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Document 62020TJ0585

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 14 giugno 2023.
Polwax S.A. contro Commissione europea.
Concorrenza – Concentrazioni – Mercato a monte della paraffina molle – Mercato a valle delle cere di paraffina – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Assenza di un impegno relativo alla fornitura della paraffina molle – Effetti verticali – Preclusione del mercato a livello dei fattori della produzione.
Causa T-585/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:332

Causa T‑585/20

Polwax S.A.

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 14 giugno 2023

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato a monte della paraffina molle – Mercato a valle delle cere di paraffina – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Assenza di un impegno relativo alla fornitura della paraffina molle – Effetti verticali – Preclusione del mercato a livello dei fattori della produzione»

  1. Procedimento giurisdizionale – Mezzi istruttori – Oggetto – Prova della veridicità delle affermazioni in fatto svolte da una parte a sostegno dei suoi motivi – Domanda diretta al riesame delle valutazioni che compaiono nella decisione impugnata – Domanda che oltrepassa l’oggetto delle misure istruttorie

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91)

    (v. punti 33-35)

  2. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Criteri – Sostituibilità dei prodotti – Elementi di valutazione – Contestazione della definizione del mercato rilevante – Onere della prova – Obbligo per la parte ricorrente di fornire seri indizi che dimostrino un’insufficiente sostituibilità dei prodotti di cui trattasi

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della Commissione 97/C 372/03, punti da 15 a 20)

    (v. punti 43-46, 56-71)

  3. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Valutazione degli effetti orizzontali della concentrazione

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 22 e da 58 a 60)

    (v. punti 78-84)

  4. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Valutazione degli effetti verticali della concentrazione – Preclusione del mercato a livello dei fattori della produzione – Criteri di valutazione – Capacità di precludere in maniera significativa l’accesso ai fattori di produzione – Incentivo a precludere il mercato a livello dei fattori della produzione – Significativo impatto negativo della preclusione sulla concorrenza a valle – Presupposti cumulativi

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della Commissione 2008/C 265/07, punti 31 e 32)

    (v. punti 88-108)

  5. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Difetto o insufficienza di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice – Deduzione tardiva da parte del ricorrente – Irrilevanza

    (Artt. 263 e 296 TFUE)

    (v. punto 113)

  6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno

    (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004)

    (v. punti 114-121)

Sintesi

La Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. (in prosieguo: la «Orlen») e la Grupa Lotos S.A. (in prosieguo: la «Lotos») sono due imprese verticalmente integrate che operano principalmente nella raffinazione e nella commercializzazione di combustibili e prodotti correlati ai combustibili in Polonia. La Orlen è attiva in tali settori anche nella Repubblica ceca, in Lituania e in Germania.

Il 3 luglio 2019, la Orlen ha notificato alla Commissione un progetto di concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo della Lotos. Ritenendo che tale operazione sollevasse seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine approfondita. Al termine di tale procedimento, l’operazione di concentrazione è stata dichiarata compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), sulla base di una serie di impegni da parte della Orlen ( 1 ).

La società polacca Polwax S.A., che produce e commercializza cere di paraffina e prodotti a base di paraffina, ha adito il Tribunale presentando un ricorso di annullamento contro tale decisione. Tale ricorso è stato tuttavia respinto dalla Terza Sezione ampliata del Tribunale.

Giudizio del Tribunale

In via preliminare, il Tribunale ha respinto la domanda della Polwax di disporre una perizia in merito agli effetti dell’operazione di concentrazione sulla concorrenza.

Anche se il Tribunale può senz’altro adottare una misura istruttoria in ogni fase del procedimento, ciò non toglie che una domanda in tal senso deve essere respinta allorché supera l’oggetto delle misure istruttorie di cui all’articolo 91 del regolamento di procedura del Tribunale, che consiste nel consentire di provare la veridicità delle affermazioni in fatto svolte da una parte a sostegno dei suoi motivi. Orbene, visto che la misura di perizia domandata dalla Polwax aveva, in realtà, come oggetto di riesaminare le valutazioni che compaiono nella decisione della Commissione in merito alla compatibilità del progetto di concentrazione con il regolamento n. 139/2004 ( 2 ), il Tribunale avrebbe ecceduto la propria competenza adottando una tale misura.

Nel merito, la Polwax ha sostenuto, in particolare, che la Commissione si era basata su una definizione errata dei mercati rilevanti ai fini della sua valutazione della concentrazione a norma dell’articolo 2 del regolamento n. 139/2004.

Riguardo ai mercati rilevanti, la Commissione aveva constatato che la Lotos e la Orlen producono entrambe paraffina molle, che viene principalmente utilizzata come materia prima delle cere di paraffina. Considerato il fatto che la Lotos vende paraffina molle mentre la Orlen la utilizza per la propria produzione di cere di paraffina, la Commissione aveva concluso che i mercati dei prodotti interessati dalla concentrazione comprendevano un mercato a monte costituito dalla fornitura della paraffina molle in Polonia e un mercato a valle costituito dalla fornitura di cere di paraffina nello SEE.

A tal riguardo la Polwax è sembrata contestare alla Commissione di non aver ammesso l’esistenza di tre mercati diversi per la paraffina molle «leggera», la paraffina molle «media» e la paraffina molle «pesante». Tuttavia, una tale censura dovrebbe comunque essere respinta in quanto infondata.

Infatti, alla luce del metodo esposto nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ( 3 ), la Polwax avrebbe dovuto fornire, a sostegno di una tale censura, seri indizi che dimostrassero un’insufficiente sostituibilità sul versante della domanda e sul versante dell’offerta tra i diversi tipi di paraffina molle perché appartenessero allo stesso mercato. Ebbene, riguardo all’intercambiabilità dei diversi tipi di paraffina molle sotto l’angolazione della domanda, la Polwax si è limitata a proporre semplici affermazioni. Per di più, la questione di un’eventuale sostituibilità sotto il profilo dell’offerta non è neppure stata affrontata da quest’ultima.

A sostegno del suo ricorso la Polwax ha asserito inoltre che la Commissione aveva compiuto un errore nella valutazione degli effetti della concentrazione sui mercati rilevanti a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004. A tal riguardo la Polwax, da un lato, ha lamentato l’assenza di un esame degli effetti orizzontali della concentrazione sul mercato della paraffina molle e, dall’altro, ha contestato la fondatezza dell’esame degli effetti verticali della concentrazione sul mercato delle cere di paraffina.

In primo luogo, il Tribunale ha respinto la censura vertente sul mancato esame degli effetti orizzontali della concentrazione sul mercato della paraffina molle. Dopo aver ricordato che le concentrazioni orizzontali possono ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, il Tribunale ha sottolineato che la concentrazione di cui trattasi non poteva avere per conseguenza una diminuzione dell’offerta sul mercato della paraffina molle, in quanto è pacifico che la Orlen non commercializzava la sua produzione di paraffina molle. Sotto tale profilo, la concentrazione non poteva comportare la soppressione di una importante pressione concorrenziale su tale mercato o la costituzione di un aumentato potere di mercato a vantaggio delle imprese ivi presenti, né era idonea ad agevolare il coordinamento sul mercato.

Non si poteva, peraltro, censurare alla Commissione di aver omesso di esaminare la possibilità che la concentrazione producesse effetti anticoncorrenziali dato il raggruppamento tra un’impresa già presente sul mercato, la Lotos, e una concorrente potenziale, la Orlen. Infatti, sarebbe stato necessario, affinché la concentrazione presentasse effetti orizzontali significativi, che l’eventualità di un ingresso della Orlen sul mercato della paraffina molle dal lato dell’offerta costituisse, anteriormente a tale concentrazione, una pressione importante sui fornitori già presenti su detto mercato. Ebbene, l’esistenza di una pressione siffatta era esclusa in ragione della qualità di acquirente della Orlen su tale mercato.

In secondo luogo, il Tribunale ha respinto anche la censura vertente sull’errato esame degli effetti verticali della concentrazione sul mercato delle cere di paraffina.

A tal riguardo la Polwax ha contestato in particolare la conclusione della Commissione secondo cui la Orlen, in seguito all’acquisizione della Lotos, non avrebbe avuto la capacità di perseguire una strategia di preclusione dell’accesso alla paraffina molle sul mercato delle cere di paraffina.

Sul punto il Tribunale ha osservato che, nel valutare la probabilità di uno scenario di preclusione anticoncorrenziale a livello dei fattori della produzione, la Commissione esamina, in primo luogo, se il soggetto che risulta dalla concentrazione abbia, in seguito all’operazione di concentrazione, la capacità di precludere in modo significativo l’accesso ai fattori della produzione; in secondo luogo, se esso abbia l’incentivo a farlo e, in terzo luogo, se una strategia di preclusione del mercato abbia un’influenza negativa significativa sulla concorrenza a valle. Poiché queste tre condizioni sono cumulative, l’assenza di una di esse è sufficiente per escludere il rischio di preclusione a livello dei fattori della produzione.

Più in particolare, con riferimento alla prima condizione, la Commissione aveva concluso per l’assenza di capacità della Orlen di precludere l’accesso alla paraffina molle, in quanto, in seguito alla concentrazione, più del 60-70% del mercato sarebbe rimasto disponibile come fonte di fornitura della paraffina molle.

A tal riguardo il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva giustamente incluso la paraffina molle importata in Polonia nella sua definizione del mercato della paraffina molle. Di conseguenza, la Commissione aveva del pari giustamente ritenuto che una parte sostanziale dell’offerta di paraffina molle sul mercato non sarebbe stata pregiudicata dalla concentrazione. L’esistenza di un’importazione di paraffina molle verso la Polonia rendeva inoltre poco verosimile che, in seguito alla concentrazione, la Orlen avesse la capacità di precludere l’accesso al mercato della paraffina molle. Comunque sia, la Polwax aveva ancora la possibilità di rivolgersi a fonti di approvvigionamento alternative, senza che la Orlen fosse in grado di esercitare un’influenza negativa sulla disponibilità generale dei fattori della produzione per il mercato situato a valle in termini di prezzo o di qualità.

La Commissione aveva pertanto giustamente ritenuto che non fosse soddisfatta, nel caso di specie, la prima delle condizioni che dovevano ricorrere cumulativamente affinché si potesse concludere per la sussistenza di una preclusione del mercato a livello dei fattori della produzione.

Poiché le altre censure sollevate dalla Polwax si sono del pari rivelate infondate, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.


( 1 ) Decisione della Commissione, del 14 luglio 2020 (caso M.9014), adottata sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1).

( 3 ) Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto [dell’Unione] in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5).

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