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Document 62019CO0692

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 aprile 2020.
B contro Yodel Delivery Network Ltd.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Nozione di lavoratore – Impresa di distribuzione di pacchi – Qualifica degli addetti al recapito impiegati sulla base di un contratto di servizi – Possibilità per l’addetto ai recapiti di impiegare subappaltatori e di fornire contemporaneamente servizi simili a terzi.
Causa C-692/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:288

 Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 aprile 2020 –
Yodel Delivery Network

(causa C‑692/19) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Nozione di lavoratore – Impresa di distribuzione di pacchi – Qualifica degli addetti al recapito impiegati sulla base di un contratto di servizi – Possibilità per l’addetto ai recapiti di impiegare subappaltatori e di fornire contemporaneamente servizi simili a terzi»

1. 

Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura

(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99)

(v. punto 21)

2. 

Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Nozione di lavoratore – Imprenditore indipendente che dispone della facoltà di avvalersi di subappaltatori o di sostituti, di accettare o non accettare i vari incarichi offerti dal suo presunto datore di lavoro, di fornire i propri servizi a qualsiasi terzo e di stabilire le proprie ore di lavoro – Esclusione – Presupposti – Verifica da parte del giudice nazionale

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88)

(v. punti 27‑32, 38‑45 e dispositivo)

Dispositivo

La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, dev’essere interpretata nel senso che osta a che una persona impiegata dal suo presunto datore di lavoro in base a un contratto di servizi in cui si precisa che tale persona è un imprenditore autonomo sia qualificata come «lavoratore» ai sensi di tale direttiva, allorché tale persona dispone della facoltà:

di avvalersi di subappaltatori o di sostituti per svolgere il servizio che essa è tenuta a fornire;

di accettare o di non accettare i vari incarichi offerti dal suo presunto datore di lavoro, o di fissarne unilateralmente il numero massimo;

di fornire i suoi servizi a qualsiasi terzo, ivi inclusi diretti concorrenti del presunto datore di lavoro, e

di fissare le proprie ore di «lavoro» nell’ambito di taluni parametri, nonché di organizzare il proprio tempo secondo le esigenze personali piuttosto che in base ai soli interessi del presunto datore di lavoro,

quando, da una parte, l’indipendenza di detta persona non appare fittizia e, dall’altra, non è possibile dimostrare l’esistenza di un vincolo di subordinazione tra tale persona e il suo presunto datore di lavoro. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti relativi alla stessa persona e all’attività economica che essa esercita, procedere alla sua qualificazione alla luce della direttiva 2003/88.


( 1 ) GU C 423 del 16.12.2019.

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