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Document 62019TJ0709

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 giugno 2021.
GW contro Corte dei conti europea.
Funzione pubblica – Funzionari – Funzionario colpito da invalidità totale permanente – Visita medica periodica – Modalità – Domanda di adizione della commissione di invalidità – Diniego – Articolo 15 dell’allegato VIII dello Statuto – Conclusione n. 273/15 del collegio dei capi di amministrazione – Dovere di sollecitudine.
Causa T-709/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:389

 Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 giugno 2021 – GW / Corte dei conti

(causa T-709/19)

«Funzione pubblica – Funzionari – Funzionario colpito da invalidità totale permanente – Visita medica periodica – Modalità – Domanda di adizione della commissione di invalidità – Diniego – Articolo 15 dell’allegato VIII dello Statuto – Conclusione n. 273/15 del collegio dei capi di amministrazione – Dovere di sollecitudine»

1. 

Funzionari – Invalidità – Avvio del procedimento di invalidità – Domanda del funzionario diretta ad ottenere la convocazione della commissione di invalidità – Conseguenze

(Statuto dei funzionari, art. 78 e allegato VIII, art. 13)

(v. punto 80)

2. 

Funzionari – Sicurezza sociale – Pensione d'invalidità – Facoltà dell’istituzione interessata di effettuare controlli periodici sull’evoluzione della situazione del funzionario – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 15)

(v. punti 81, 82, 87-90)

3. 

Atti delle istituzioni – Direttiva interna – Norma di comportamento indicativa di una prassi amministrativa – Valore giuridico nei confronti dell'amministrazione

(v. punto 83)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE, diretta all’annullamento della decisione della Corte dei conti del 22 maggio 2019 recante rigetto della domanda della ricorrente di adizione della commissione di invalidità.

Dispositivo

1) 

La decisione della Corte dei conti europea del 22 maggio 2019 recante rigetto della domanda di GW di adizione della commissione di invalidità è annullata.

2) 

La Corte dei conti è condannata alle spese.

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