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Document 62019TJ0854

    Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 2 giugno 2021 (Per estratto).
    Franz Schröder GmbH & Co. KG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
    Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo MONTANA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Diritto al contraddittorio – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Esame d’ufficio dei fatti – Ammissione delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001.
    Causa T-854/19.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:309

    Causa T‑854/19

    Franz Schröder GmbH & Co. KG

    contro

    Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

    Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 2 giugno 2021

    «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo MONTANA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Diritto al contraddittorio – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Esame d’ufficio dei fatti – Ammissione delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001»

    1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Limiti

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione n. 2018/625, art. 27, § 4)

      (v. punti 24-26)

    2. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità concernente impedimenti assoluti alla registrazione – Esame limitato ai motivi dedotti – Considerazione dei fatti notori

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, 59, 62 e 95, § 1)

      (v. punti 38-41, 48, 49)

    3. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Competenza delle commissioni di ricorso – Nuovo esame completo del merito – Portata

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 71, § 1, e 95, § 1)

      (v. punti 42, 45, 50, 56)

    Sintesi

    La RDS Design ApS, interveniente, è titolare del marchio dell’Unione europea denominativo MONTANA. La ricorrente, Franz Schröder GmbH & Co. KG, ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio sulla base della motivazione che era stato registrato in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 ( 1 ).

    La divisione di annullamento dell’EUIPO ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità. A seguito di un ricorso dell’interveniente, la commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato tale decisione e ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità. Essa ha ammesso gli elementi di prova che le sono stati presentati per la prima volta dalle parti e ha ritenuto di poter esaminare «d’ufficio» l’eventuale sussistenza dell’impedimento assoluto dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità. La ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all’annullamento della decisione della commissione di ricorso.

    Il Tribunale respinge tale ricorso e, da un lato, fornisce precisazioni quanto al potere discrezionale della commissione di ricorso esercitato ai fini della presa in considerazione di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa. Dall’altro lato, esso sviluppa la giurisprudenza relativa alla limitazione dell’esame dell’EUIPO ai motivi e agli argomenti delle parti nell’ambito di procedimenti di dichiarazione di nullità fondati su motivi di nullità assoluta.

    Giudizio del Tribunale

    In primo luogo, il Tribunale ricorda che l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 ( 2 ) conferisce all’EUIPO un ampio potere discrezionale per decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove presentati tardivamente. Esso precisa tuttavia che l’esercizio di tale potere discrezionale, per quanto riguarda i fatti invocati e le prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, è ormai disciplinato dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento 2018/625 ( 3 ), secondo il quale tale commissione può accettarli soltanto se sembrano, prima facie, pertinenti, ai fini dell’esito del procedimento, e se non siano stati presentati in tempo utile per valide ragioni. Il Tribunale constata che la commissione di ricorso non ha verificato se tali due requisiti fossero soddisfatti. Tuttavia, ciò non comporta l’annullamento della decisione impugnata, poiché non è dimostrato che tale decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

    In secondo luogo, il Tribunale ricorda che, nei procedimenti di dichiarazione di nullità fondati su un impedimento assoluto alla registrazione, l’EUIPO limita il suo esame, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti. La commissione di ricorso può tuttavia esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata e procedere ad un nuovo esame completo del merito del ricorso tanto in diritto quanto in fatto ( 4 ). Il Tribunale rileva che, nella specie, malgrado la maldestra affermazione della commissione di ricorso secondo cui essa poteva procedere all’esame «d’ufficio» della sussistenza dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui trattasi, quest’ultima si è limitata a valutare se tale impedimento assoluto, specificamente invocato dalla ricorrente, fosse idoneo a comportare la nullità del marchio contestato. Infatti, essa non ha esaminato d’ufficio fatti pertinenti che avrebbero potuto indurla ad applicare altri impedimenti assoluti alla registrazione in grado di rimettere in discussione la validità del marchio contestato. Inoltre, il Tribunale considera che la commissione di ricorso non ha proceduto ad un esame d’ufficio di «fatti aggiuntivi», poiché le sue constatazioni rientrano nella sua valutazione degli elementi dedotti dalla ricorrente a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità e della motivazione della decisione della divisione di annullamento. Tale approccio riflette l’esercizio del suo nuovo esame completo del merito del ricorso, al termine del quale la commissione di ricorso poteva pervenire ad una conclusione diversa da quella auspicata dalla ricorrente e da quella della divisione di annullamento. Pertanto, il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha violato i limiti del suo esame previsti all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.


    ( 1 ) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1).

    ( 2 ) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

    ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).

    ( 4 ) Conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

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