza, riservando al contempo agli utenti una congrua parte dei profitti risultanti da detti incrementi, senza imporre restrizioni che non sono indispensabili per realizzare detti incrementi e senza eliminare tutta la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

    Compete al giudice del rinvio valutare, sulla base degli elementi di prova forniti dalle parti del procedimento principale, se dette condizioni siano rispettate nel caso di specie. Ciò premesso, con riferimento all’ultima condizione relativa all’esistenza di una effettiva concorrenza, la Corte osserva che il giudice del rinvio dovrà tener conto del fatto che le norme in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie non sono disciplinate da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, preciso e non discriminatorio, situazione questa idonea a consentire agli enti che hanno adottato dette norme di impedire ogni forma di concorrenza sul mercato dell’organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche tra club sul territorio dell’Unione.

    In maniera coerente, dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 102 TFUE emerge che un comportamento abusivo di un’impresa che detiene una posizione dominante può sfuggire al divieto enunciato in tale disposizione se l’impresa interessata può dimostrare che il proprio comportamento era oggettivamente giustificato da circostanze estranee all’impresa e proporzionato rispetto a detta giustificazione o che era controbilanciato, se non addirittura superato, da vantaggi in termini di efficienza che vanno a beneficio anche dei consumatori.

    Nel caso di specie, per quanto attiene, da un lato, a un’eventuale giustificazione oggettiva, le norme introdotte dalla FIFA e dalla UEFA hanno per obiettivo di riservare a detti enti l’organizzazione di tutte le competizioni di tale natura, col rischio di eliminare qualsiasi concorrenza da parte di un’impresa terza, cosicché un siffatto comportamento integra un abuso di posizione dominante vietato dall’articolo 102 TFUE e non giustificato da necessità di carattere tecnico o commerciale. Dall’altro, per quanto riguarda i vantaggi in termini di efficienza, incomberà a dette due associazioni sportive dimostrare, dinanzi al giudice del rinvio, che il loro comportamento può consentire di realizzare incrementi di efficienza, che tali incrementi di efficienza neutralizzano i probabili effetti svantaggiosi del comportamento di cui trattasi per la concorrenza e per gli interessi dei consumatori, che tale comportamento è indispensabile per la realizzazione di detti incrementi di efficienza e che esso non elimina una concorrenza effettiva sopprimendo la totalità o la maggior parte delle fonti esistenti di concorrenza attuale o potenziale.

    In terzo luogo, con riferimento alle norme della FIFA e della UEFA relative ai diritti che possono derivare dalle competizioni di calcio professionistico tra club organizzate da detti enti, la Corte osserva che, alla luce del loro tenore letterale, degli obiettivi che esse mirano oggettivamente a conseguire dal punto di vista della concorrenza, nonché del contesto economico e giuridico in cui esse si inseriscono, tali norme sono idonee non soltanto ad impedire ogni forma di concorrenza tra i club di calcio professionistico affiliati alle federazioni nazionali di calcio membri della FIFA e della UEFA nell’ambito della commercializzazione dei diversi diritti legati agli incontri cui essi partecipano, ma anche a compromettere il funzionamento della concorrenza a danno di imprese terze operanti su una serie di mercati dei media o dei servizi posti a valle di detta commercializzazione, a danno dei consumatori e dei telespettatori.

    Ne consegue che le norme di cui trattasi hanno per oggetto di impedire o di restringere la concorrenza sui diversi mercati interessati, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e integrano uno «sfruttamento abusivo» di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, salvo che il loro carattere sia giustificato, in particolare, dalla realizzazione di incrementi di efficienza e da benefici riservati agli utenti. Spetterà, quindi, al giudice del rinvio stabilire, da un lato, se la negoziazione dell’acquisto di questi diritti presso due venditori esclusivi consenta agli acquirenti attuali o potenziali di ridurre i costi delle transazioni e l’incertezza cui essi sarebbero esposti se dovessero negoziare caso per caso con i club partecipanti e, dall’altro, se il profitto realizzato con la vendita centralizzata di tali diritti consenta di garantire, comprovatamente, una certa forma di ridistribuzione solidale nel mondo del calcio a favore di tutti gli utenti.

    In quarto e ultimo luogo, la Corte constata che le norme in materia di previa autorizzazione, partecipazione e sanzionatorie costituiscono un ostacolo alla libera prestazione dei servizi sancita dall’articolo 56 TFUE. Infatti, tali norme ‑ consentendo alla FIFA e alla UEFA di controllare, in maniera discrezionale, la possibilità per tutte le imprese terze di organizzare e di commercializzare competizioni tra club nel territorio dell’Unione, la possibilità per qualsiasi club di calcio professionistico di partecipare a dette competizioni e, di riflesso, la possibilità per qualsiasi altra impresa di fornire servizi legati all’organizzazione o alla commercializzazione di dette competizioni ‑ possono non soltanto ostacolare o rendere meno attraenti le diverse attività economiche interessate, ma anche impedirle, limitando l’accesso ad esse per qualsiasi nuovo arrivato. Inoltre, l’assenza di criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo che disciplinino dette norme non consente di ritenere che l’adozione di queste ultime sia giustificata da un obiettivo legittimo di interesse generale.


    ( 1 ) Sentenze del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione (C‑124/21), e del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club (C‑680/21).

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