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Document 62020CO0664

    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2022.
    Comitato di risoluzione unico (CRU) contro Portigon AG e Commissione europea.
    Impugnazione – Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Autenticazione di una decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) – Obbligo di motivazione – Dati riservati.
    Causa C-664/20 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:161

     Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2022 –
    SRB / Portigon e Commissione

    (Causa C‑664/20 P) ( 1 )

    «Impugnazione – Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Autenticazione di una decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) – Obbligo di motivazione – Dati riservati»

    1. 

    Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata – Motivo di diritto rilevato d’ufficio dal giudice – Mancanza di autenticazione di una decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Assenza di invito alle parti a presentare le loro osservazioni su detto motivo – Violazione di detto principio

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

    (v. punti 38-40, 45, 49-54, 60)

    2. 

    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni del regolamento 2015/63 che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al FRU

    (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)

    (v. punti 72-84)

    3. 

    Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Mancanza di autenticazione di una decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Esame d’ufficio da parte del giudice

    (Art. 263 TFUE)

    (v. punto 89)

    4. 

    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Comunicazione del CRU limitata a una parte delle informazioni pertinenti che avrebbero potuto essere comunicate senza pregiudicare il segreto commerciale degli enti interessati – Motivazione insufficiente – Annullamento della decisione

    (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)

    (v. punti 102-109, dispositivo 2)

    5. 

    Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Mantenimento degli effetti di tale decisione fino alla sostituzione di quest’ultima entro un termine ragionevole – Giustificazione fondata su ragioni di certezza del diritto

    (Art. 264, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)

    (v. punti 112-115, dispositivo 3)

    Dispositivo

    1) 

    La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 settembre 2020, Portigon/CRU (T‑420/17, non pubblicata, EU:T:2020:438), è annullata.

    2) 

    La decisione del Comitato di risoluzione unico, riunito nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), è annullata nella parte in cui riguarda la Portigon AG.

    3) 

    Gli effetti della decisione del Comitato di risoluzione unico, riunito nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte in cui riguarda la Portigon AG, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i sei mesi a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, di una nuova decisione del Comitato di risoluzione unico che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il 2017.

    4) 

    Il Comitato di risoluzione unico sopporta, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d’impugnazione, le spese della Portigon AG relative al procedimento di primo grado.

    5) 

    La Portigon AG sopporta le proprie spese relative all’impugnazione.

    6) 

    Non occorre più statuire sulla domanda del Regno di Spagna intesa ad ottenere l’ammissione all’intervento a sostegno delle conclusioni del Comitato di risoluzione unico.


    ( 1 ) GU C 44 dell’8.2.2021.

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