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Document 62020TJ0465

    Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 19 maggio 2021.
    Ryanair DAC contro Commissione europea.
    Aiuti di Stato – Mercato portoghese del trasporto aereo – Aiuto concesso dal Portogallo alla TAP a causa della pandemia di COVID-19 – Prestito di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Punto 22 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Società facente parte di un gruppo – Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione.
    Causa T-465/20.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:284

    Causa T‑465/20

    Ryanair DAC

    contro

    Commissione europea

    Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 19 maggio 2021

    «Aiuti di Stato – Mercato portoghese del trasporto aereo – Aiuto concesso dal Portogallo alla TAP a causa della pandemia di COVID-19 – Prestito di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Punto 22 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Società facente parte di un gruppo – Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione»

    1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricevibilità – Presupposti

      [Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]

      (v. punti 20‑25)

    2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Individuazione dell’oggetto del ricorso – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Motivi che possono essere dedotti

      [Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]

      (v. punti 26‑28)

    3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Decisione di non avviare il procedimento d’indagine formale – Esposizione succinta dei motivi che hanno portato la Commissione a concludere per la mancanza di serie difficoltà di valutazione della compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno – Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Assenza di valutazione dell’appartenenza del beneficiario dell’aiuto a un gruppo di imprese – Assenza di informazioni riguardo all’esistenza di difficoltà insormontabili dal punto di vista del gruppo non risultanti da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo – Motivazione insufficiente

      (Artt. 107, § 3, 108, § 2, e 296 TFUE; comunicazione della Commissione 2014/C 249/01, § 22)

      (v. punti 36‑49, 51‑55)

    4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità

      (Artt. 107, § 1, 108, § 2, e 296 TFUE)

      (v. punto 50)

    5. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte del giudice dell’Unione – Mantenimento degli effetti dell’atto impugnato fino alla sua sostituzione – Giustificazione fondata su ragioni di certezza del diritto

      (Art. 264, comma 2, TFUE)

      (v. punti 56‑62)

    Sintesi

    La decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato interno l’aiuto del Portogallo a favore della compagnia aerea TAP è annullata in quanto insufficientemente motivata

    Tuttavia, gli effetti dell’annullamento (tra i quali il recupero dell’aiuto) sono sospesi in attesa di una nuova decisione

    Nel giugno 2020 la Repubblica portoghese ha notificato alla Commissione un aiuto di Stato a favore della compagnia aerea Transportes Aéreos Portugueses SGPS SA (in prosieguo: il «beneficiario»), società controllante e azionista al 100% della TAP Air Portugal. L’aiuto notificato, per il quale era stata stanziata una dotazione finanziaria massima di EUR 1,2 miliardi, riguarda un contratto di prestito concluso, segnatamente, tra la Repubblica portoghese in qualità di mutuante, la TAP Air Portugal in qualità di mutuatario e il beneficiario in qualità di garante. Mediante tale intervento, la Repubblica portoghese intendeva mantenere in attività il beneficiario per sei mesi, tra il luglio 2020 e il dicembre 2020.

    Ritenendo che il regime notificato configurasse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione lo ha valutato alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE ( 1 ) e dei suoi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ( 2 ). Con decisione del 10 giugno 2020, la Commissione ha dichiarato la misura di cui trattasi compatibile con il mercato interno ( 3 ).

    La Decima Sezione ampliata del Tribunale ha accolto il ricorso proposto dalla compagnia aerea Ryanair diretto a ottenere l’annullamento di detta decisione, pur con sospensione degli effetti dell’annullamento fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione. Nella sua sentenza, il Tribunale fornisce precisazioni in merito alla portata dell’obbligo di motivazione della Commissione allorché quest’ultima, in applicazione degli orientamenti sugli aiuti alle imprese in difficoltà, dichiara compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, un aiuto concesso a una società facente parte di un gruppo.

    Giudizio del Tribunale

    A sostegno del suo ricorso di annullamento, la Ryanair deduceva, segnatamente, una violazione dell’obbligo di motivazione da parte della Commissione, nella parte in cui quest’ultima avrebbe omesso di esporre gli argomenti idonei a far ritenere compatibile con il mercato interno la misura notificata.

    A tal riguardo, il Tribunale precisa, anzitutto, che il punto 22 degli orientamenti sugli aiuti alle imprese in difficoltà ( 4 ) enuncia tre condizioni cumulative che devono essere soddisfatte affinché un aiuto per il salvataggio concesso a una società facente parte di un gruppo possa essere qualificato come compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Conformemente a tale punto, spetta alla Commissione esaminare, in primo luogo, se il beneficiario dell’aiuto faccia parte di un gruppo; in secondo luogo, se le difficoltà che il beneficiario deve affrontare siano intrinseche ad esso e non risultino da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e, in terzo luogo, se dette difficoltà siano troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Le condizioni summenzionate sono intese a impedire che un gruppo di imprese possa far sostenere allo Stato il costo di un’operazione di salvataggio di una delle imprese che lo compongono, quando tale impresa è in difficoltà e il gruppo è esso stesso all’origine di tali difficoltà oppure dispone dei mezzi per farvi fronte.

    Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale rileva che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha né accertato né chiarito se il beneficiario facesse parte di un gruppo ai sensi del punto 22 degli orientamenti succitati. Essa ha omesso di effettuare una qualsivoglia analisi a tal riguardo e di precisare il rapporto esistente tra detto beneficiario e le sue società azioniste ( 5 ).

    Inoltre, nell’ipotesi in cui il beneficiario facesse parte di un gruppo, ai sensi del punto 22 degli orientamenti sugli aiuti alle imprese in difficoltà, con le sue società azioniste, il Tribunale constata che la Commissione non aveva suffragato in alcun modo le sue affermazioni secondo le quali, da un lato, le difficoltà del beneficiario erano intrinseche ad esso e non risultavano da una ripartizione arbitraria dei costi a vantaggio dei suoi azionisti o di altre controllate e, dall’altro, le suddette difficoltà erano troppo gravi per essere risolte dai suoi azionisti di controllo o dagli altri azionisti. La Commissione si era limitata, infatti, a fornire precisazioni sulla situazione finanziaria del beneficiario e sulle difficoltà generate dalla pandemia di COVID-19.

    Alla luce di tali lacune nella motivazione della decisione impugnata, il Tribunale non può verificare se le condizioni poste al punto 22 degli orientamenti sugli aiuti alle imprese in difficoltà fossero soddisfatte nel caso di specie, né se la Commissione potesse concludere per la mancanza di serie difficoltà di valutazione della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno e fosse legittimata a non avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

    Pertanto, il Tribunale statuisce che la Commissione ha omesso di motivare in modo giuridicamente adeguato la decisione impugnata e che tale insufficienza di motivazione ne determina l’annullamento.

    Il Tribunale considera, applicando l’articolo 264, secondo comma, TFUE, che sussistono esigenze imperative di certezza del diritto che giustificano la limitazione nel tempo degli effetti dell’annullamento della decisione impugnata. Esso rileva, in primo luogo, che l’applicazione della misura di aiuto di cui trattasi fa parte di un processo ancora in corso composto da varie fasi successive ( 6 ) e, in secondo luogo, che il fatto di rimettere subito in discussione l’erogazione delle somme di denaro previste dalla misura di aiuto avrebbe avuto conseguenze particolarmente dannose per l’economia e i servizi aerei del Portogallo, in un contesto economico e sociale già caratterizzato dal grave turbamento dell’economia provocato dalla pandemia di COVID-19. Ciò premesso, il Tribunale decide di tenere in sospeso gli effetti dell’annullamento della decisione impugnata fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione. A tal riguardo, il Tribunale precisa tuttavia che, qualora la Commissione decida di adottare questa nuova decisione senza avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, detta sospensione degli effetti dell’annullamento non può eccedere i due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza. Qualora invece la Commissione decida di avviare il procedimento d’indagine formale, la sospensione sarà mantenuta per un periodo supplementare ragionevole.


    ( 1 ) Ai sensi di detta disposizione, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, possono considerarsi compatibili con il mercato interno.

    ( 2 ) GU 2014, C 249, pag. 1; in prosieguo gli «orientamenti sugli aiuti alle imprese in difficoltà».

    ( 3 ) Decisione C(2020) 3989 final della Commissione, del 10 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57369 (2020/N) – COVID-19 – Portogallo – Aiuto concesso alla TAP (GU 2020, C 228, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    ( 4 ) Ai sensi del punto 22 degli orientamenti sugli aiuti alle imprese in difficoltà, «[un’]impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti ai sensi dei presenti orientamenti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso».

    ( 5 ) Alla data di adozione della decisione impugnata, la metà delle azioni del beneficiario era detenuta dalla Participações Públicas SGPS SA, la quale gestiva le partecipazioni dello Stato portoghese. La Atlantic Gateway SGPS Lda deteneva il 45% delle azioni del beneficiario e il 5% delle azioni era detenuto da altri azionisti.

    ( 6 ) Il Tribunale constata, a tal riguardo, che la misura di cui trattasi è stata concessa per un periodo iniziale di sei mesi già trascorso, al termine del quale la Repubblica portoghese doveva trasmettere alla Commissione, conformemente al punto 55, lettera d), degli orientamenti sugli aiuti alle imprese in difficoltà, o la prova che il credito era stato integralmente rimborsato, oppure un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione.

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