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Document 62020CJ0393

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 ottobre 2021.
    T.B. e D. sp. z. o. o. contro G. I. A/S.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 12 – Articolo 13, paragrafo 2 – Ambito di applicazione ratione personae – Nozione di «persona lesa» – Professionista – Competenze speciali – Articolo 7, punto 2.
    Causa C-393/20.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:871

     Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 ottobre 2021 – T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni)

    (causa C‑393/20) ( 1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 12 – Articolo 13, paragrafo 2 – Ambito di applicazione ratione personae – Nozione di «persona lesa» – Professionista – Competenze speciali – Articolo 7, punto 2»

    1. 

    Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, artt. 6, 7, punti 2 e 5, e da 10 a 16)

    (v. punto 29)

    2. 

    Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Obiettivo – Tutela della parte debole – Nozione di parte debole – Professionista esercente l’attività di recupero dei crediti derivanti da indennizzi assicurativi in qualità di cessionario contrattuale – Esclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.. 1215/2012, considerando 18 e artt. 11, § 1, b), e 13, § 2]

    (v. punti 32, 33, 35)

    3. 

    Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Azioni esperite nei confronti dell’assicuratore – Azione diretta della persona lesa – Nozione di persona lesa – Società che fornisce servizi alla persona direttamente lesa in un sinistro stradale come corrispettivo del credito derivante da indennizzi assicurativi – Recupero dei crediti da risarcimento danni in qualità di cessionario contrattuale al di fuori di un’attività professionale nell’ambito del recupero di tali crediti – Esclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, considerando 18 e artt. 11, § 1, b), e 13, § 2]

    (v. punti 38, 40-43, disp. 1)

    4. 

    Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Portata – Controversia tra un professionista cessionario di un credito detenuto da una persona lesa in un sinistro stradale e un’impresa di assicurazione – Inclusione – Verifica dei presupposti d’applicazione specifici spettante al giudice nazionale

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2)

    (v. punti 49-52, 54, disp.2)

    Dispositivo

    1) 

    L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una società che, in cambio dei servizi prestati alla persona direttamente lesa in un sinistro stradale in relazione al danno derivante da detto sinistro, abbia acquisito da tale persona il credito relativo all’indennizzo di assicurazione, al fine di esigerne il pagamento dall’assicuratore dell’autore del suddetto sinistro, senza tuttavia esercitare un’attività professionale nel settore del recupero di crediti siffatti.

    2) 

    L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che può essere invocato da un professionista che, in forza di un contratto di cessione, abbia acquisito dalla persona lesa in un sinistro stradale il credito di quest’ultima, allo scopo di promuovere davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’evento dannoso si è verificato, un’azione di responsabilità civile nei confronti dell’assicuratore dell’autore di tale sinistro, assicuratore avente sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si è verificato l’evento dannoso, purché siano soddisfatte le condizioni di applicazione della disposizione suddetta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


    ( 1 ) GU C 423 del 7.12.2020.

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