Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CO0050

    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 settembre 2020.
    ZW contro Banca europea per gli investimenti.
    Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Rigetto di una candidatura – Denuncia al Mediatore europeo – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
    Causa C-50/20 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:652

     Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 settembre 2020 – ZW / BEI

    (causa C‑50/20 P)

    «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Rigetto di una candidatura – Denuncia al Mediatore europeo – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

    1. 

    Impugnazione – Sentenza della Corte – Obbligo di pronunciarsi sui motivi e sulle conclusioni delle parti – Portata

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    (v. punto 4)

    2. 

    Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Contestazione – Presupposti – Obbligo di contestare la valutazione svolta dal Tribunale riguardo ai presupposti suddetti

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 126)

    (v. punto 4)

    3. 

    Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

    [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]

    (v. punto 4)

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente infondata e, in parte, manifestamente irricevibile.

    2) 

    ZW sopporterà le proprie spese.

    Top