Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0363

    Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell' 8 giugno 2022.
    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Commissione europea.
    Aiuti di Stato – Regime di aiuti concesso dal Regno Unito a favore di alcuni gruppi multinazionali – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e che ingiunge il recupero degli aiuti versati – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) – Regime fiscale relativo al finanziamento dei gruppi e riguardante in particolare le società controllate estere – Vantaggi fiscali selettivi.
    Causa T-363/19.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:349

    Cause T‑363/19 e T‑456/19

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
    e
    ITV plc

    contro

    Commissione europea

    Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell’8 giugno 2022

    «Aiuti di Stato – Regime di aiuti concesso dal Regno Unito a favore di alcuni gruppi multinazionali – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e che ingiunge il recupero degli aiuti versati – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) – Regime fiscale relativo al finanziamento dei gruppi e riguardante in particolare le società controllate estere – Vantaggi fiscali selettivi»

    1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Quadro di riferimento per accertare l’esistenza di un vantaggio – Delimitazione materiale – Criteri – Individuazione del regime tributario comune o “normale” – Regime tributario che prevede la tassazione di utili artificialmente dirottati verso società estere controllate

      (Art. 107, § 1, TFUE)

      (v. punti 59, 60, 65‑70, 73, 79, 91)

    2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Quadro di riferimento per accertare l’esistenza di un vantaggio – Misura che introduce differenziazioni tra operatori che si trovano in una situazione di fatto e di diritto comparabile rispetto all’obiettivo perseguito dal regime tributario comune – Esenzione fiscale non applicabile a operazioni comparabili a quelle che condizionano la sua concessione – Misura che può essere considerata selettiva

      (Art. 107, § 1, TFUE)

      (v. punti 61, 111, 112, 118‑120, 132‑143, 148‑160, 167‑181, 182)

    3. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Regime tributario che prevede la tassazione di utili artificialmente dirottati verso società estere controllate – Misura fiscale che deroga a detto regime prevedendo l’esenzione fiscale di taluni utili finanziari non commerciali delle società estere controllate – Alleviamento degli oneri che gravano di norma sul bilancio delle imprese interessate – Inclusione

      (Art. 107, § 1, TFUE)

      (v. punti 97‑108)

    4. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Deroga al sistema tributario normale applicabile – Giustificazione attinente alla natura e alla struttura del sistema – Onere della prova

      (Art. 107, § 1, TFUE)

      (v. punti 186, 187)

    5. Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Portata dell’onere probatorio gravante sulla Commissione

      (Art. 107, § 1, TFUE)

      (v. punti 205‑209)

    6. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Criteri di valutazione – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

      (Art. 107, § 1, TFUE)

      (v. punti 212‑218)

    7. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità – Obbligo incombente alla Commissione di valutare individualmente la situazione di taluni beneficiari – Assenza – Verifica incombente alle autorità nazionali nell’esecuzione della decisione

      (Artt. 107 e 108 TFUE)

      (v. punti 225‑229)

    Sintesi

    Conformemente alle norme sulla tassazione delle società del Regno Unito, sono tassati solo gli utili derivanti da attività e da attivi nel Regno Unito. Tuttavia, le norme applicabili alle società estere controllate (SEC) prevedono che gli utili di dette SEC siano tassati nel Regno Unito mediante un onere fiscale (in prosieguo: l’«onere fiscale SEC») qualora si ritenga che siano stati artificialmente sottratti al Regno Unito.

    Un simile onere fiscale SEC era previsto, in particolare, per gli utili finanziari non commerciali delle SEC, qualora essi derivassero da attività le cui funzioni significative del personale erano svolte nel Regno Unito o fossero stati generati da fondi o attivi provenienti da detto Stato.

    Orbene, le norme applicabili alle SEC, come vigenti tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2018, prevedevano l’esenzione dall’onere fiscale SEC per gli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti infragruppo concessi da una SEC ad altri membri del gruppo non residenti nel Regno Unito (in prosieguo: i «prestiti ammissibili») e per i quali tali gruppi potevano presentare una domanda di esenzione parziale o integrale dall’onere fiscale SEC (in prosieguo: il «regime di esenzione»).

    Con decisione del 2 aprile 2019 ( 1 ), la Commissione europea ha qualificato tale regime di esenzione come regime di aiuti di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno, nei limiti in cui esso si applicava a utili derivanti da attività le cui funzioni significative del personale erano svolte nel Regno Unito, in quanto non era giustificato né dalla necessità di disporre di norme antielusione gestibili né da quella di rispettare le libertà sancite nei trattati.

    Per contro, nei limiti in cui il regime di esenzione si applicava a utili derivanti da fondi o da attivi provenienti dal Regno Unito, la Commissione ha ritenuto che, nonostante il carattere a priori selettivo di tali esenzioni, esse fossero giustificate in quanto miravano all’applicazione, in modo più facilmente gestibile, delle norme applicabili alle SEC.

    Il governo del Regno Unito e la società ITV plc ( 2 ), che aveva beneficiato del regime di esenzione (in prosieguo: i «ricorrenti»), hanno proposto ricorsi diretti all’annullamento della decisione controversa.

    Tali ricorsi sono respinti dalla Seconda Sezione ampliata del Tribunale. Nella sua sentenza, quest’ultimo conferma, in particolare, che le norme tributarie del Regno Unito applicabili alle SEC costituiscono un quadro di riferimento appropriato per valutare la selettività del regime di esenzione, dal momento che esse costituiscono un corpus di norme fiscali distinto all’interno del sistema generale dell’imposta sulle società nel Regno Unito.

    Giudizio del Tribunale

    Per quanto riguarda l’analisi di misure fiscali alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale ricorda, in via preliminare, che l’esame sia del criterio del vantaggio che di quello della selettività richiede la determinazione delle normali regole in materia di imposizione fiscale che costituiscono il quadro di riferimento pertinente ai fini di tale esame.

    Il Tribunale respinge, anzitutto, i motivi dei ricorrenti vertenti su errori di valutazione della Commissione, nei limiti in cui essa aveva individuato il quadro di riferimento nelle norme tributarie applicabili alle SEC.

    A tale riguardo, il Tribunale ricorda che il quadro di riferimento non può essere costituito da qualche disposizione del diritto nazionale dello Stato membro interessato estrapolata artificiosamente da un quadro normativo più ampio. Per contro, qualora risulti che la misura è chiaramente separabile dal suddetto sistema generale, non si può escludere che il quadro di riferimento da prendere in considerazione sia più ristretto di tale sistema generale.

    Pertanto, nella misura in cui mirano a tassare utili artificialmente sottratti al Regno Unito dalle SEC, le norme fiscali applicabili alle SEC si basano su una logica distinta da quella sottostante al sistema generale di tassazione nel Regno Unito, che riguarda gli utili realizzati nel Regno Unito. Inoltre, dal momento che esse definiscono in modo specifico per la tassazione degli utili delle SEC in particolare la base imponibile, il soggetto passivo dell’imposta, il fatto generatore e le aliquote d’imposta, tali norme costituiscono un corpus completo di norme, distinto dal regime generale di tassazione delle società nel Regno Unito.

    Il Tribunale, poi, respinge i motivi dei ricorrenti vertenti su un errore di valutazione che vizierebbe la constatazione dell’esistenza di un vantaggio. Infatti, poiché il regime di esenzione consentiva di sottrarre alla tassazione taluni utili che avrebbero dovuto essere oggetto di un onere fiscale SEC in quanto erano stati artificialmente sottratti al Regno Unito, tale regime concedeva, di conseguenza, un vantaggio alle società beneficiarie delle esenzioni.

    Per quanto riguarda, infine, gli argomenti dei ricorrenti vertenti su errori di valutazione nell’analisi della selettività del regime di esenzione, il Tribunale precisa, anzitutto, che la Commissione aveva correttamente ritenuto che l’obiettivo delle norme tributarie applicabili alle SEC fosse circoscritto alla tassazione degli utili delle SEC artificialmente sottratti al Regno Unito, al fine di tutelare la base imponibile dell’imposta sulle società nel Regno Unito. Il Tribunale ritiene, inoltre, che la Commissione aveva correttamente stabilito che le esenzioni di cui trattasi, in quanto esentano unicamente gli utili finanziari non commerciali delle SEC derivanti dai prestiti ammissibili, ad esclusione di quelli derivanti dai prestiti non ammissibili, comportano un trattamento differenziato delle due situazioni, mentre esse sono comparabili, alla luce dell’obiettivo di dette norme. Infatti, poiché tanto i benefici derivanti da prestiti ammissibili quanto quelli derivanti da prestiti non ammissibili potevano essere generati in conseguenza di funzioni significative del personale svolte nel Regno Unito, non si può ritenere che l’esclusione dei prestiti inammissibili dalle esenzioni in questione riguardi situazioni particolari di sottrazione artificiale di utili.

    Alla luce di tali osservazioni, il Tribunale conclude che, tenuto conto del fatto che il regime di esenzione derogava alle norme tributarie applicabili alle SEC ed esentava unicamente gli utili finanziari non commerciali delle SEC derivanti dai prestiti ammissibili, tale sistema comportava un trattamento differenziato di due situazioni comparabili alla luce dell’obiettivo di dette norme ed era, quindi, a priori selettivo.

    Il Tribunale rileva, per altro verso, che nessuna delle circostanze addotte dal Regno Unito può giustificare tale disparità di trattamento. Infatti, poiché non è stato dimostrato che l’identificazione e la localizzazione delle funzioni significative del personale svolte nel contesto dei prestiti infragruppo rientrassero in un esercizio particolarmente oneroso, le esenzioni in questione non potevano essere giustificate da ragioni di praticabilità amministrativa. Inoltre, poiché l’imposizione di un onere fiscale SEC riguardava solo utili considerati artificialmente sottratti, non si può ritenere che l’imposizione di tale onere fiscale costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento. Pertanto, le esenzioni in questione non potevano essere giustificate dalla necessità di rispettare la libertà di stabilimento.

    Infine, il Tribunale conferma il recupero degli aiuti disposto dalla Commissione presso i beneficiari delle esenzioni di cui trattasi senza prevedere deroghe per i casi in cui non sia stato ottenuto alcun vantaggio, ricordando che, nel caso di un regime di aiuti, la Commissione non è tenuta a compiere un’analisi dell’aiuto concesso in ogni singolo caso.


    ( 1 ) Decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019, L 216, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

    ( 2 ) ITV plc, fiscalmente residente nel Regno Unito, è la società holding a capo del gruppo ITV, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi attraverso varie piattaforme in tutto il mondo. Tale gruppo comprende, in particolare, SEC quali ITV Enterprises BV e ITV (Finance) Europe BV, due società costituite in diritto dei Paesi Bassi e che erano titolari di diversi prestiti concessi ad altre società del gruppo ITV.

    Top