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Document 62021CJ0019

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022.
    I e S contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
    Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 8, paragrafo 2, e articolo 27, paragrafo 1 – Minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro – Rigetto da parte di tale Stato membro della richiesta di presa in carico di tale minore – Diritto a un ricorso effettivo di detto minore o di tale parente avverso la decisione di rigetto – Articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore.
    Causa C-19/21.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:605

    Causa C‑19/21

    I
    e
    S

    contro

    Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    (domanda di pronuncia pregiudiziale
    proposta dal rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem)

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o agosto 2022

    «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 8, paragrafo 2, e articolo 27, paragrafo 1 – Minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro – Rigetto da parte di tale Stato membro della richiesta di presa in carico di tale minore – Diritto a un ricorso effettivo di detto minore o di tale parente avverso la decisione di rigetto – Articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore»

    Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Minore non accompagnato – Parente legalmente presente in un altro Stato membro – Rigetto da parte di tale Stato membro della richiesta di presa in carico di tale minore – Obbligo per tale Stato membro di conferire al minore non accompagnato un diritto di ricorso giurisdizionale effettivo avverso detta decisione – Obbligo di conferire un tale diritto al parente di detto minore – Insussistenza

    [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 24 e 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, artt. 2, h) e j), 8, § 2, e 27, § 1]

    (v. punti 35, 38‑46, 49, 50, 55 e dispositivo)

    Sintesi

    Mentre era ancora minorenne, I, cittadino egiziano, ha presentato una domanda di protezione internazionale in Grecia, nella quale esprimeva il desiderio di essere ricongiunto con S, suo zio, anch’egli cittadino egiziano, il quale soggiornava regolarmente nei Paesi Bassi. Tenuto conto di tali circostanze, le autorità greche hanno presentato presso le autorità dei Paesi Bassi una richiesta di presa in carico di I, fondandosi sulla disposizione del regolamento Dublino III ( 1 ) che prevede, qualora ciò sia nell’interesse del minore non accompagnato, che lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale sia quello nel quale risiede legalmente un parente dell’interessato che può occuparsi di lui. Il segretario di Stato ( 2 ) ha tuttavia respinto tale richiesta, e successivamente la richiesta di riesame.

    I e S hanno a loro volta parimenti presentato un reclamo, che è stato respinto dal segretario di Stato in quanto manifestamente irricevibile, con la motivazione che il regolamento Dublino III non prevede la possibilità per i richiedenti protezione internazionale di contestare una decisione di rigetto di una richiesta di presa in carico. Pertanto, I e S hanno impugnato tale decisione dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), sostenendo di avere entrambi il diritto di presentare un tale ricorso giurisdizionale in forza dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ( 3 ).

    Ciò premesso, il Tribunale dell’Aia ha interrogato la Corte sui rimedi giurisdizionali di cui possono avvalersi un minore non accompagnato, richiedente protezione internazionale, e un suo parente contro una decisione di rigetto di una richiesta di presa in carico.

    La Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con gli articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 4 ), impone allo Stato membro al quale è stata rivolta una richiesta di presa in carico ( 5 ) di conferire un diritto di ricorso giurisdizionale avverso la sua decisione di rifiuto al minore non accompagnato che chiede la protezione internazionale, ma non al parente di tale minore.

    Giudizio della Corte

    In via preliminare, la Corte rileva che, se è pur vero che, sulla base di un’interpretazione letterale, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III sembra riconoscere un diritto di ricorso al richiedente protezione internazionale soltanto al fine di contestare una decisione di trasferimento, il suo tenore letterale non esclude tuttavia che un diritto di ricorso sia concesso al richiedente minore non accompagnato anche al fine di contestare una decisione di rifiuto di accogliere una richiesta di presa in carico fondata sull’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

    Al fine di stabilire se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce degli articoli 7, 24 e 47 della Carta, richieda l’esistenza di un ricorso avverso una simile decisione di rifiuto di presa in carico, si deve interpretare tale disposizione tenendo conto non soltanto della sua formulazione, ma anche dei suoi obiettivi, del suo impianto sistematico e del suo contesto, e in particolare dell’evoluzione che esso ha conosciuto nel sistema in cui si inserisce.

    A tale riguardo, la Corte ricorda che, conformemente all’articolo 47, primo comma, della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo, alle condizioni previste a tale articolo. A questo diritto corrisponde l’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

    Per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale e il rispetto del criterio obbligatorio di competenza, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, la Corte osserva che la tutela giurisdizionale di un richiedente minore non accompagnato non può variare a seconda che tale richiedente sia destinatario di una decisione di trasferimento, adottata dallo Stato membro richiedente, o di una decisione di rigetto, da parte dello Stato membro richiesto, di una richiesta di presa in carico di tale richiedente. Infatti, tali decisioni possono entrambe pregiudicare il diritto, che il minore non accompagnato trae da tale articolo, di essere ricongiunto con un parente che può occuparsi di lui, ai fini dell’esame della sua domanda di protezione internazionale. Ne consegue che al minore interessato deve essere consentito, in entrambi i casi, conformemente all’articolo 47, primo comma, della Carta, di proporre un ricorso al fine di dedurre la violazione di detto diritto.

    Orbene, nel caso di specie, conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, nell’ipotesi in cui I, dopo il suo arrivo in Grecia, si fosse recato nei Paesi Bassi e avesse ivi presentato la sua domanda di protezione internazionale, e in cui le autorità greche avessero accettato di prenderlo in carico quale Stato membro di primo arrivo, l’interessato sarebbe stato legittimato a proporre un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di trasferimento adottata dalle autorità dei Paesi Bassi, sulla base della circostanza che un suo parente risiedeva nei Paesi Bassi. In un’ipotesi del genere, egli potrebbe quindi far valere utilmente la violazione del diritto che trae, in quanto minore non accompagnato, dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Ove si interpreti letteralmente l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, invece, il richiedente che rimane nello Stato membro di ingresso e vi effettua la propria domanda di protezione internazionale sarebbe privato di una simile possibilità poiché, in tale situazione, non risulta adottata alcuna decisione di trasferimento.

    La Corte conclude che un richiedente minore non accompagnato deve poter proporre un ricorso giurisdizionale, in forza dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, non solo nell’ipotesi in cui lo Stato membro richiedente adotti una decisione di trasferimento, ma anche in quella in cui lo Stato membro richiesto rifiuti la presa in carico dell’interessato, al fine di poter dedurre la violazione del diritto conferito dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento in questione, tanto più che quest’ultimo mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei minori non accompagnati, garantiti agli articoli 7 e 24 della Carta.

    Per contro, l’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento non conferisce al parente del richiedente, che risiede nello Stato membro richiesto, un diritto di ricorso avverso una simile decisione di rigetto. Per altro verso, poiché né l’articolo 7 e l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta né l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III gli conferiscono diritti che questi possa far valere in giudizio, tale parente non può trarre un diritto di ricorso avverso una decisione del genere sulla base del solo articolo 47 della Carta.


    ( 1 ) Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

    ( 2 ) Il Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi).

    ( 3 ) Tale disposizione prevede il diritto del richiedente protezione internazionale a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

    ( 4 ) In prosieguo: la «Carta».

    ( 5 ) Fondata sull’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

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