Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0245

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 maggio 2022.
    Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO contro Commissione europea.
    Misure di salvaguardia – Mercato dei prodotti siderurgici – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Principio di buona amministrazione – Dovere di diligenza – Minaccia di grave pregiudizio – Manifesto errore di valutazione – Avvio di un’inchiesta di salvaguardia – Competenza della Commissione – Diritti della difesa.
    Causa T-245/19.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:295

    Causa T‑245/19

    Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO

    contro

    Commissione europea

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 maggio 2022

    «Misure di salvaguardia – Mercato dei prodotti siderurgici – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Principio di buona amministrazione – Dovere di diligenza – Minaccia di grave pregiudizio – Manifesto errore di valutazione – Avvio di un’inchiesta di salvaguardia – Competenza della Commissione – Diritti della difesa»

    1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso diretto avverso un regolamento che istituisce misure di salvaguardia – Ricorso proposto da un’impresa produttrice esportatrice del prodotto in esame verso l’Unione – Ricevibilità

      (Art. 263, comma 4, TFUE)

      (v. punti 32-34)

    2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce misure di salvaguardia – Incidenza diretta su un’impresa produttrice esportatrice del prodotto in esame verso l’Unione

      (Art. 263, comma 4, TFUE)

      (v. punti 38, 44-46)

    3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento che istituisce misure di salvaguardia – Ricorso proposto da un’impresa produttrice esportatrice del prodotto in esame verso l’Unione – Ricevibilità

      (Art. 263, comma 4, TFUE)

      (v. punti 57-69)

    4. Politica commerciale comune – Regime comune delle importazioni – Misure di salvaguardia – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

      (v. punti 74, 75)

    5. Politica commerciale comune – Regime comune delle importazioni – Misure di salvaguardia – Regolamento che istituisce misure di salvaguardia per talune categorie di prodotti siderurgici provenienti da paesi terzi – Esclusione di taluni paesi terzi dall’ambito di applicazione di detto regolamento – Obbligo di rispettare il principio di non discriminazione – Presa in considerazione del contesto dei rapporti che uniscono l’Unione e lo Stato terzo interessato e i paesi terzi interessati – Situazioni non comparabili – Insussistenza di discriminazione

      (Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, art. 2, § 2; accordo SEE; accordo di associazione tra l’Unione Europea e la Comunità Europea dell’Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/478, art. 15, § 5)

      (v. punti 84-90)

    6. Politica commerciale comune – Regime comune delle importazioni – Misure di salvaguardia – Regolamento che istituisce misure di salvaguardia per talune categorie di prodotti siderurgici provenienti da paesi terzi – Non applicazione di dette misure ai prodotti originari di un paese in via di sviluppo membro dell’OMC – Presupposto – Importazioni del prodotto in esame che non superano una determinata soglia – Analisi delle soglie effettuata per ciascuna delle categorie che compongono il prodotto in esame – Ammissibilità

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/478, art. 18)

      (v. punti 97-103)

    7. Politica commerciale comune – Regime comune delle importazioni – Misure di salvaguardia – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Volume delle importazioni – Criteri – Potere discrezionale della Commissione

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/478, artt. 9, §1, a), e 16; regolamento della Commissione 2019/159, considerando 39 e 47]

      (v. punti 146, 147)

    8. Politica commerciale comune – Regime comune delle importazioni – Misure di salvaguardia – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Presa in considerazione del tasso di incremento delle esportazioni verso l’Unione

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/478, artt. 9, § 2, e 16]

      (v. punti 200-204)

    9. Politica commerciale comune – Regime comune delle importazioni – Misure di salvaguardia – Avvio dell’inchiesta – Avvio da parte della Commissione di propria iniziativa – Ammissibilità

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/478, considerando 7 e 8 e artt. 4, §1, 5, § 1, 10 e 15)

      (v. punti 225-250)

    10. Politica commerciale comune – Regime comune delle importazioni – Misure di salvaguardia – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo delle istituzioni di assicurare l’informazione delle parti interessate – Portata

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/478, artt. 5, §§ 1, a) e b), 4 e 5]

      (v. punti 261-266)

    Sintesi

    Nell’ambito della politica di difesa commerciale dell’Unione, la Commissione europea ha assoggettato le importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi ( 1 ) (in prosieguo: il «prodotto in esame») ad una vigilanza preventiva. Alla luce dei dati statistici raccolti a tal fine, essa ha avviato un’inchiesta di salvaguardia al termine della quale la stessa ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 ( 2 ), il quale istituisce misure di salvaguardia definitive, sotto forma di contingenti tariffari, nei confronti di tali importazioni ( 3 ).

    La Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO (in prosieguo: la «ricorrente»), stabilita in Moldavia e produttrice esportatrice di determinate categorie del prodotto in esame, ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento del regolamento impugnato, nella parte in cui la riguarda.

    Il Tribunale, pur dichiarando la ricevibilità di tale ricorso in materia di misure di salvaguardia, lo respinge verificando se, applicando alla Moldavia un trattamento diverso da quello applicato agli Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE), la Commissione abbia violato il principio di non discriminazione quale principio fondamentale del diritto dell’Unione. Esso interpreta inoltre per la prima volta l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base sulle misure di salvaguardia ( 4 ) alla luce della competenza della Commissione ad avviare un’inchiesta di salvaguardia di propria iniziativa.

    Giudizio del Tribunale

    Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e relativa all’assenza di interesse ad agire e di legittimazione ad agire della ricorrente.

    Relativamente all’interesse ad agire della ricorrente, il Tribunale ritiene che un annullamento parziale del regolamento impugnato sarebbe suscettibile, di per sé, di avere conseguenze giuridiche e sarebbe idoneo a procurare un vantaggio alla ricorrente. Infatti, dal meccanismo attuato dal regolamento impugnato, ossia l’imposizione di una tariffa fuori contingente del 25% in caso di esaurimento dei contingenti tariffari, risulta che il regime giuridico applicabile all’attività di esportazione verso l’Unione dei prodotti della ricorrente è meno favorevole di quello che si applicava alla medesima prima dell’adozione di tale regolamento.

    Quanto alla legittimazione ad agire della ricorrente, il Tribunale rileva che quest’ultima è interessata direttamente e individualmente dal regolamento impugnato. Per quanto riguarda l’incidenza diretta, esso constata, in primo luogo, che il regolamento impugnato genera effetti diretti sulla situazione giuridica della ricorrente: esso determina, infatti, il contesto normativo e le condizioni alle quali la ricorrente ha la facoltà di esportare verso l’Unione, in termini sia di volume sia di prezzi, dal momento che i suoi prodotti sono attualmente soggetti ad un sistema di contingentamento e non più ad una messa in libera circolazione nell’Unione, il quale non impone né un’attribuzione di quantitativi né un’autorizzazione da parte della Commissione. In secondo luogo, il regolamento impugnato non lascia alcun potere discrezionale alle autorità competenti dello Stato membro nell’ambito dell’applicazione delle misure di salvaguardia, poiché tali autorità sono tenute ad applicare la tariffa fuori contingente una volta esauriti i contingenti tariffari. Per quanto riguarda l’incidenza individuale, il Tribunale dichiara che esiste un complesso di elementi fattuali e giuridici atti a dimostrare il ricorrere di una situazione particolare che contraddistingue la ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore economico e che dimostra la sua incidenza individuale da parte del regolamento impugnato. Infatti, si può ritenere che la ricorrente, anzitutto, faccia parte di una cerchia chiusa; poi, sia individuabile nel regolamento impugnato; inoltre, abbia partecipato all’inchiesta in preparazione dell’instaurazione delle misure di salvaguardia e, infine, sia l’unico operatore i cui dati commerciali sono stati utilizzati per fissare i contingenti tariffari concernenti la Moldavia.

    Nel merito, il Tribunale respinge, in un primo momento, la censura della ricorrente relativa alla violazione del principio di non discriminazione nella misura in cui la Commissione non ha escluso la Repubblica di Moldavia dall’applicazione del regolamento impugnato, al pari degli Stati membri del SEE, mentre essa si troverebbe in una situazione comparabile per quanto riguarda la stretta integrazione con il mercato dell’Unione, i numeri complessivi delle importazioni e il basso rischio di diversione degli scambi. A tal riguardo, esso spiega che la comparabilità delle situazioni deve essere valutata alla luce del contesto dei rapporti che uniscono l’Unione e lo Stato terzo interessato. Orbene, l’accordo sullo Spazio economico europeo e l’accordo di associazione tra l’Unione Europea e la Comunità Europea dell’Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, differiscono per la loro portata, i loro obiettivi e i loro meccanismi istituzionali. Pertanto, alla Commissione non può essere addebitato di avere ritenuto che la situazione della Moldavia non fosse comparabile a quella degli Stati membri del SEE interessati.

    In un secondo momento, il Tribunale respinge la censura della ricorrente relativa alla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base sulle misure di salvaguardia ( 5 ), nella misura in cui la Commissione ha avviato un’inchiesta di salvaguardia di propria iniziativa, mentre solo gli Stati membri possono avviare una siffatta inchiesta. A tal riguardo, esso dichiara che l’interpretazione adottata dalla ricorrente di detta disposizione, la quale equivale a far dipendere l’apertura dell’inchiesta della Commissione dal fatto che uno Stato membro si sia rivolto alla Commissione, oltre a risultare incoerente alla luce di altre disposizioni del regolamento impugnato, è incompatibile con l’economia del sistema previsto da tale regolamento. Infatti, poiché nessuna misura di salvaguardia può essere imposta senza l’avvio di una previa inchiesta, il potere riconosciuto alla Commissione di imporre, di propria iniziativa, misure di salvaguardia qualora siano soddisfatte determinate condizioni sostanziali si troverebbe limitato nei suoi effetti ( 6 ). Inoltre, l’oggetto stesso del meccanismo di vigilanza verrebbe pregiudicato privando della maggior parte del suo interesse lo studio dei dati raccolti in forza di tale meccanismo, dal momento che questi ultimi avevano consentito alla Commissione di ritenere che l’andamento delle importazioni del prodotto in esame potesse rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia. Pertanto, il Tribunale conclude che la Commissione ha la possibilità di agire di propria iniziativa quando dispone di elementi di prova sufficienti a giustificare la sua azione e che una siffatta possibilità è riconosciuta nell’ambito dell’avvio delle inchieste di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base sulle misure di salvaguardia.


    ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GU 2016, L 115, pag. 37).

    ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU 2019, L 31, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

    ( 3 ) Nella specie, il regolamento impugnato ha stabilito un contingente tariffario specifico per paese per i paesi che hanno un interesse di fornitura significativo e un contingente tariffario «residuo» per gli altri paesi esportatori verso l’Unione. I paesi aventi un interesse di fornitura significativo, come la Moldavia, avevano la possibilità di operare nell’ambito di questi due sistemi distinti, fermo restando che le autorità competenti erano tenute ad applicare un dazio supplementare del 25% sulle importazioni provenienti da tali paesi una volta esauriti i due contingenti tariffari (in prosieguo: la «tariffa fuori contingente»).

    ( 4 ) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU 2015, L 83, pag. 16).

    ( 5 ) L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base sulle misure di salvaguardia così recita: «[q]ualora la Commissione ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta, essa avvia un’inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (…)».

    ( 6 ) Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base sulle misure di salvaguardia, per la salvaguardia degli interessi dell’Unione la Commissione può, segnatamente di propria iniziativa, imporre simili misure quanto sono soddisfatte determinate condizioni sostanziali.

    Top