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Document 62019TO0246

    Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 10 settembre 2020.
    Regno di Cambogia e Cambodia Rice Federation (CRF) contro Commissione europea.
    Ricorso di annullamento – Importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania – Misure di salvaguardia – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire – Rigetto dell’eccezione di irricevibilità.
    Causa T-246/19.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:415

    Causa T‑246/19

    Regno di Cambogia
    e
    Cambodia Rice Federation (CRF)

    contro

    Commissione europea

    Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 10 settembre 2020

    «Ricorso di annullamento – Importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania – Misure di salvaguardia – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire – Rigetto dell’eccezione di irricevibilità»

    1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento istitutivo di misure di salvaguardia riguardanti un prodotto originario di un paese beneficiario del sistema di preferenze tariffarie generalizzate – Atto che può riguardare direttamente e individualmente il paese beneficiario nonché un’associazione nazionale di difesa degli interessi dell’industria interessata

      (Art. 263, 4°co., TFUE; regolamento della Commissione 2019/67)

      (v. punti 36-43)

    2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione – Stati terzi – Inclusione

      (Art. 263, 4° co., TFUE)

      (v. punti 44-51)

    3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento istitutivo di misure di salvaguardia riguardanti un prodotto originario di un paese beneficiario del sistema di preferenze tariffarie generalizzate – Incidenza diretta sul paese beneficiario nonché su un’associazione nazionale di difesa degli interessi dell’industria interessata

      (Art. 263, 4°co., TFUE; regolamento della Commissione 2019/67)

      (v. punti 52-69, 95-109, 122)

    4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento istitutivo di misure di salvaguardia riguardanti un prodotto originario di un paese beneficiario del sistema di preferenze tariffarie generalizzate – Incidenza individuale sul paese beneficiario nonché su un’associazione nazionale di difesa degli interessi dell’industria interessata

      (Art. 263, 4°co., TFUE; regolamento della Commissione 2019/67)

      (v. punti 70-93, 95-102, 110-122)

    5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Regolamento istitutivo di misure di salvaguardia riguardanti un prodotto originario di un paese beneficiario del sistema di preferenze tariffarie generalizzate – Ricorso proposto dal paese beneficiario e da un’associazione nazionale di difesa degli interessi dell’industria interessata – Ricevibilità

      (Art. 263, 4°co., TFUE; regolamento della Commissione 2019/67)

      (v. punti 123-128)

    Sintesi

    Nell’ambito del regolamento che applica un sistema di preferenze tariffarie ( 1 ), l’Unione europea concede ai paesi in via di sviluppo un accesso preferenziale al suo mercato sotto forma di riduzione sui dazi ordinari della tariffa doganale comune, disciplinato da un regime generale e due regimi speciali. Il regime cosiddetto «Tutto tranne le armi» (in prosieguo: il «regime EBA») è un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.

    In forza del regime EBA, le importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (in prosieguo: il «prodotto interessato») nell’Unione beneficiavano di una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune. A seguito di una domanda presentata da taluni Stati membri che avevano richiesto l’adozione di misure di salvaguardia riguardo al prodotto interessato, la Commissione avviava un’inchiesta di salvaguardia e concludeva che il detto prodotto era importato in volumi e a prezzi che causavano gravi difficoltà all’industria dell’Unione. Essa decideva, con l’adozione del suo regolamento di esecuzione 2019/67 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»), di ripristinare in via temporanea i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni del prodotto interessato e introduceva una riduzione progressiva dell’aliquota dei dazi applicabili per un periodo di tre anni.

    A seguito della proposizione dinnanzi al Tribunale, da parte del Regno di Cambogia e della Cambodia Rice Federation (CRF), un’associazione che difende gli interessi dell’industria del riso della Cambogia, di un ricorso per l’annullamento del regolamento impugnato, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità. A sostegno di tale eccezione, la Commissione ha fatto valere, in via principale, che il Regno di Cambogia e la CRF non soddisfacevano i requisiti per beneficiare della legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. In subordine, la Commissione ha sostenuto che il Regno di Cambogia e la CRF non avevano alcun interesse proprio ad agire contro il regolamento impugnato.

    Il Tribunale ha, tuttavia, respinto tale eccezione di irricevibilità.

    Relativamente alla legittimazione ad agire, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica è legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un atto di cui essa non è destinataria qualora detto atto la riguardi direttamente e individualmente o, nella particolare fattispecie di un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione, se esso la riguardi direttamente. Nel caso di specie, senza pronunciarsi su se il regolamento impugnato costituisca un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione, il Tribunale ha esaminato la questione se il Regno di Cambogia e la CRF possano essere qualificati come persone fisiche o giuridiche direttamente e individualmente interessate dal regolamento impugnato, di non sono destinatari.

    Al riguardo, il Tribunale ha, in primo luogo, confermato che l’espressione «qualsiasi persona fisica o giuridica» di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE dev’essere intesa nel senso che ricomprende anche gli Stati non membri dell’Unione, come il Regno di Cambogia. Una siffatta interpretazione teleologica è conforme al principio di tutela giurisdizionale effettiva e all’obiettivo della detta disposizione, che consiste nell’accordare una tutela giurisdizionale adeguata a tutte le persone, fisiche o giuridiche, che sono direttamente e individualmente interessate dagli atti delle istituzioni dell’Unione. Inoltre, anche se gli Stati terzi non possono rivendicare la legittimazione ad agire in giudizio riconosciuta agli Stati membri dal sistema dell’Unione, essi beneficiano tuttavia delle stesse possibilità di stare in giudizio concesse da tale sistema alle persone giuridiche. D’altro canto, né l’articolo 263, quarto comma, TFUE né alcun’altra disposizione del diritto primario escludono il diritto degli Stati terzi di proporre un ricorso di annullamento.

    In secondo luogo, il Tribunale ha affermato che il Regno di Cambogia e la CRF, in quanto essa agisce per conto di uno dei suoi membri esportatori individuati dalla Commissione nel regolamento impugnato e dei suoi membri esportatori individuati e interessati dalla procedura sfociata nell’adozione del detto regolamento, sono direttamente e individualmente interessati da tale regolamento, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

    Conformemente ad una giurisprudenza costante, l’incidenza diretta presuppone che il provvedimento contestato, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica della persona fisica o giuridica e, dall’altro, non lasci alcun margine di discrezionalità ai destinatari incaricati della sua applicazione. Orbene, ponendo fine, in via temporanea, all’accesso preferenziale al mercato dell’Unione di cui beneficiavano, da una parte, il Regno di Cambogia in quanto paese beneficiario di una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune e, dall’altra, i membri esportatori della CRF che beneficiavano di tale accesso preferenziale mediante un regime speciale di preferenze tariffarie, il regolamento impugnato modifica le condizioni sia legali che economiche alle quali la commercializzazione del riso Indica originario della Cambogia avviene sul mercato dell’Unione. Il regolamento impugnato incide quindi direttamente e sostanzialmente sulla situazione giuridica del Regno di Cambogia nonché su quella dei membri della CRF individuati o interessati. Inoltre, benché il regolamento impugnato enunci misure che si applicano in primo luogo agli importatori stabiliti nell’Unione, tali misure hanno l’effetto di limitare l’accesso al mercato dell’Unione da parte dello Stato cambogiano e dei membri esportatori della CR, senza che gli Stati membri dispongano di un qualunque potere discrezionale autonomo al riguardo.

    L’incidenza individuale, dal canto suo, discende, secondo la giurisprudenza, dal fatto che un atto controverso abbia inciso sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica in ragione di determinate qualità a lei peculiari o di una circostanza di fatto che la distingua da chiunque altro e, pertanto, la identifichi in modo analogo a chi fosse destinatario di una siffatta decisione. Al riguardo, il Tribunale ha sottolineato che il carattere normativo di un atto impugnato non esclude che esso possa riguardare direttamente e individualmente talune persone giuridiche o fisiche interessate. Pertanto, il fatto che il regolamento impugnato sia diretto a ripristinare i dazi della tariffa doganale comune nei confronti di tutte le importazioni del prodotto interessato destinate all’Unione non comporta de facto l’impossibilità per il Regno di Cambogia, nonché per i membri della CRF individuati o interessati, di essere individualmente interessati da tale regolamento.

    Nella fattispecie, l’incidenza individuale sul Regno di Cambogia risulta dal fatto che, in quanto paese beneficiario del regime EBA, individuato nel regolamento impugnato, che ha partecipato attivamente al procedimento sfociato nell’adozione del detto regolamento, e nei confronti del quale le conseguenze delle misure di salvaguardia sono state prese in considerazione ai fini della fissazione dei dazi della tariffa doganale comune, esso fa parte di una categoria chiusa di operatori e si trova in una situazione distinta rispetto a quella di chiunque altro. Lo stesso vale per i membri della CRF, esportatori del riso Indica originario della Cambogia verso l’Unione, in quanto nominativamente individuati nel regolamento impugnato e intervenuti nel procedimento sfociato nell’adozione del detto regolamento, i cui dati relativi alla rispettiva attività commerciale sono stati utilizzati per imputare loro le misure di salvaguardia e nei cui confronti le conseguenze delle dette misure sono state prese in considerazione ai fini della fissazione dei dazi della tariffa doganale comune, indipendentemente dal fatto che le misure di salvaguardia siano istituite con riferimento al Regno di Cambogia, e non con riferimento ai detti esportatori.

    Per quanto riguarda il loro interesse ad agire, il Tribunale ha concluso nel senso che il Regno di Cambogia come pure la CRF hanno interesse a chiedere l’annullamento del regolamento impugnato. Infatti, l’annullamento dei dazi della tariffa doganale comune ripristinati dal detto regolamento, che colpiscono le importazioni nell’Unione del riso Indica originario della Cambogia, può procurare un beneficio individuale sia al Regno di Cambogia sia ai membri della CRF individuati o interessati dal procedimento sfociato nell’adozione del detto regolamento.


    ( 1 ) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU 2012, L 303, pag. 1).

    ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione all’importazione di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (GU 2019, L 15, pag. 5).

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