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Document 62020CJ0519

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 marzo 2022.
K contro Landkreis Gifhorn.
Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Articolo 16, paragrafo 1 – Effetto diretto – Apposito centro di permanenza temporanea – Nozione – Trattenimento in un istituto penitenziario – Presupposti – Articolo 18 – Situazione di emergenza – Nozione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sindacato giurisdizionale effettivo.
Causa C-519/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:178

Causa C519/20

Landkreis Gifhorn

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dallo Amtsgericht Hannover)

 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 marzo 2022

«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Articolo 16, paragrafo 1 – Effetto diretto – Apposito centro di permanenza temporanea – Nozione – Trattenimento in un istituto penitenziario – Presupposti – Articolo 18 – Situazione di emergenza – Nozione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sindacato giurisdizionale effettivo»

1.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Apposito centro di permanenza temporanea – Nozione – Sezione specifica di un istituto penitenziario – Edifici specifici isolati da quelli che accolgono detenuti ordinari – Inclusione – Presupposti – Assenza di confinamento in ambiente carcerario – Rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti sanciti da tale direttiva

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 6 e art. 52, § 3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, considerando 3 e art. 15, § 1, 16 e 17)

(v. punti 35-38, 41-46, 57, disp. 1)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Apposito centro di permanenza temporanea – Luogo e condizioni di trattenimento adeguati – Valutazione spettante al giudice nazionale – Elementi da prendere in considerazione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, § 1, e 16, § 1)

(v. punti 48-56)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Situazioni di emergenza – Trattenimento o proroga del trattenimento in un istituto penitenziario – Sindacato giurisdizionale – Portata – Verifica del rispetto delle condizioni di tale trattenimento o di tale proroga – Inclusione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 18)

(v. punti 63-65, 67, disp. 2)

4.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Obbligo di far eseguire una misura di trattenimento, in linea di principio, in un apposito centro di permanenza – Eccezione – Trattenimento temporaneo in un istituto penitenziario – Situazione di emergenza – Cittadini di paesi terzi in situazione di trattenimento separati dai detenuti ordinari – Ammissibilità – Presupposti

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 6; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, considerando 13 e 16, art. 15, art. 16, art. 17 e art. 18, § 1 e 2)

(v. punti 69, 71-74, 78-98)

5.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Normativa nazionale che consente il trattenimento temporaneo in un istituto penitenziario, separatamente dai detenuti ordinari – Inosservanza delle condizioni previste da tale direttiva – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 16, § 1, e 18, § 1)

(v. punti 99, 100, 102, 103, disp. 3)

Sintesi

K, cittadino pakistano il cui soggiorno in Germania è irregolare, è stato trattenuto ai fini dell’allontanamento, nell’agosto 2020, nella sezione di Langenhagen (Germania) dell’istituto penitenziario di Hannover (Germania). Tale trattenimento, inizialmente limitato sino alla fine di settembre 2020, è stato prorogato, con decisione dell’Amtsgericht Hannover (tribunale circoscrizionale di Hannover, Germania), sino al mese di novembre 2020. A fronte del ricorso di K avverso tale decisione, quest’ultimo giudice si interroga quanto alla legittimità del suo trattenimento alla luce delle esigenze imposte dalla direttiva 2008/115 (1). Esso rileva che, nel corso di un certo periodo del trattenimento in oggetto, la sezione di Langenhagen accoglieva, in edifici distinti, da una parte, persone trattenute ai fini dell’allontanamento e, dall’altra, detenuti ordinari. Lo stesso personale penitenziario vi interviene per occuparsi sia delle persone condannate sia delle persone trattenute ai fini dell’allontanamento. Peraltro, se è pur vero che tale sezione ha la propria direttrice, essa è collegata amministrativamente all’istituto penitenziario di Hannover, che è posto integralmente sotto la sorveglianza del Ministro della giustizia.

Alla luce di queste circostanze il Tribunale circoscrizionale di Hannover decideva di sottoporre alla Corte talune questioni pregiudiziali vertenti sulla direttiva 2008/115. Si chiede alla Corte di precisare quali condizioni devono essere soddisfatte da un istituto di trattenimento per poter essere qualificato come un «apposito centro di permanenza temporanea», idoneo, secondo detta direttiva, al trattenimento di cittadini di paesi terzi in attesa di allontanamento, nonché le condizioni e il controllo giurisdizionale richiesti quando uno Stato membro procede, in via di deroga, al trattenimento di tali cittadini in un istituto penitenziario.

Giudizio della Corte

In primo luogo, per quanto riguarda la nozione di «apposito centro di permanenza temporanea», ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, la Corte rileva che le condizioni di trattenimento in un tale centro devono presentare talune specificità rispetto alle condizioni di esecuzione delle pene privative della libertà negli istituti penitenziari. Infatti, il trattenimento di un cittadino di un paese terzo ai fini dell’allontanamento è destinato unicamente a garantire l’effettività della procedura di rimpatrio e non persegue alcuna finalità punitiva. Pertanto, le condizioni di trattenimento in un centro siffatto devono essere tali da evitare, quanto più possibile, che il trattenimento sia simile a un confinamento in ambiente carcerario, proprio di una detenzione a fini punitivi. Inoltre, sia i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») sia i diritti sanciti dall’articolo 16, paragrafi da 2 a 5, e dall’articolo 17 della direttiva 2008/115, devono essere rispettati.

Per quanto riguarda la valutazione del luogo e delle condizioni di trattenimento nella specie, la Corte afferma che essa spetta al giudice del rinvio. Ciò premesso, la Corte precisa, inter alia, che il collegamento amministrativo di un luogo di trattenimento a un’autorità che dispone parimenti di competenze nei confronti di istituti penitenziari non è sufficiente ad escludere che si tratti di un «apposito centro di permanenza temporanea». Lo stesso dicasi con riguardo al solo fatto che una parte separata di un complesso nel quale cittadini di paesi terzi sono trattenuti ai fini dell’allontanamento accolga persone condannate, purché, segnatamente, sia effettivamente garantita una separazione. Inoltre, il giudice del rinvio deve prestare particolare attenzione alla sistemazione dei locali specificamente dedicati al trattenimento dei cittadini di paesi terzi, alle norme che precisano le loro condizioni di trattenimento nonché alla qualificazione specifica e alle attribuzioni del personale incaricato della gestione del trattenimento e dell’istituto in cui esso si svolge.

In secondo luogo, la Corte precisa a quali condizioni uno Stato membro può temporaneamente prevedere il trattenimento di cittadini di paesi terzi, ai fini dell’allontanamento, in un istituto penitenziario, derogando in tal modo al principio del trattenimento in un apposito centro di permanenza temporanea.

Da una parte, una siffatta deroga può essere giustificata in forza dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, fintantoché non ci si possa ragionevolmente attendere dallo Stato membro interessato che ponga fine all’onere notevole e imprevisto che continua a gravare sulle capacità dei suoi appositi centri di permanenza temporanea, a causa del numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi che sono oggetto di una decisione di trattenimento ai fini dell’allontanamento. Un riesame periodico della situazione può essere necessario al riguardo. Peraltro, un siffatto trattenimento in uno stabilimento penitenziario è escluso se si rivela incompatibile con una eventuale situazione di vulnerabilità del cittadino del paese terzo interessato. In ogni caso, esso è parimenti escluso se è disponibile un posto in uno degli appositi centri di permanenza temporanea dello Strato membro interessato o quando sia ipotizzabile una misura meno coercitiva. Infine, le condizioni di trattenimento devono distinguersi, quanto più possibile, dalle condizioni di detenzione applicabili alle persone condannate penalmente.

D’altra parte, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/115, il trattenimento in un istituto penitenziario può, in via eccezionale, essere giustificato in ragione di una saturazione totale, improvvisa e momentanea di tutti gli appositi centri di permanenza temporanea dello Stato membro interessato, purché il cittadino del paese terzo interessato sia separato dai detenuti ordinari e risulti manifestamente che nessuna misura meno coercitiva è sufficiente a garantire l’effettività della procedura di rimpatrio. Qualsivoglia trattenimento in un istituto penitenziario fondato su tale disposizione può essere disposto solo per una breve durata e cessa di essere giustificato quando la saturazione degli appositi centri di permanenza temporanea persista al di là di alcuni giorni o si ripeta sistematicamente e ad intervalli brevi. Infine, i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e i diritti sanciti dall’articolo 16, paragrafi da 2 a 5, e dall’articolo 17 della direttiva 2008/115 devono essere rispettati per tutta la durata del trattenimento.

Se le condizioni di cui alle summenzionate ipotesi non ricorrono e la normativa nazionale di cui trattasi non può essere interpretata conformemente al diritto dell’Unione, il principio del primato del diritto dell’Unione impone al giudice nazionale di disapplicare tale normativa.

Infine, in terzo luogo, la Corte esamina la portata del controllo giurisdizionale che spetta al giudice nazionale quando è investito di una domanda di trattenimento, in un istituto penitenziario, di un cittadino di un paese terzo ai fini dell’allontanamento, o di una domanda di proroga di un siffatto trattenimento, sul fondamento dell’articolo 18 della direttiva 2008/115. Alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, detto giudice deve poter verificare il rispetto delle condizioni previste da detto articolo 18. A tal fine esso deve, segnatamente, poter statuire su ogni elemento di fatto e di diritto pertinente, ove tale potere non può essere circoscritto ai soli elementi presentati dall’autorità amministrativa interessata.


1      Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

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