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Document 62021CJ0046

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2023.
    Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) contro Aquind Ltd.
    Impugnazione – Energia – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Articolo 17 – Domanda di esenzione relativa a un’interconnettore elettrico – Decisione di rigetto dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Regolamento (CE) n. 713/2009 – Articolo 19 – Commissione dei ricorsi dell’ACER – Intensità del controllo.
    Causa C-46/21 P.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:182

    Causa C‑46/21 P

    Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

    contro

    Aquind Ltd

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2023

    «Impugnazione – Energia – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Articolo 17 – Domanda di esenzione relativa a un’interconnettore elettrico – Decisione di rigetto dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Regolamento (CE) n. 713/2009 – Articolo 19 – Commissione dei ricorsi dell’ACER – Intensità del controllo»

    Agenzie dell’Unione europea – Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Ricorso contro una decisione dell’ACER che respinge una domanda di esenzione relativa ai nuovi interconnettori elettrici – Portata del controllo – Valutazione di elementi fattuali di ordine tecnico ed economico complessi – Controllo di legittimità che non si limita alla valutazione di errori manifesti di valutazione

    (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, artt. 18, § 1, e 19, e n. 714/2009, art. 17, § 1)

    (v. punti 55-72)

    Sintesi

    La società Aquind Ltd è promotrice di un progetto di interconnessione elettrica che collega le reti di trasmissione di energia elettrica britannica e francese. Ai fini di tale progetto, l’Aquind Ltd ha presentato alle autorità di regolamentazione francese e britannica una domanda di esenzione per i nuovi interconnettori elettrici ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ( 1 ).

    Poiché le autorità nazionali di regolamentazione non hanno raggiunto un accordo l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) ha respinto la domanda di esenzione ( 2 ) per il motivo che l’Acquind Ltd non soddisfaceva la condizione secondo cui il livello del rischio connesso con l’investimento per il nuovo interconnettore deve essere tale che tale investimento non avrebbero luogo se non fosse concessa un’esenzione (in prosieguo: la «decisione dell’ACER»).

    Su ricorso proposto dall’Aquind Ltd, la decisione dell’ACER è stata confermata dalla commissione dei ricorsi dell’ACER ( 3 ) (in prosieguo: la «commissione dei ricorsi»). Pertanto, l’Aquind Ltd ha investito il Tribunale di un ricorso di annullamento della decisione della commissione dei ricorsi, che è stato accolto con sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER ( 4 ). In tale sentenza il Tribunale ha segnatamente constatato che la commissione dei ricorsi era incorsa in un errore di diritto limitando il suo controllo della decisione dell’ACER a quello dell’errore manifesto di valutazione.

    Su impugnazione proposta dall’ACER, la Corte conferma la sentenza del Tribunale, pur fornendo precisazioni quanto all’intensità del controllo che la commissione dei ricorsi è tenuta a esercitare sulle decisioni dell’ACER relative alle domande di esenzione.

    Giudizio della Corte

    In via preliminare, la Corte ricorda che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto in particolare della lettera della stessa e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

    In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale del regolamento che istituisce l’ACER, la Corte rileva che dalle sue disposizioni relative alla composizione, all’organizzazione e ai poteri della commissione dei ricorsi ( 5 ) non risulta esplicitamente che il controllo di quest’ultima sulle decisioni dell’ACER che implicano valutazioni su questioni economiche e tecniche complesse si limiti necessariamente a quello dell’errore manifesto di valutazione.

    In secondo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti con la creazione della commissione dei ricorsi, occorre constatare che tale creazione si inserisce in un approccio globale, adottato dal legislatore dell’Unione, volto a dotare le agenzie dell’Unione di organi di ricorso quando è stato loro conferito un potere decisionale su questioni complesse sul piano tecnico o scientifico, che può incidere direttamente sulla situazione giuridica delle parti interessate. Sebbene questi diversi organi di ricorso presentino talune differenze quanto alla loro struttura, al loro funzionamento e ai loro poteri, essi presentano tuttavia talune caratteristiche comuni.

    Infatti, sotto un primo profilo, tali organi di ricorso, che sono organi di revisione amministrativa, interni alle agenzie, sono dotati di una certa indipendenza, esercitano funzioni quasi giudiziarie mediante procedimenti contraddittori e sono composti da giuristi nonché da esperti tecnici, il che consente loro di decidere sui ricorsi contro decisioni aventi spesso una forte componente tecnica. Sotto un secondo profilo, possono essere aditi dai destinatari delle decisioni delle agenzie, nonché dalle persone fisiche e giuridiche direttamente e individualmente interessate da tali decisioni. Sotto un terzo profilo, costituiscono un meccanismo rapido, facilmente accessibile, specializzato e poco costoso per tutelare i diritti dei destinatari e degli interessati da dette decisioni.

    Per quanto riguarda la commissione dei ricorsi, la Corte osserva che, secondo la procedura applicabile dinanzi a tale commissione, qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità nazionali di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione dell’ACER adottata nei suoi confronti o che la riguarda direttamente o individualmente, senza che tale ricorso sia soggetto ad altre condizioni di ammissibilità. Per quanto riguarda la sua composizione, la commissione dei ricorsi comprende membri che devono disporre di una precedente esperienza nel settore dell’energia ed è quindi dotata delle competenze necessarie per consentirle di procedere essa stessa a un controllo completo delle complesse valutazioni di ordine tecnico ed economico complesse contenute nelle decisioni dell’ACER.

    A tal riguardo, l’esistenza di differenze tra la commissione dei ricorsi e altre commissioni di ricorso, come quella dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), in termini di obiettivi, di procedura, di termini e di regime del personale, non può incidere sull’intensità del controllo che tale commissione è tenuta ad effettuare.

    In tale contesto, la Corte conferma la conclusione del Tribunale secondo cui la giurisprudenza relativa al carattere ristretto del controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulle valutazioni di ordine tecnico, scientifico ed economico complesse non è trasponibile agli organi di ricorso delle agenzie dell’Unione. Infatti, un controllo limitato della commissione dei ricorsi sulle valutazioni di ordine tecnico ed economico condurrebbe il giudice dell’Unione a effettuare un controllo limitato su una decisione che sarebbe a sua volta il risultato di un controllo ristretto. Orbene, un sistema di «controllo ristretto su un controllo ristretto» non offre le garanzie di un’effettiva tutela giurisdizionale di cui dovrebbero godere le imprese cui sia stata respinta una domanda di esenzione.

    Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte conclude che il Tribunale ha correttamente ritenuto che la commissione dei ricorsi fosse incorsa in un errore di diritto dichiarando che, per quanto riguarda le valutazioni aventi carattere tecnico o complesso, essa poteva limitarsi a stabilire se l’ACER avesse commesso un errore manifesto di valutazione.


    ( 1 ) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15).

    ( 2 ) Decisione dell’ACER no 05/2018, del 19 giugno 2018.

    ( 3 ) Decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER n. A 001 2018, del 17 ottobre 2018.

    ( 4 ) Sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T 735/18, EU:T:2020:542).

    ( 5 ) Articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2009, L 211, pag. 1).

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