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Document 62020CO0541

    Ordinanza della vicepresidente della Corte del 13 aprile 2021.
    Repubblica di Lituania contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
    Procedimento sommario – Articolo 263 TFUE – Ricorso diretto all’annullamento di un atto dell’Unione – Articolo 278 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione di tale atto – Regolamento (UE) 2020/1054 – Requisiti minimi relativi alla durata massima della guida giornaliera e settimanale e alla durata minima delle pause e dei periodi di riposo giornaliero e settimanale – Urgenza.
    Causa C-541/20 R.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:264

     Ordinanza della vicepresidente della Corte del 13 aprile 2021 – Lituania / Parlamento e Consiglio

    (Causa C‑541/20 R)

    «Procedimento sommario – Articolo 263 TFUE – Ricorso diretto all’annullamento di un atto dell’Unione – Articolo 278 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione di tale atto – Regolamento (UE) 2020/1054 – Requisiti minimi relativi alla durata massima della guida giornaliera e settimanale e alla durata minima delle pause e dei periodi di riposo giornaliero e settimanale – Urgenza»

    1. 

    Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno prevedibile con sufficiente grado di probabilità

    (Art. 278 TFUE)

    (v. punti 18-20)

    2. 

    Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Rischio di violazione dei diritti fondamentali – Rischio che non costituisce di per sé un danno grave

    (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

    (v. punto 25)

    3. 

    Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Danno risarcibile successivamente mediante ricorso per risarcimento danni – Danno che non può essere considerato irreparabile

    (Artt. 268, 278, 279 e 340 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

    (v. punto 29)

    4. 

    Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta – Articolo di un regolamento che fissa l’entrata in vigore di tale regolamento – Danno lamentato che non deriva dall’entrata in vigore del regolamento – Sospensione che non evita il danno grave e irreparabile dedotto – Carenza d’interesse ad agire

    (Art. 278 TFUE; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/1054)

    (v. punti 30-36)

    Dispositivo

    1) 

    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

    2) 

    Le spese sono riservate.

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