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Document 62020TJ0377

    Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'1 settembre 2021.
    KN contro Comitato economico e sociale europeo.
    Diritto delle istituzioni – Membro del CESE – Indagine dell’OLAf su asserite molestie psicologiche – Decisione di destituire un membro dalle sue funzioni di direzione e di gestione del personale – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Misura adottata nell’interesse del servizio – Base giuridica – Diritti della difesa – Diniego di accesso agli allegati della relazione dell’OLAF – Divulgazione del contenuto sostanziale delle testimonianze sotto forma di sintesi – Responsabilità.
    Causa T-377/20.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:528

    Causa T‑377/20

    KN

    contro

    Comitato economico e sociale europeo

    Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 1o settembre 2021

    «Diritto delle istituzioni – Membro del CESE – Indagine dell’OLAf su asserite molestie psicologiche – Decisione di destituire un membro dalle sue funzioni di direzione e di gestione del personale – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Misura adottata nell’interesse del servizio – Base giuridica – Diritti della difesa – Diniego di accesso agli allegati della relazione dell’OLAF – Divulgazione del contenuto sostanziale delle testimonianze sotto forma di sintesi – Responsabilità»

    1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Invito a rassegnare le dimissioni e a ritirare una candidatura alla presidenza del Comitato economico e sociale europeo – Esclusione

      (Art. 263 TFUE)

      (v. punti 62, 63, 68)

    2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione di destituire un membro del Comitato economico e sociale europeo dalle sue funzioni di direzione e di gestione del personale – Inclusione

      (Art. 263 TFUE; Regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo, art. 80)

      (v. punti 74, 77-79)

    3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione di un organo o di un’agenzia dell’Unione di costituirsi parte civile dinanzi al giudice nazionale – Esclusione

      (Art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

      (v. punti 82, 83)

    4. Comitato economico e sociale europeo – Membri – Molestie psicologiche – Interesse del servizio – Decisione di destituire il membro dal suo potere gerarchico – Qualificazione come sanzione disciplinare – Insussistenza

      (Regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo, art. 9, § 8, e allegato, art. 8, § 3, comma 2)

      (v. punti 99-102, 104, 105)

    5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Comitato economico e sociale europeo (CESE) – Membri – Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) su asserite molestie psicologiche – Decisione di destituire il membro dal suo potere gerarchico – Diritto di accesso ai verbali di audizione – Limiti – Possibilità per l’amministrazione di ricorrere all’anonimizzazione o di realizzare una sintesi del testo

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013, art. 11, § 4)

      (v. punti 112-115, 123-125, 187, 191)

    6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Comitato economico e sociale europeo (CESE) – Membri – Indagine de l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) su asserite molestie psicologiche – Decisione di destituire il membro dal suo potere gerarchico – Diritto di accesso ai verbali di audizione – Limiti – Accesso alla versione riservata limitato ai rappresentanti del membro – Contenuto sostanziale della versione riservata rinvenibile nella versione non riservata – Ammissibilità

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 103, § 3; Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale, punto 191; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013, art. 11, § 4)

      (v. punti 164-166)

    Sintesi

    Il ricorrente, KN, è membro del Comitato economico e sociale europeo (CESE) dal 1o maggio 2004 ed è stato presidente del «gruppo I», gruppo dei datori di lavoro costituito in seno al CESE, tra l’aprile 2013 e il 27 ottobre 2020.

    Dopo essere stato informato di allegazioni relative al comportamento del ricorrente nei confronti di altri membri del CESE e di membri del suo personale, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’indagine nel corso della quale sono stati sentiti il ricorrente nonché taluni testimoni e informatori. Il 16 gennaio 2020, l’OLAF ha trasmesso una relazione nella quale raccomandava al CESE di adottare tutte le misure necessarie per prevenire ogni nuovo caso di molestie da parte del ricorrente sul luogo di lavoro. Al fine di garantire la protezione dei testimoni e degli informatori, le trascrizioni delle loro audizioni non sono state trasmesse al ricorrente, il quale ha ricevuto una versione non riservata e priva di allegato della relazione dell’OLAF.

    Il 13 maggio 2020, il Parlamento europeo ha rifiutato di concedere al CESE il discarico di bilancio fino a quando non fossero state adottate misure per dare seguito alle raccomandazioni dell’OLAF ( 1 ).

    Con decisione del 9 giugno 2020, l’ufficio di presidenza del CESE ha invitato il ricorrente a dimettersi dalle sue funzioni di presidente del gruppo I, nonché a ritirare la sua candidatura alla presidenza del CESE, e lo ha destituito da qualsiasi attività di direzione e di gestione del personale (in prosieguo: la «decisione impugnata»). A seguito di tale decisione, il ricorrente è rimasto presidente del gruppo I fino alla scadenza del suo mandato, ma ha ritirato la sua candidatura. Egli è stato nominato membro del CESE per il periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 20 settembre 2025.

    Investito di un ricorso di annullamento della decisione impugnata e di un ricorso per risarcimento danni, il Tribunale respinge tali ricorsi e precisa la portata dell’accesso di una persona accusata di molestie alle dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso di un’indagine dell’OLAF.

    Giudizio del Tribunale

    Anzitutto, il Tribunale si pronuncia sulla ricevibilità del ricorso. Da un lato, il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro gli inviti fatti al ricorrente a rassegnare le dimissioni dalle sue funzioni di presidente del gruppo I e a ritirare la sua candidatura alla presidenza del CESE, poiché tali inviti non hanno effetti giuridici vincolanti. Dall’altro, il ricorso è ricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione di destituire il ricorrente dalle sue funzioni di direzione e di gestione del personale. Infatti, tale decisione, che impedisce al ricorrente di esercitare un potere gerarchico, produce effetti giuridici vincolanti e gli arreca pregiudizio.

    Il Tribunale constata poi che la versione non riservata della relazione dell’OLAF contiene una sintesi delle dichiarazioni dei testimoni e degli informatori sentiti. Infatti, tale versione specifica ciascuno dei comportamenti addebitati al ricorrente e descrive gli effetti che tali comportamenti avevano avuto sulla salute delle persone interessate.

    Nei limiti in cui detta sintesi rispecchia la sostanza delle testimonianze raccolte, il Tribunale conclude che la mancata comunicazione degli allegati della relazione dell’OLAF non incide sulla legittimità della decisione impugnata.

    Infine, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, gli avvocati del ricorrente sono stati invitati a sottoscrivere un impegno di riservatezza prima di ricevere copia degli allegati alla relazione dell’OLAF ( 2 ). Tuttavia, gli avvocati del ricorrente hanno sostenuto che le loro osservazioni non potevano sostituire quelle che il ricorrente avrebbe potuto fare se avesse avuto accesso a detti allegati. A tal riguardo, il Tribunale constata che gli avvocati del ricorrente non hanno individuato alcun elemento negli allegati della relazione dell’OLAF la cui sostanza non fosse già rinvenibile nella versione non riservata di detta relazione. Dato che tale iniziativa poteva essere realizzata senza comunicare al ricorrente la versione riservata delle dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso dell’indagine, il Tribunale conclude che non è necessario esaminare le osservazioni complementari che il ricorrente stesso avrebbe potuto esso stesso presentare se ne fosse stato a conoscenza.


    ( 1 ) Decisione (UE) 2020/1984 del Parlamento europeo, del 13 maggio 2020, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo (GU 2020, L 417, pag. 469), e risoluzione (UE) 2020/1985 del Parlamento europeo, del 14 maggio 2020, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo (GU 2020, L 417, pag. 470).

    ( 2 ) L’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale prevede la facoltà, per il Tribunale, di portare a conoscenza di una parte principale talune informazioni o documenti rilevanti per l’esito della controversia e che presentano carattere riservato, subordinando la loro divulgazione alla sottoscrizione di impegni specifici. Risulta peraltro dal punto 191 delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura che un impegno del genere può consistere nel fatto che i rappresentanti di una parte si impegnano a non comunicare tali informazioni o documenti al loro mandante o a terzi.

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