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Document 62019TJ0044
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2020.
Globalia Corporación Empresarial, SA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TC Touring Club – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore TOURING CLUB ITALIANO – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Elementi di prova aggiuntivi prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Ricorso incidentale.
Causa T-44/19.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2020.
Globalia Corporación Empresarial, SA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TC Touring Club – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore TOURING CLUB ITALIANO – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Elementi di prova aggiuntivi prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Ricorso incidentale.
Causa T-44/19.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:31
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2020 – Globalia Corporación Empresarial / EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club)
(causa T‑44/19)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TC Touring Club – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore TOURING CLUB ITALIANO – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Elementi di prova aggiuntivi prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Ricorso incidentale»
1. |
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72) (v. punto 21) |
2. |
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento – Persone le cui richieste non sono accolte da una decisione – Accoglimento di un’opposizione alla registrazione di un marchio, fondata sull’esistenza del rischio di confusione con un marchio anteriore, senza riconoscere a quest’ultimo il carattere distintivo accresciuto – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 4) (v. punti 27‑31) |
3. |
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Prove ulteriori o complementari (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 50, § 1, comma 3) (v. punti 37‑41) |
4. |
Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, considerando 24, art. 47, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punto 51) |
5. |
Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, comma 2, a), e 47, §§ 2 e 3] (v. punti 52‑57) |
6. |
Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Denominazione sociale, nome commerciale o insegna [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, comma 2, a), e 47, §§ 2 e 3] (v. punti 63, 64) |
7. |
Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso simultaneo di più segni (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 47, §§ 2 e 3) (v. punto 72) |
8. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 78, 79, 81, 116) |
9. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Marchio anteriore costituito da un marchio dell’Unione europea – Diniego di registrazione in presenza di un impedimento alla registrazione relativo, ancorché limitato ad una parte dell’Unione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 84) |
10. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 90, 91) |
11. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 94, 95) |
12. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo TC Touring Club e marchio denominativo TOURING CLUB ITALIANO [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 117‑122) |
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 novembre 2018 (procedimento R 448/2018‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra il Touring Club Italiano e la Globalia Corporación Empresarial.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile. |
3) |
Per quanto riguarda il ricorso principale, la Globalia Corporación Empresarial, SA è condannata alle spese, incluse quelle sostenute dal Touring Club Italiano per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
4) |
Per quanto riguarda il ricorso incidentale, il Touring Club Italiano sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Globalia Corporación Empresarial e dall’EUIPO. |