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Document 62021CJ0163

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 novembre 2022.
    AD e a. contro PACCAR Inc e a.
    Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) – Direttiva 2014/104/UE – Norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Articolo 22, paragrafo 2 – Applicabilità ratione temporis – Articolo 5, paragrafo 1, primo comma – Nozione di prove rilevanti in possesso del convenuto o di terzi – Articolo 5, paragrafo 2 – Divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti sulla base dei dati di fatto ragionevolmente disponibili – Articolo 5, paragrafo 3 – Esame della proporzionalità di una richiesta di divulgazione di prove – Ponderazione degli interessi legittimi delle parti e dei terzi – Portata degli obblighi risultanti da tali disposizioni.
    Causa C-163/21.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:863

    Causa C‑163/21

    AD e a.

    contro

    PACCAR Inc
    e
    DAF TRUCKS NV
    e
    DAF Trucks Deutschland GmbH

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Mercantil de Barcelona, Spagna)]

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 novembre 2022

    «Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) – Direttiva 2014/104/UE – Norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Articolo 22, paragrafo 2 – Applicabilità ratione temporis – Articolo 5, paragrafo 1, primo comma – Nozione di prove rilevanti in possesso del convenuto o di terzi – Articolo 5, paragrafo 2 – Divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti sulla base dei dati di fatto ragionevolmente disponibili – Articolo 5, paragrafo 3 – Esame della proporzionalità di una richiesta di divulgazione di prove – Ponderazione degli interessi legittimi delle parti e dei terzi – Portata degli obblighi risultanti da tali disposizioni»

    1. Concorrenza – Azioni di risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Applicazione nel tempo – Disposizioni sostanziali – Divieto di applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione – Disposizioni non sostanziali – Divieto di applicazione della normativa nazionale di trasposizione ad azioni proposte prima del 26 dicembre 2014

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, art. 22)

      (v. punti 27-30)

    2. Concorrenza – Azioni di risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Applicazione nel tempo – Disposizioni volte a conferire ai giudici nazionali la possibilità di ingiungere la divulgazione di prove rilevanti rientranti nel controllo del convenuto o di un terzo – Disposizione non sostanziale

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, artt. 5, § 1, e 22)

      (v. punti 31-35)

    3. Concorrenza – Azioni di risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Richiesta di divulgazione di prove rilevanti rientranti nel controllo del convenuto o di un terzo – Oggetto – Prove da creare ex novo mediante aggregazione o classificazione di informazioni rientranti nel controllo del destinatario della richiesta – Inclusione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, artt. 5, § 1, e 22)

      (v. punti 40-45, 53, 62, 69 e dispositivo)

    4. Concorrenza – Azioni di risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Richiesta di divulgazione di prove rilevanti rientranti nel controllo del convenuto o di un terzo – Obblighi incombenti al giudice nazionale adito – Verifica della rilevanza, della proporzionalità e della necessità delle prove a cui si riferisce la richiesta

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, artt. 5, § 2, e 3)

      (v. punti 50-52, 64, 67, 68 e dispositivo)

    5. Concorrenza – Azioni di risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Obiettivo

      (Art. 101 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104)

      (v. punti 55-59)

    Sintesi

    Con decisione del 19 luglio 2016 ( 1 ), la Commissione europea ha constatato che, stringendo accordi collusivi, da una parte, sulla fissazione dei prezzi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) dal 1997 al 2011, e, dall’altra, sulle tempistiche e sul trasferimento dei costi per l’introduzione delle tecnologie in materia di emissioni imposte dalle norme da Euro 3 a Euro 6, la PACCAR, la DAF Trucks e la DAF Trucks Deutschland (in prosieguo: i «costruttori di cui trattasi») hanno partecipato, insieme a vari altri costruttori di autocarri, a un’intesa contraria alle regole del diritto dell’Unione che vietano le intese ( 2 ).

    Il 25 marzo 2019, 45 parti, che si sono presentate come acquirenti di autocarri che potevano rientrare nell’ambito di applicazione dell’infrazione constatata dalla decisione del 19 luglio 2016 hanno chiesto al Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 7 di Barcellona, Spagna) l’accesso a diversi elementi di prova detenuti di costruttori al fine di chiedere il risarcimento del danno risultante dall’infrazione constatata dalla decisione del 19 luglio 2016. A tale proposito, tali parti hanno fatto valere la necessità di ottenere taluni mezzi di prova al fine di quantificare l’artificioso aumento dei prezzi, in particolare per effettuare il confronto dei prezzi raccomandati prima, durante e dopo il periodo dell’intesa di cui trattasi. I costruttori interessati hanno contestato tale richiesta sostenendo, in particolare, che alcuni dei documenti richiesti necessitavano di un’elaborazione ad hoc.

    Poiché l’accesso agli elementi di prova di cui alla richiesta controversa si fondava su una disposizione della legislazione spagnola ( 3 ) che recepisce l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 ( 4 ), il Tribunale di commercio n. 7 di Barcellona ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale vertente, in sostanza, sulla questione se la divulgazione di prove rilevanti di cui a tale articolo debba riferirsi unicamente a documenti già esistenti nel controllo del convenuto o di un terzo o se, al contrario, possa trattarsi di documenti nuovi che questi ultimi dovrebbero elaborare aggregando o classificando dati in loro possesso.

    Nella sua sentenza la Corte dichiara che l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che le prove rilevanti che si trovano nel controllo del convenuto o di un terzo, delle quali i giudici nazionali possono ordinare la divulgazione, non si limitano ai documenti già esistenti in loro possesso, ma ricomprendono anche quelli che la parte destinataria della richiesta di divulgazione dovrebbe creare ex novo, mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso, fatto salvo il rigoroso rispetto, da parte di tali giudici, dell’obbligo ad essi incombente ai sensi dei paragrafi 2 e 3 di detto articolo di limitare la divulgazione delle prove a ciò che è pertinente, proporzionato e necessario, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali della parte destinataria della richiesta.

    Giudizio della Corte

    In via preliminare la Corte precisa i requisiti di applicazione temporale dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 ricordando innanzitutto che l’articolo 22 di tale direttiva determina espressamente requisiti di applicazione temporale delle sue disposizioni, a seconda che si tratti, alla luce del diritto dell’Unione, di disposizioni sostanziali o no.

    Nella specie, la Corte rileva che la possibilità di ingiungere la divulgazione delle prove rilevanti che si trovano nel controllo del convenuto o di un terzo, alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104, rientra nei poteri speciali di cui devono disporre i giudici nazionali nell’ambito dell’esame delle controversie relative alle azioni di risarcimento dei danni subiti in seguito a violazioni del diritto della concorrenza. Orbene, con questa prescrizione, tale disposizione intende rimediare all’asimmetria informativa che caratterizza, in linea di principio, tali controversie, a scapito della persona lesa. Tuttavia, il suo oggetto riguarda solo le misure processuali applicabili dinanzi ai giudici nazionali, senza influenzare direttamente la situazione giuridica delle parti.

    In tali circostanze, l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 non rientra tra le disposizioni sostanziali di tale direttiva, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della stessa, bensì nelle «altre» disposizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva che detta disposizione dichiara applicabili ai ricorsi presentati dopo il 26 dicembre 2014. Ne consegue che l’articolo 5, paragrafo1, primo comma, della direttiva 2014/104 è applicabile al ricorso di cui il giudice del rinvio è stato investito, dal momento che è stato presentato il 25 marzo 2019.

    Avendo quindi ritenuto che occorresse rispondere nel merito alla questione del giudice del rinvio, la Corte osserva, innanzitutto, che, nei limiti in cui la formulazione dell’articolo 5, paragrafo, primo comma, della direttiva 2014/104 porta a ritenere che una richiesta di divulgazione di prove possa riguardare solo prove preesistenti, l’interpretazione di tale disposizione deve tenere contro altresì del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

    Per quanto riguarda, da un lato, il contesto dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104, la Corte rileva che la definizione del termine «prove» figurante all’articolo 2, punto 13, di tale direttiva, che si riferisce a «tutti i tipi di mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate», non consente di ritenere che le prove di cui è richiesta la divulgazione corrispondano necessariamente a «documenti» preesistenti. A tale proposito, la Corte considera che il riferimento alle prove rientranti «nel controllo» del convenuto o di un terzo si limita a riflettere una situazione di fatto, relativa all’asimmetria informativa richiamata in precedenza, alla quale il legislatore dell’Unione intende rimediare.

    Secondo la Corte, tale analisi è avvalorata dalla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 alla luce dei paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo, i quali richiedono, rispettivamente, ai giudici nazionali che si assicurino del rispetto del requisito di specificità della richiesta di divulgazione delle prove nonché del principio di proporzionalità.

    Per quanto riguarda, dall’altro lato, la finalità dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104, la Corte ricorda che l’adozione della direttiva 2014/104 muove dalla constatazione, da parte del legislatore dell’Unione, che la lotta contro i comportamenti anticoncorrenziali su iniziativa della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza non è sufficiente a garantire il pieno rispetto delle regole di concorrenza e che, quindi, occorre agevolare la possibilità per la sfera privata di partecipare alla sanzione pecuniaria e, quindi, alla prevenzione di tali comportamenti. Orbene, i poteri speciali che devono essere conferiti ai giudici nazionali al fine di rimediare all’asimmetria informativa tra le parti interessate partecipano a tale obiettivo.

    In tale prospettiva, la Corte considera che il fatto di limitare a priori le prove la cui divulgazione può essere chiesta ai soli documenti preesistenti nel controllo del convenuto o di un terzo potrebbe in taluni casi, essere contrario all’obiettivo principale perseguito dalla direttiva 2014/104.

    Tuttavia, la Corte sottolinea, infine, che una tale interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva2014/104 non pregiudica affatto l’applicazione del meccanismo di bilanciamento degli interessi in gioco, quale risulta dai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo. Infatti, poiché le disposizioni di tale direttiva devono essere attuate nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, spetta ai giudici nazionali investiti di una richiesta di divulgazione delle prove limitare la divulgazione di tali prove a ciò che è rilevante, proporzionato, e necessario, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali della parte a cui è rivolta tale richiesta, conformemente all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva.


    ( 1 ) Decisione C(2016) 4673 final della Commissione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo sul SEE (Caso AT.39824 - Autocarri).

    ( 2 ) Articolo101 TFUE e articolo 53 dell’accordo sul SEE.

    ( 3 ) Nella specie, l’articolo 283 bis, lettera a), della Ley de Enjuiciamiento Civil (legge n. 1/2000, codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575).

    ( 4 ) Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

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