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Document 62020TJ0388

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021.
Ryanair DAC contro Commissione europea.
Aiuti di Stato – Mercato finlandese del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Finlandia alla Finnair nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Garanzia statale associata a un prestito – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Parità di trattamento – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Obbligo di motivazione.
Causa T-388/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:196

Causa T‑388/20

Ryanair DAC

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021

«Aiuti di Stato – Mercato finlandese del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Finlandia alla Finnair nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Garanzia statale associata a un prestito – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Parità di trattamento – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Obbligo di motivazione»

  1. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misure di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia finlandese nel contesto della pandemia di COVID-19 – Inclusione

    [Art. 107, § 3, b), TFUE]

    (v. punti 31‑34, 38‑63)

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Criteri – Bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Criterio non necessario

    [Art. 107, § 3, b), TFUE]

    (v. punti 65‑71)

  3. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Garanzia di prestiti volta a sostenere una compagnia aerea importante per l’economia finlandese nel contesto della pandemia di COVID-19 – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Insussistenza

    [Artt. 18, comma 1, e 107, § 3, b), TFUE]

    (v. punti 77, 81, 82, 92)

  4. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Garanzia di prestiti volta a sostenere una compagnia aerea importante per l’economia finlandese nel contesto della pandemia di COVID-19 – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Criteri – Obiettivo della misura di aiuto – Proporzionalità della misura di aiuto

    [Art. 107, § 3, b), TFUE]

    (v. punti 83‑92)

  5. Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Servizi nel settore dei trasporti ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE – Servizi di trasporti aerei – Regime giuridico particolare

    (Artt. 56, 58, § 1, e 100, § 2, TFUE)

    (v. punti 99‑104)

  6. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Individuazione dell’oggetto del ricorso – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Motivi che possono essere dedotti – Assenza di contenuto autonomo di un simile motivo di ricorso nel caso di specie

    (Artt. 108, § 2, e 263, § 4, TFUE)

    (v. punti 105‑109)

  7. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di una misura nazionale – Obbligo di motivazione – Portata – Presa in considerazione del contesto e dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia

    [Artt. 107, § 3, b), e 296 TFUE]

    (v. punti 112‑125)

Sintesi

La garanzia della Finlandia a favore della compagnia aerea Finnair volta ad aiutare a ottenere, presso un fondo pensionistico, un prestito di EUR 600 milioni destinato a coprire il suo fabbisogno di capitale di esercizio a seguito della pandemia di Covid-19 è conforme al diritto dell’Unione

La garanzia era necessaria per porre rimedio al grave turbamento dell’economia finlandese, tenuto conto dell’importanza della Finnair per tale economia

Il 13 maggio 2020, la Repubblica di Finlandia ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto sotto forma di una garanzia statale a favore della compagnia aerea finlandese Finnair Plc (in prosieguo: la «Finnair»), volta ad aiutare quest’ultima a ottenere, presso un fondo pensionistico, un prestito di EUR 600 milioni destinato a coprire il suo fabbisogno di capitale di esercizio. La garanzia, che avrebbe dovuto coprire il 90% di detto prestito, era limitata a una durata massima di tre anni e poteva essere invocata in caso di dissesto della Finnair nei confronti del fondo pensionistico.

Riferendosi alla sua comunicazione relativa al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID‑19 ( 1 ), la Commissione ha qualificato la garanzia concessa alla Finnair come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ( 2 ). In virtù di tale disposizione, gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro possono, a determinate condizioni, essere considerati compatibili con il mercato interno.

La compagnia aerea Ryanair ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione, il quale è tuttavia respinto dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale. In tale contesto, quest’ultima esamina, per la prima volta, la legalità di un aiuto di Stato individuale adottato al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ( 3 ).

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale procede, in primo luogo, all’analisi della legittimità della decisione impugnata alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Da un lato, quanto alle censure vertenti sul fatto che un aiuto che va a beneficio di una sola impresa individuale non potrebbe porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, il Tribunale ricorda, anzitutto, che tale disposizione si applica sia ai regimi di aiuti che agli aiuti individuali. Pertanto, un aiuto individuale può essere dichiarato compatibile con il mercato interno qualora esso sia necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato.

Il Tribunale precisa, poi, che un eventuale dissesto della Finnair avrebbe avuto gravi conseguenze per l’economia finlandese, di modo che la garanzia statale, nei limiti in cui è volta a conservare le attività della Finnair e ad evitare che il suo eventuale fallimento turbi ulteriormente l’economia finlandese, è adeguata a contribuire a porre rimedio al grave turbamento dell’economia finlandese causato dalla pandemia di Covid-19.

Tale conclusione del Tribunale si basa sul fatto che la Finnair:

i)

è il principale vettore aereo in Finlandia, con quasi 15 milioni di passeggeri trasportati nel 2019, ossia il 67% dell’insieme di passeggeri trasportati da e verso la Finlandia e all’interno della stessa;

ii)

è il principale operatore di trasporto aereo di merci in Finlandia, risponde alle esigenze di numerose imprese situate nel territorio finlandese, sia per l’esportazione che per l’importazione di prodotti, e dispone di un’estesa rete asiatica;

iii)

conta 6800 dipendenti e i suoi acquisti presso fornitori, per la maggior parte finlandesi, ammontano a EUR 1,9 miliardi nel 2019;

iv)

compie notevoli sforzi nella ricerca in Finlandia e occupa il sedicesimo posto tra le imprese più importanti in Finlandia per il suo contributo al PIL di tale paese.

Dall’altro lato, quanto alle censure vertenti sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di effettuare un bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi, il Tribunale statuisce che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE non impone una simile analisi, contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Un simile bilanciamento non è neppure richiesto sul fondamento della comunicazione relativa al quadro temporaneo.

In secondo luogo, il Tribunale esamina la presunta violazione del principio di non discriminazione. Al riguardo, il Tribunale osserva, anzitutto, che, per sua natura, un aiuto individuale comporta una differenza di trattamento, se non una discriminazione, la quale è insita nel carattere individuale della misura. Sostenere che un aiuto del genere è contrario al principio di non discriminazione equivarrebbe, in sostanza, a mettere sistematicamente in discussione la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto individuale, quando invece il diritto dell’Unione consente agli Stati membri di concedere simili aiuti nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 107 TFUE.

Inoltre, supponendo che la differenza di trattamento introdotta dalla garanzia concessa alla Finnair possa essere assimilata a una discriminazione, si deve verificare se essa sia giustificata da un obiettivo legittimo e se essa sia necessaria, adeguata e proporzionata per conseguirlo.

Secondo il Tribunale, le modalità di concessione della garanzia accordata alla Finnair sono idonee a conseguire l’obiettivo previsto, essendo stati sufficientemente dimostrati l’esistenza di un grave turbamento dell’economia finlandese causato dalla pandemia di Covid-19 e i significativi effetti negativi di quest’ultima sul mercato finlandese del trasporto aereo. La misura di aiuto è, inoltre, necessaria, dal momento che la Finnair rischiava il fallimento a causa della riduzione improvvisa della sua attività provocata dalla pandemia e dell’impossibilità di coprire il suo fabbisogno di liquidità facendo ricorso ai mercati del credito. Infine, tenuto conto dell’importanza della Finnair per l’economia finlandese, la concessione della garanzia statale unicamente a quest’ultima non eccede i limiti di quanto è adeguato e necessario alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla Repubblica di Finlandia.

Per quanto riguarda, in terzo luogo, le censure vertenti sulla violazione della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, il Tribunale constata che la Ryanair non ha dimostrato in che modo il carattere esclusivo della concessione della garanzia statale sarebbe tale da dissuaderla dallo stabilirsi in Finlandia oppure dall’effettuare prestazioni di servizi da e verso tale paese. Il Tribunale precisa che la Ryanair non ha indicato gli elementi di fatto o di diritto in conseguenza dei quali l’aiuto individuale in questione produrrebbe effetti restrittivi che andrebbero al di là di quelli che fanno scattare il divieto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma che sarebbero nondimeno necessari e proporzionati per porre rimedio al grave turbamento dell’economia finlandese causato dalla pandemia di Covid-19, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Il Tribunale respinge, infine, in quanto infondati i motivi di ricorso vertenti sulla presunta violazione dell’obbligo di motivazione e constata che non è necessario esaminare la fondatezza del motivo di ricorso vertente sulla violazione dei diritti procedurali derivati dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.


( 1 ) Comunicazione della Commissione relativa al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (GU 2020, C 91 I, pag. 1), modificata il 3 aprile 2020 (GU 2020, C 112 I, pag. 1) (in prosieguo: la «comunicazione relativa al quadro temporaneo»).

( 2 ) Decisione C(2020) 3387 final della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56809 (2020/N) – Finlandia - COVID-19: garanzia statale concessa alla Finnair (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

( 3 ) Nella sua sentenza del 17 febbraio 2021, Ryanair/Commissione (T‑238/20, EU:T:2021:91), il Tribunale ha proceduto a un esame analogo della legalità di un regime di aiuti di Stato adottato dal Regno di Svezia al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 nel mercato svedese del trasporto aereo. Nelle sue sentenze del 14 aprile 2021 Ryanair/Commissione (T‑378/20) e Ryanair/Commissione (T‑379/20), il Tribunale procede, inoltre, all’esame di due misure distinte di aiuto individuale sulla base dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

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