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Document 62020TJ0354

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 marzo 2021.
Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes mbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo che raffigura un pesce – Marchio nazionale denominativo anteriore BLINKA – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento 2017/1001.
Causa T-354/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:156

 Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 marzo 2021 –
Kfz-Gewerbe / EUIPO – The Blink Fish (Représentation d’un poisson)

(Causa T‑354/20)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo che raffigura un pesce – Marchio nazionale denominativo anteriore BLINKA – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento 2017/1001»

1. 

Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1a frase)

(v. punti 17, 21)

2. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 8, § 1, lett. b) e 60, § 1, lett. a)]

(v. punti 30-32, 36, 43, 49, 63)

3. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo che raffigura un pesce e marchio denominativo BLINKA

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 8, § 1, lett. b) e 60, § 1, lett. a)]

(v. punti 33, 38, 44, 52, 67-70)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2020 (procedimento R 2333/2019-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes e la The Blink Fish.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes mbH è condannata alle spese.

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