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Document 62019TJ0164

    Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 luglio 2021.
    AQ contro Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
    Funzione pubblica – Agenti temporanei – Congedo di malattia – Risoluzione del contratto senza preavviso – Articolo 16 del RAA – Articolo 48, lettera b), del RAA – Dovere di diligenza – Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali – Responsabilità – Danno materiale – Danno morale – Nesso di causalità.
    Causa T-164/19.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:456

     Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 luglio 2021 – AQ / eu-LISA

    (causa T‑164/19)

    «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Congedo di malattia – Risoluzione del contratto senza preavviso – Articolo 16 del RAA – Articolo 48, lettera b), del RAA – Dovere di diligenza – Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali – Responsabilità – Danno materiale – Danno morale – Nesso di causalità»

    1. 

    Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione meramente confermativa – Insussistenza

    (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

    (v. punti 35, 36)

    2. 

    Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Insussistenza – Ampliamento di un motivo esistente – Assenza di ampliamento – Irricevibilità

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)

    (v. punti 58-60, 63, 64, 71)

    3. 

    Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo determinato al termine del congedo di malattia – Presupposti – Superamento del termine fissato per il congedo di malattia retribuito – Calcolo della durata dei servizi prestati dall’agente – Presa in considerazione dei servizi prestati in regime di lavoro a metà tempo per motivi di salute

    [Regime applicabile agli altri agenti, artt. 16, commi 2 e 3, e 48, b)]

    (v. punti 73, 74)

    4. 

    Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo determinato al termine del congedo di malattia – Presupposti – Superamento del termine fissato per il congedo di malattia retribuito – Verifica – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata

    [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 34, § 1; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 16, commi 2 e 3, e 48, b)]

    (v. punti 82-90)

    5. 

    Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova

    (Art. 340, comma 2, TFUE)

    (v. punti 97-100)

    6. 

    Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Nozione – Risoluzione di un contratto a tempo determinato al termine del congedo di malattia senza verifica d’ufficio dello stato di salute dell’agente interessato – Violazione del dovere di sollecitudine – Insussistenza – Esclusione

    (Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 9, § 1, e 59, § 4; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 16, comma 1, e 33, § 2; Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, artt. 1, 15 e 16)

    (v. punti 106-116)

    7. 

    Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Interesse del servizio – Osservanza dell’equivalenza dei posti

    (Statuto dei funzionari, art. 7, § 1)

    (v. punto 125)

    8. 

    Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale – Limiti

    (Statuto dei funzionari, art. 91)

    (v. punto 130)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’eu-LISA dell’8 maggio 2018 recante risoluzione del contratto di agente temporaneo della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno che quest’ultima avrebbe subìto a causa di tale decisione.

    Dispositivo

    1) 

    La decisione dell’8 maggio 2018, con cui il direttore esecutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) ha risolto il contratto di AQ come agente temporaneo, è annullata.

    2) 

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3) 

    AQ e l’eu-LISA sopporteranno ciascuna le proprie spese.

    4) 

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

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