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Document 62020TJ0301

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 1° marzo 2023.
    Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE contro Commissione europea.
    Dumping – Importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 – Dazio antidumping definitivo – Calcolo del valore normale – Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 – Errore manifesto di valutazione – Pregiudizio – Calcolo del margine di undercutting.
    Causa T-301/20.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:93

    Causa T‑301/20

    Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE
    e
    Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE

    contro

    Commissione europea

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 1o marzo 2023

    «Dumping – Importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 – Dazio antidumping definitivo – Calcolo del valore normale – Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 – Errore manifesto di valutazione – Pregiudizio – Calcolo del margine di undercutting»

    1. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Interpretazione del regolamento 2016/1036 alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Presa in considerazione dell’interpretazione adottata dall’organo di conciliazione

      [Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), articolo 2.2.1.1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 5]

      (v. punti 23-25)

    2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Presa in considerazione dei costi di produzione – Calcolo dei costi sulla base dei libri contabili – Deroga – Costi di produzione e spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta che non sono stati riportati adeguatamente in tali documenti – Onere della prova incombente alle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 5)

      (v. punti 26-29)

    3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Presa in considerazione dei costi di produzione – Calcolo dei costi sulla base dei libri contabili – Costi determinati nel contesto di un rapporto infragruppo – Adeguamento per riflettere le condizioni di piena concorrenza – Ammissibilità – Criteri – Presa in considerazione dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese nonché, in subordine, di qualsiasi altro riferimento ragionevole

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 5, commi 1 e 2)

      (v. punti 31-42, 77-88)

    4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Fondamento sui prezzi pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti e di tutte le circostanze particolari relativi alle vendite in questione – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2)

      (v. punti 46-51)

    5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036)

      (v. punti 55-58)

    6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti – Obbligo di esame diligente e imparziale di tutte le circostanze pertinenti – Portata – Presa in considerazione di elementi di prova prodotti nel contesto di un’inchiesta antisovvenzioni parallela – Presupposti

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2)

      (v. punti 60-68)

    7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping

      (Art. 296 TFUE)

      (v. punti 72-75)

    Sintesi

    A seguito di una denuncia, la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione 2020/492, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti (in prosieguo: i «GFF») originari della Cina e dell’Egitto ( 1 ).

    La Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (in prosieguo: la «Hengshi») e la Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (in prosieguo: la «Jushi»), due società di proprietà di entità cinesi e stabilite nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez, producono ed esportano GFF verso l’Unione europea. La Jushi produce ed esporta, inoltre, filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro (in prosieguo: i «GFR») verso l’Unione, i quali costituiscono la principale materia prima utilizzata per la fabbricazione dei GFF.

    Ritenendosi lese dai dazi antidumping istituiti dalla Commissione, la Hengshi e la Jushi hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione 2020/492. Nel respingere tale ricorso, il Tribunale apporta, da un lato, precisazioni quanto alla presa in considerazione, ai fini della determinazione del valore normale dei prodotti oggetto di un dazio antidumping, dei documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta antidumping. Dall’altro lato, il Tribunale precisa la portata del dovere di diligenza della Commissione, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo, nell’ambito di un’inchiesta antidumping, di prove ottenute nel contesto di un’inchiesta antisovvenzioni parallela.

    Giudizio del Tribunale

    A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono, nell’ambito del primo motivo, due censure relative alla violazione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento 2016/1036 ( 2 ). In applicazione di tale disposizione, ai fini della determinazione del valore normale dei prodotti oggetto del dazio antidumping, i costi di produzione e le spese di vendita di tali prodotti devono essere calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta, sempre che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato (prima condizione) e che esprimano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame (seconda condizione). A tal riguardo le ricorrenti avanzano diversi argomenti per contestare, in sostanza, il metodo seguito dalla Commissione per costruire il valore normale dei GFF venduti dalla Hengshi.

    In primo luogo, il Tribunale respinge la censura vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa non tenendo conto del costo dei GFR indicato nei documenti contabili della Hengshi per calcolare il costo di produzione dei GFF, per il motivo che il prezzo di acquisto di tale materia prima non era stato fissato in condizioni di piena concorrenza.

    Su tale punto il Tribunale rileva, anzitutto, che l’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base non esclude che la Commissione possa discostarsi dalle spese riportate nei documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta laddove il prezzo della materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto considerato non sia fissato in condizioni di piena concorrenza. Tuttavia, quando ritiene di dover escludere dette spese per sostituirle con un altro prezzo ritenuto ragionevole, la Commissione è tenuta a basarsi su prove, o quanto meno su indizi, che consentano di stabilire l’esistenza del fattore a titolo del quale è operato l’adeguamento.

    Nel caso di specie, la Commissione ha constatato che i prezzi ai quali la Hengshi acquistava i GFR dalla Jushi erano sistematicamente e sensibilmente inferiori ai prezzi ai quali la Jushi vendeva lo stesso prodotto agli acquirenti indipendenti operanti sul mercato egiziano. Data la notevole differenza tra tali prezzi, la Commissione ha correttamente concluso che i prezzi pagati dalla Hengshi alla Jushi non potevano essere considerati come fissati in condizioni di piena concorrenza, ragion per cui occorreva procedere al loro adeguamento.

    Inoltre, il fatto che la Jushi avrebbe ottenuto un margine di profitto sulle sue vendite di GFR alla Hengshi non consente automaticamente di concludere che una transazione abbia avuto luogo in condizioni di piena concorrenza.

    Il Tribunale respinge poi l’argomento delle ricorrenti secondo cui la seconda condizione enunciata all’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base non riguarda la ragionevolezza delle spese, bensì piuttosto l’«attendibilità» dei documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta. Infatti, un’interpretazione del genere equivarrebbe ad impedire in definitiva il ricorso al valore normale costruito quando, segnatamente, i costi di produzione risentono degli effetti di una particolare situazione di mercato.

    Infine, la constatazione secondo cui l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non contiene disposizioni espresse in merito alla ragionevolezza delle spese sostenute tra parti collegate non è sufficiente a dimostrare che il legislatore dell’Unione intendesse escludere tale circostanza in sede di applicazione di detta disposizione.

    In secondo luogo, il Tribunale respinge la censura relativa ad un errore manifesto di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa nel confrontare i prezzi di vendita di GFR fatturati dalla Jushi rispettivamente alla Hengshi e ad acquirenti nazionali indipendenti. Su tale punto le ricorrenti hanno fatto valere che la Commissione non ha preso in considerazione tutti i fattori pertinenti relativi alle vendite di cui trattasi, quali, in particolare, i dazi doganali pagati dalla Jushi per le vendite di GFR ad acquirenti nazionali indipendenti. In assenza di prove di tale pagamento nell’ambito dell’inchiesta antidumping, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare di propria iniziativa la prova del pagamento dei dazi doganali di cui disponeva nell’ambito della sua inchiesta antisovvenzioni parallela sui GFR ( 3 ) o, quanto meno, chiedere alle ricorrenti di produrre tale prova nell’ambito dell’inchiesta antidumping.

    A tal riguardo il Tribunale rileva che, se è vero che la Commissione deve condurre l’inchiesta antidumping in modo diligente e prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti nella determinazione del valore normale, è vero pure che essa è dipendente dalla cooperazione volontaria delle parti sottoposte all’inchiesta a fornirle le informazioni necessarie. Nel caso di specie, spettava pertanto alle ricorrenti presentare gli elementi di prova a loro avviso pertinenti ai fini dell’inchiesta. Orbene, poiché non hanno presentato, nell’ambito dell’inchiesta antidumping, la benché minima prova relativa ai dazi doganali pagati dalla Jushi per le vendite di GFR, esse non possono trarre profitto dalla loro stessa negligenza contestando alla Commissione il fatto di non aver tenuto conto di tale elemento.

    Peraltro, dall’articolo 29, paragrafo 6, primo comma, del regolamento 2016/1037 ( 4 ) risulta che la Commissione non può, di propria iniziativa, avvalersi, nell’ambito di un’inchiesta antidumping, di una prova prodotta nell’ambito di un’inchiesta antisovvenzioni parallela. Pertanto, spettava alle ricorrenti rinunciare alla garanzia prevista da tale articolo e chiedere che una siffatta prova fosse ammessa anche nell’ambito dell’inchiesta antidumping.

    Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude che la Commissione non ha violato l’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base e respinge le due censure del primo motivo sollevate dalle ricorrenti. Il Tribunale respinge altresì le altre censure del primo motivo e il secondo motivo dedotto dalle ricorrenti in tale ricorso e, di conseguenza, quest’ultimo nella sua interezza.


    ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU 2020, L 108, pag. 1).

    ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»).

    ( 3 ) Tale inchiesta è sfociata nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto (GU 2020, L 201, pag. 10).

    ( 4 ) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55).

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