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Document 62019TJ0038

    Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 luglio 2020.
    Repubblica portoghese contro Commissione europea.
    FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Inosservanza delle regole della condizionalità – Tolleranza e clemenza in materia di sanzioni – Rettifica finanziaria su base forfettaria – Valutazione del danno finanziario per l’Unione – Proporzionalità – Legittimo affidamento.
    Causa T-38/19.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:325

     Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 luglio 2020 – Portogallo/Commissione

    (causa T‑38/19)

    «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Inosservanza delle regole della condizionalità – Tolleranza e clemenza in materia di sanzioni – Rettifica finanziaria su base forfettaria – Valutazione del danno finanziario per l’Unione – Proporzionalità – Legittimo affidamento»

    1. 

    Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Riduzioni ed esclusioni in caso di inosservanza delle regole della condizionalità – Rettifica finanziaria imposta a uno Stato membro con un sistema di controllo carente – Base di calcolo – Agricoltori che non sono stati oggetto di un controllo – Inclusione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; regolamenti del Consiglio n. 1290/2005, art. 31, e n. 73/2009; regolamento della Commissione n. 1122/2009, artt. 50 e 51)

    (v. punti 72-77, 80-82)

    2. 

    Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio

    (Regolamento della Commissione n. 908/2014, art. 34)

    (v. punto 93)

    3. 

    Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria – Valutazione del grado dell’inadempimento e del livello di rischio per il Fondo – Deduzione da parte dello Stato membro interessato di elementi attestanti una perdita massima per il Fondo limitata ad un importo inferiore a quello risultante dal tasso forfettario proposto – Sistema di controllo carente – Rilevanza

    (Regolamento della Commissione n. 1122/2009, art. 50)

    (v. punti 97-100)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/1841 della Commissione, del 16 novembre 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 298, pag. 34).

    Dispositivo

    1) 

    Il ricorso è respinto.

    2) 

    La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

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