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Document 62020CO0639

    Ordinanza della Corte del 23 marzo 2021.
    CEDC International sp. z o.o. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
    Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione di diritto per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione.
    Causa C-639/20 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:227

     Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 23 marzo 2021 – CEDC International / EUIPO

    (Causa C‑639/20 P)

    «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione di diritto per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»

    1. 

    Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 bis)

    (v. punti 16, 18‑20, 24, 28‑30)

    2. 

    Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter)

    (v. punto 17)

    3. 

    Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter)

    (v. punto 25‑27)

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione non è ammessa.

    2) 

    La CEDC International sp. z o.o. si fa carico delle proprie spese.

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