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Document 62019TJ0330

    Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 7 dicembre 2022.
    PNB Banka AS contro Banca centrale europea.
    Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Articolo 22 della direttiva 2013/36/UE – Opposizione della BCE all’acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio – Dies a quo del periodo di valutazione – Intervento della BCE nella fase iniziale del procedimento – Criteri di stabilità finanziaria del candidato acquirente e di rispetto dei requisiti prudenziali – Esistenza di un motivo ragionevole di opposizione all’acquisizione sulla base di un solo o di più criteri di valutazione – Articolo 106 del regolamento di procedura – Domanda di udienza priva di motivazione».
    Causa T-330/19.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:775

    Causa T‑330/19

    PNB Banka AS

    contro Banca centrale europea

    Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 7 dicembre 2022

    «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Articolo 22 della direttiva 2013/36/UE – Opposizione della BCE all’acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio – Dies a quo del periodo di valutazione – Intervento della BCE nella fase iniziale del procedimento – Criteri di stabilità finanziaria del candidato acquirente e di rispetto dei requisiti prudenziali – Esistenza di un motivo ragionevole di opposizione all’acquisizione sulla base di un solo o di più criteri di valutazione – Articolo 106 del regolamento di procedura – Domanda di udienza priva di motivazione.»

    1. Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Svolgimento di un’udienza – Requisiti – Assenza di domanda di udienza o domanda di udienza priva di motivazione – Facoltà del giudice di statuire sul ricorso senza fase orale del procedimento – Ammissibilità

      (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 106; norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale, punti 142 e 143)

      (v. punti 79, 80)

    2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio – Proposta di decisione dell’autorità nazionale competente – Diritto della Banca centrale europea di intervenire nel procedimento prima della trasmissione di tale proposta

      [Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, c), 6, § 2, e 15; regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, artt. da 85 a 87]

      (v. punti 119-122)

    3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio – Criteri di valutazione – Solidità finanziaria del candidato acquirente – Nozione – Motivi di opposizione all’acquisizione – Sussistenza di un rilevante effetto negativo dell’acquisizione – Esclusione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 23, §§ 1 e 2)

      (v. punti 147, 148)

    4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio – Valutazione da parte dell’autorità competente – Motivi di opposizione all’acquisizione vertenti sui criteri di valutazione – Assenza di effetto cumulativo di tali criteri

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 23, §§ 1 e 2)]

      (v. punti 183-186)

    Sintesi

    La ricorrente, PNB Banka AS, è un ente creditizio di diritto lettone che, alla data della decisione impugnata, era un ente creditizio «meno significativo» ( 1 ) e, per tale motivo, era sottoposto alla vigilanza prudenziale diretta della Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia; in prosieguo: la «CMFC»). Il 1o ottobre 2018 la ricorrente ha notificato alla CMFC la propria intenzione di acquisire direttamente una partecipazione qualificata in un altro ente creditizio lettone (in prosieguo: l’«operazione di acquisizione»). Il 1o marzo 2019 la CMFC ha trasmesso alla Banca centrale europea (BCE) una proposta di decisione ( 2 ) ai fini di vietare il progetto di acquisizione. Con decisione notificata il 21 marzo 2019, la BCE si è opposta all’operazione di acquisizione, in quanto né il criterio della solidità finanziaria del candidato acquirente né quello del rispetto dei requisiti prudenziali erano soddisfatti (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    Adito di un ricorso di annullamento avverso tale decisione, il Tribunale si pronuncia su varie questioni inedite. Esso esamina, anzitutto, il diritto della BCE di intervenire nel procedimento di autorizzazione dell’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio fin dall’inizio di tale procedimento. Esso precisa, poi, le condizioni alle quali la BCE può opporsi all’operazione di acquisizione sulla base del criterio di solidità finanziaria del candidato acquirente. Esso stabilisce, infine, le condizioni alle quali l’autorità competente può opporsi all’acquisizione di un ente creditizio. Il Tribunale conclude per il rigetto integrale del ricorso.

    Giudizio del Tribunale

    In primo luogo, il Tribunale dichiara che, tenuto conto del meccanismo particolare di collaborazione che il legislatore dell’Unione ha inteso stabilire tra la BCE e l’autorità nazionale competente per l’esame delle domande di autorizzazione preliminare a qualsiasi acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate negli enti creditizi, la BCE può intervenire nel procedimento prima della trasmissione, da parte di quest’ultima autorità, della proposta di decisione ( 3 ), e ciò anche fin dall’inizio del procedimento.

    Infatti, esso ricorda che, quando opta per una procedura amministrativa che prevede l’adozione da parte delle autorità nazionali di atti preparatori a una decisione finale di un’istituzione dell’Unione che produce effetti di diritto e può arrecare pregiudizio, il legislatore intende stabilire, tra tale istituzione e dette autorità nazionali, un meccanismo particolare fondato sulla competenza decisionale esclusiva dell’istituzione dell’Unione. Orbene, in forza della normativa applicabile ( 4 ), la BCE ha competenza esclusiva a decidere se approvare o meno il progetto di acquisizione, al termine della procedura in questione. Il Tribunale aggiunge che, nell’ambito di rapporti informati al principio di leale cooperazione ( 5 ), il ruolo delle autorità nazionali consiste nel registrare le domande di autorizzazione e nel prestare assistenza alla BCE, titolare esclusiva del potere di decisione, segnatamente comunicandole tutte le informazioni necessarie all’adempimento della propria missione, istruendo dette domande e trasmettendole infine una proposta di decisione che non vincola la BCE e di cui, peraltro, il diritto dell’Unione non prescrive la notifica al richiedente.

    In secondo luogo, per quanto riguarda le condizioni alle quali la BCE può opporsi all’operazione di acquisizione sulla base del criterio della solidità finanziaria del candidato acquirente, il Tribunale dichiara che, a tal fine, alla luce della normativa in vigore ( 6 ), la BCE non è obbligata, da un lato, a dimostrare la sussistenza di un rilevante effetto negativo dell’acquisizione prevista rispetto alla situazione in cui tale acquisizione non venga realizzata, né, dall’altro lato, a svolgere un’analisi controfattuale della situazione in cui tale acquisizione non avrebbe luogo.

    Nel caso di specie, esso constata che, al contrario, la normativa pertinente definisce la solidità finanziaria del candidato acquirente come la capacità di quest’ultimo di finanziare il progetto di acquisizione e di mantenere, in un futuro prevedibile, una struttura finanziaria solida per sé stesso e per l’impresa interessata, senza fare riferimento a un motivo di opposizione vertente sul rilevante effetto negativo del progetto di acquisizione né pretendere l’analisi della situazione in cui tale acquisizione non avrebbe luogo.

    In terzo luogo, il Tribunale dichiara che l’autorità competente può opporsi all’acquisizione di un ente creditizio senza esaminare, nella propria decisione, tutti i criteri di valutazione enunciati nella direttiva 2013/36 ( 7 ). Infatti, esso rileva che, conformemente all’obiettivo di garantire una gestione sana e prudente dell’ente creditizio interessato dal progetto di acquisizione, previsto da tale direttiva, è sufficiente la sussistenza di motivi ragionevoli per operare in tal senso sulla base di uno o più dei predetti criteri.


    ( 1 ) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63; in prosieguo: il «regolamento MVU»).

    ( 2 ) Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento MVU.

    ( 3 ) Prevista all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento MVU.

    ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento MVU, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, del medesimo regolamento e con l’articolo 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (GU 2014, L 141, pag. 1).

    ( 5 ) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento MVU.

    ( 6 ) Articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338), e Orientamenti comuni dell’Autorità bancaria europea (ABE), dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, pubblicati il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01).

    ( 7 ) Criteri di cui all’articolo 23 della direttiva 2013/36.

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