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Document 62019CO0701
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2021.
Pilatus Bank plc contro Banca centrale europea (BCE).
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione manifestamente infondata – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Misure sospensive adottate dall’autorità nazionale di vigilanza – Nomina di una persona di contatto – Comunicazione condizionale con la Banca centrale europea (BCE) – Revoca dell’autorizzazione precedente alla proposizione del ricorso – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Assenza di esposizione sufficientemente chiara e precisa dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale – Mancata dimostrazione di un interesse ad agire – Qualificazione errata di atto preparatorio – Sostituzione di motivazione.
Causa C-701/19 P.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2021.
Pilatus Bank plc contro Banca centrale europea (BCE).
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione manifestamente infondata – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Misure sospensive adottate dall’autorità nazionale di vigilanza – Nomina di una persona di contatto – Comunicazione condizionale con la Banca centrale europea (BCE) – Revoca dell’autorizzazione precedente alla proposizione del ricorso – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Assenza di esposizione sufficientemente chiara e precisa dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale – Mancata dimostrazione di un interesse ad agire – Qualificazione errata di atto preparatorio – Sostituzione di motivazione.
Causa C-701/19 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:99
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2021 – Pilatus Bank / BCE
(causa C‑701/19 P) ( 1 )
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione manifestamente infondata – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Misure sospensive adottate dall’autorità nazionale di vigilanza – Nomina di una persona di contatto – Comunicazione condizionale con la Banca centrale europea (BCE) – Revoca dell’autorizzazione precedente alla proposizione del ricorso – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Assenza di esposizione sufficientemente chiara e precisa dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale – Mancata dimostrazione di un interesse ad agire – Qualificazione errata di atto preparatorio – Sostituzione di motivazione»
1. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale – Motivo di ordine pubblico vertente sul cambiamento della rappresentanza della ricorrente – Esame d’ufficio (v. punto 23) |
2. |
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente (v. punto 25) |
3. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 27, 30-38) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Pilatus Bank plc è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 406 del 2.12.2019.