Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CO0676

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 31 marzo 2023.
ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio contro Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Situazione puramente interna – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/ UE – Articoli da 74 a 77 – Prestazione di servizi sociali e sanitari – Ricorso ad accordi di azione concertata con enti privati senza scopo di lucro – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Ambito di applicazione. – Articolo 2, paragrafo 2, lettere f) e j).
Causa C-676/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:289

 Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 31 marzo 2023 –
ASADE

(Causa C‑676/20) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Situazione puramente interna – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/ UE – Articoli da 74 a 77 – Prestazione di servizi sociali e sanitari – Ricorso ad accordi di azione concertata con enti privati senza scopo di lucro – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Ambito di applicazione. – Articolo 2, paragrafo 2, lettere f) e j)»

1. 

Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata dell’obbligo in materia di libertà fondamentali – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Mancata indicazione dell’elemento di collegamento che rende l’interpretazione richiesta necessaria alla soluzione della controversia – Irricevibilità manifesta

(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

(v. punto 36)

2. 

Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Aggiudicazione degli appalti – Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza – Portata – Prestazione di servizi sociali e sanitari di interesse generale – Appalti pubblici riservati a talune categorie di operatori economici – Durata massima dell’appalto superiore a tre anni – Ricorso ad accordi di azione concertata con enti privati senza scopo di lucro – Rimborso dei costi sostenuti dal prestatore – Ammissibilità – Presupposti

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, artt. 75‑77 e allegato XIV)

(v. punti 43‑56, 59 e dispositivo)

3. 

Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di una pronuncia pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Presunzione di pertinenza delle questioni sottoposte

(Art. 267 TFUE)

(v. punto 61)

4. 

Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123 – Ambito di applicazione – Portata – Servizi sanitari e servizi sociali che non rientrano nell’ambito di applicazione – Nozioni – Servizi e prestazioni sanitari convenzionati e taluni servizi di cooperazione e di sostegno all’assistenza sanitaria, quali i trasferimenti verso le strutture sanitarie o l’accompagnamento dei pazienti – Inclusione – Conseguenze – Esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 2, § 2, f) e j)]

(v. punti 62, 63, 65‑70)

5. 

Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente irrilevanti – Questione priva di relazione con l’oggetto del procedimento principale – Irricevibilità manifesta

(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

(v. punti 64, 71‑73)

Dispositivo

Gli articoli 76 e 77 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 2004/18/CE,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano ad una normativa nazionale che riserva agli enti senza scopo di lucro la facoltà di concludere, nel rispetto dei principi di pubblicità, competenza e trasparenza, accordi in forza dei quali detti enti forniscono servizi sociali o sanitari di interesse generale, ricevendo come contropartita il rimborso delle spese sostenute, a prescindere dal valore stimato dei servizi in parola, quando il ricorso a detti accordi sia inteso a conseguire obiettivi di solidarietà, senza necessariamente migliorare l’adeguatezza o l’efficienza di bilancio della fornitura dei summenzionati servizi rispetto al regime generalmente applicabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, purché,

da un lato, l’inquadramento giuridico e convenzionale nell’ambito del quale si svolge l’attività degli enti in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale nonché al perseguimento di obiettivi di solidarietà e di efficienza di bilancio sui quali suddetta normativa è basata e,

dall’altro, il principio di trasparenza, quale segnatamente precisato all’articolo 75 della direttiva di cui trattasi, sia rispettato.


( 1 ) GU C 138 del 19.4.2021.

Top