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Document 62020CJ0300

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022.
Bund Naturschutz in Bayern eV contro Landkreis Rosenheim.
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti elaborati per determinati settori e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE – Articolo 3, paragrafo 4 – Atti che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti – Regolamento sulla tutela paesaggistica adottato da un’autorità locale.
Causa C-300/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:102

Causa C‑300/20

Bund Naturschutz in Bayern e.V.

contro

Landkreis Rosenheim

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti elaborati per determinati settori e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE – Articolo 3, paragrafo 4 – Atti che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti – Regolamento sulla tutela paesaggistica adottato da un’autorità locale»

  1. Ambiente – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Direttiva 2001/42 – Piano o programma – Nozione – Misura nazionale diretta a tutelare la natura e il paesaggio adottata da un’autorità locale – Inclusione – Carattere generale e astratto di detta misura – Irrilevanza

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, art. 2, a)]

    (v. punti 35-41)

  2. Ambiente – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Direttiva 2001/42 – Ambito di applicazione – Piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente – Settori di cui agli allegati I e II alla direttiva 2011/92 – Misura nazionale diretta a tutelare la natura e il paesaggio e contenente regole riguardanti attività che rientrano in tali settori – Inclusione – Presupposti – Atto che stabilisce un insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di progetti che hanno effetti notevoli sull’ambiente – Misura che detta divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate su tali progetti – Esclusione

    [Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, art. 3, § 2, a), e 2011/92, allegati I e II]

    (v. punti 47-53, 55-70, dispositivo 1)

  3. Ambiente – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Direttiva 2001/42 – Ambito di applicazione – Piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente – Atti che definiscono un quadro per l’autorizzazione di attuazione di progetti futuri – Nozione – Atto che stabilisce un insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di progetti che hanno effetti notevoli sull’ambiente – Misura nazionale diretta a tutelare la natura e il paesaggio dettando divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate relativamente a tali progetti – Esclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, art. 3, § 4)

    (v. punti 72-74, dispositivo 2)

Sintesi

Nel 2013 il Landkreis Rosenheim (circondario di Rosenheim, Germania) ha adottato un regolamento relativo a una zona di tutela paesaggistica (in prosieguo: il «regolamento Inntal Süd») ( 1 ), senza avere precedentemente effettuato una valutazione ambiente ai sensi della direttiva 2001/42 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente ( 2 ). Il regolamento Inntal Süd ha posto sotto tutela una zona di circa 4021 ha, ossia circa 650 ha in meno rispetto alla zona tutelata in vigenza dei regolamenti precedenti.

La Bund Naturschutz in Bayern eV, un’associazione per la tutela dell’ambiente, ha impugnato tale regolamento dinanzi al Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo superiore della Baviera, Germania). Poiché la sua domanda è stata respinta in quanto irricevibile, l’associazione ha proposto un ricorso di Revision avverso tale decisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania).

Quest’ultimo giudice ritiene che il regolamento Inntal Süd costituisca un piano o un programma ai sensi della direttiva 2001/42. Nutrendo tuttavia dubbi in ordine all’obbligo del circondario di Rosenheim di effettuare, ai sensi di tale direttiva, una valutazione ambientale prima dell’adozione di detto regolamento, esso ha deciso di sottoporre tale questione alla Corte in via pregiudiziale.

Nella sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte precisa la nozione di piani e programmi che devono essere sottoposti a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42.

Giudizio della Corte

In via preliminare, la Corte ricorda che la direttiva 2001/42 riguarda i piani e i programmi che sono, da un lato, elaborati o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale e, dall’altro, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Per quanto concerne la seconda condizione, da una giurisprudenza costante risulta che devono essere considerati «previsti», ai sensi e ai fini dell’applicazione di tale direttiva, i piani e programmi la cui adozione sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari nazionali, le quali determinano le autorità competenti per adottarli nonché la loro procedura di elaborazione. Pertanto, una misura deve essere considerata «prevista» quando esiste nel diritto nazionale una base giuridica particolare che autorizzi le autorità competenti a procedere alla sua adozione, anche se tale adozione non ha carattere obbligatorio.

Di conseguenza, dato che il regolamento Inntal Süd è stato adottato da un’autorità locale sul fondamento di una disposizione della normativa tedesca, esso costituisce un piano o un programma ai sensi della direttiva 2001/42. A tale proposito, la Corte rileva che il carattere generale di detto regolamento, che contiene disposizioni generali e astratte che dettano prescrizioni generali, non osta a una siffatta qualificazione. Infatti, la circostanza che un atto nazionale presenti un certo livello di astrazione e persegua un obiettivo di trasformazione di un’area geografica costituisce un’illustrazione della sua dimensione pianificatrice o programmatica e non osta alla sua inclusione nella nozione di «piani e programmi».

La Corte esamina in seguito se una misura nazionale come il regolamento Inntal Süd, volta a tutelare la natura e il paesaggio e che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42. Tale disposizione prevede l’obbligo di effettuare una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi che soddisfano due condizioni cumulative.

In primo luogo, i piani o i programmi devono «riguardare» uno dei settori contemplati dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 ( 3 ). Nel caso di specie, tale prima condizione risulta soddisfatta secondo la Corte; tuttavia ciò dev’essere verificato dal giudice del rinvio.

A tale proposito, la Corte precisa che la circostanza che l’obiettivo principale di un piano o di un programma sia la tutela dell’ambiente non esclude che esso possa «riguardare» anche uno dei settori elencati da detta disposizione. Infatti, l’essenza stessa delle misure di portata generale elaborate ai fini della tutela dell’ambiente è proprio quella di disciplinare le attività umane che hanno effetti significativi sull’ambiente, tra cui quelle rientranti nei settori menzionati.

In secondo luogo, i piani o i programmi devono definire il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( 4 ).

Tale requisito è soddisfatto quando un piano o un programma stabilisce un insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92, in particolare per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni di funzionamento di tali progetti, o l’assegnazione di risorse connesse a tali progetti. Per contro, qualora un piano o un programma, quale il regolamento Inntal Süd, si limiti a definire obiettivi di tutela paesaggistica in termini generali e a sottoporre attività o progetti nell’area di tutela ad un obbligo di autorizzazione, senza tuttavia enunciare criteri o modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di detti progetti, il summenzionato requisito non è soddisfatto, anche se detto regolamento può esercitare una certa influenza sull’ubicazione dei progetti.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che il regolamento Inntal Süd non costituisce un piano o un programma che deve essere sottoposto a una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, in quanto non prevede norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l’elaborazione e l’attuazione di progetti menzionati negli allegati I e II della direttiva 2011/92, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

Infine, la Corte dichiara che una misura nazionale volta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l’elaborazione e l’attuazione di progetti non rientra neppure nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42, ai sensi del quale spetta agli Stati membri determinare se i piani e programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2 di tale articolo, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possano avere effetti significativi sull’ambiente.


( 1 ) Verordnung des Landkreises Rosenheim über das Landschaftsschutzgebiet «Inntal Süd».

( 2 ) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30).

( 3 ) Vale a dire i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

( 4 ) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), che ha sostituito la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40).

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