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Document 62019CJ0950

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 marzo 2021.
Causa promossa da A.
Rinvio pregiudiziale – Diritto delle società – Direttiva 2006/43/CE – Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – Articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera a) – Assunzione di un revisore legale dei conti da parte di un ente sottoposto a revisione – Periodo di astensione professionale – Divieto di accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell’ente sottoposto a revisione – Violazione – Gravità e durata della violazione – Espressione “accettare una funzione” – Portata – Conclusione di un contratto di lavoro con l’ente sottoposto a revisione – Indipendenza dei revisori legali – Aspetto esterno.
Causa C-950/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:230

Causa C950/19

A

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hallinto-oikeus)

 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 marzo 2021

«Rinvio pregiudiziale – Diritto delle società – Direttiva 2006/43/CE – Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – Articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera a) – Assunzione di un revisore legale da parte di un ente sottoposto a revisione – Periodo di astensione professionale – Divieto di accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell’ente sottoposto a revisione – Violazione – Gravità e durata della violazione – Espressione “accettare una funzione” – Portata – Conclusione di un contratto di lavoro con l’ente sottoposto a revisione – Indipendenza dei revisori legali – Aspetto esterno»

1.        Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Diritto delle società – Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – Indipendenza dei revisori legali dei conti rispetto agli enti sottoposti a revisione – Divieto di accettare determinate funzioni nell’ente sottoposto a revisione per un periodo determinato dopo la cessazione dell’incarico di revisione – Violazione – Calcolo della durata dell’infrazione – Determinazione del momento di commissione dell’infrazione

[Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2006/43, art. 22 bis, § 1, a)]

(v. punti 33, 39, 40)

2.        Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Diritto delle società – Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – Assunzione di precedenti revisori legali dei conti da parte di enti sottoposti a revisione – Accettazione di una funzione dirigenziale di rilievo – Nozione – Revisore che ha concluso un contratto di lavoro con l’ente sottoposto a revisione senza aver iniziato ad esercitare le sue funzioni – Inclusione

[Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2006/43, art. 22 bis, § 1, a)]

(v. punti 42‑48, 53, 54 e dispositivo)

Sintesi

A, un revisore legale dei conti abilitato dalla Camera di commercio finlandese, ha effettuato fino al 12 luglio 2018, in qualità di responsabile, la revisione legale dei conti di una società (in prosieguo: la «società sottoposta a revisione») per conto di un’impresa di revisione contabile. Dopo aver completato, il 5 febbraio 2018, la revisione legale dei conti di tale società per l’esercizio relativo all’anno 2017, A ha stipulato, il 12 luglio 2018, un contratto di lavoro con la società sottoposta a revisione. Quest’ultima, in una comunicazione alla Borsa, ha annunciato che A era stato nominato quale direttore finanziario e membro del gruppo dirigente e che avrebbe iniziato ad esercitare le sue funzioni nel mese di febbraio 2019. Il 31 agosto 2018, A ha cessato di esercitare le sue attività nell’impresa di revisione contabile presso la quale era impiegato.

In forza della disposizione finlandese che traspone l’articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43 (1), che sancisce diversi divieti al fine di garantire l’indipendenza dei revisori legali dei conti, un siffatto revisore o il responsabile che effettua una revisione legale dei conti per conto di un’impresa di revisione contabile non è autorizzato ad accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell’ente sottoposto a revisione, prima che sia trascorso un periodo di almeno un anno da un incarico di revisione legale dei conti, oppure di due anni qualora l’ente controllato sia un ente di interesse pubblico.

L’autorità nazionale competente (2) per la revisione legale dei conti ha irrogato ad A una sanzione di EUR 50 000, per inosservanza del periodo di astensione professionale di due anni previsto dal diritto nazionale con riferimento agli enti di interesse pubblico. Infatti, detto periodo avrebbe dovuto essere calcolato a partire dal 12 luglio 2018, data in cui A aveva cessato le sue attività quale responsabile della revisione, in relazione all’incarico di revisione dei conti della società sottoposta a revisione. Orbene, per il solo fatto della conclusione del contratto di lavoro, si sarebbe dovuto ritenere che A, da quello stesso giorno, abbia accettato una funzione dirigenziale di rilievo in tale società.

Il 14 dicembre 2018, un’altra impresa di revisione contabile è stata incaricata della revisione legale dei conti della società sottoposta a revisione. Dopo che tale diversa impresa di revisione contabile aveva completato, il 5 febbraio 2019, la revisione legale dei conti della suddetta società per l’esercizio relativo all’anno 2018, A ha iniziato ad esercitare le sue funzioni in quest’ultima società, in qualità direttore finanziario e membro del consiglio di amministrazione.

A non contesta di aver violato il periodo di astensione professionale di due anni, ma mira ad ottenere una riduzione della sanzione irrogatagli per tale violazione dall’autorità nazionale competente. Egli ha proposto un ricorso dinanzi allo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia), facendo valere che la decisione di detta autorità si basa su un’interpretazione errata della gravità e della durata della violazione. Infatti, l’espressione «accettare una funzione», di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/43 farebbe riferimento all’inizio dell’esercizio effettivo delle funzioni. Un elemento centrale della valutazione da effettuare sarebbe la capacità dell’interessato di influenzare i conti annuali del suo nuovo datore di lavoro. A ritiene, dunque, di aver accettato la funzione in questione soltanto alla data in cui ha iniziato ad esercitare le sue funzioni di direttore finanziario nella società sottoposta a revisione, nel mese di febbraio 2019.

In tali circostanze, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento per interrogare la Corte sull’interpretazione dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/43. Esso chiede, in sostanza, se un revisore legale dei conti, quale un responsabile della revisione designato da un’impresa di revisione contabile in relazione a un incarico di revisione legale dei conti, debba essere considerato «accettare una funzione» dirigenziale di rilievo in un ente sottoposto a revisione, ai sensi della suddetta disposizione, fin dal momento in cui conclude con quest’ultimo un contratto di lavoro relativo a tale funzione, oppure soltanto nel momento in cui inizia ad esercitare effettivamente le sue funzioni.

Giudizio della Corte

Rilevando che non viene contestata la violazione del periodo di astensione professionale durante il quale è vietato accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell’ente sottoposto a revisione, la Corte osserva che, con le sue questioni, il giudice del rinvio intende stabilire il grado di gravità e la durata di tale violazione, cercando di chiarire la portata dell’espressione «accettare una funzione», utilizzata nell’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/43, al fine di definire il momento in cui tale violazione deve considerarsi commessa.

Constatando l’esistenza di una disparità tra le diverse versioni linguistiche dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/43, la Corte esamina il contesto in cui tale disposizione è inserita nonché gli obiettivi perseguiti da essa e dalla legislazione di cui fa parte.

La Corte rileva, pertanto, che tale disposizione è volta a rafforzare l’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’esecuzione del loro incarico. Essa sottolinea, a tale riguardo, che il requisito di indipendenza non presenta soltanto un aspetto interno, nella misura in cui mira a garantire all’ente sottoposto a revisione l’affidabilità della revisione effettuata dal revisore, ma anche un aspetto esterno, nella misura in cui mira a preservare la fiducia dei terzi nell’affidabilità di tale revisione, in particolare al fine di assicurare il buon funzionamento dei mercati per gli investitori. Le revisioni legali dei conti dovrebbero, quindi, non solo essere affidabili, ma anche essere percepite come tali dai terzi.

È in tale prospettiva, in parte esterna, che il legislatore dell’Unione ha vietato a un revisore legale dei conti di accettare funzioni dirigenziali di rilievo in un ente sottoposto a revisione, non solo nel corso del periodo coperto dalla relazione di revisione, ma anche per un periodo appropriato dopo la cessazione delle sue attività. Orbene, la Corte constata che l’esistenza stessa di un rapporto contrattuale tra un siffatto revisore e un ente sottoposto a revisione è idonea a dar luogo a un conflitto di interessi oppure a darne l’apparenza. Infatti, data la prossimità che appare instaurare tra le parti, detto rapporto è suscettibile di essere percepito dai terzi come capace di influenzare o di aver influenzato la revisione dell’ente effettuata dal revisore legale e, dunque, di alterare la fiducia dei terzi stessi nell’affidabilità del risultato di tale revisione.

Anche qualora un revisore legale dei conti abbia cessato le sue attività in relazione a un incarico di revisione dei conti di un determinato ente, la negoziazione o la costituzione di un rapporto contrattuale tra detto revisore e tale ente può essere sufficiente a ingenerare retrospettivamente nei terzi un dubbio quanto alla qualità e all’integrità della revisione effettuata prima della cessazione di tali attività. Di conseguenza, un revisore legale dei conti deve essere considerato accettare una funzione dirigenziale in un ente sottoposto a revisione fin dal momento in cui conclude con quest’ultimo un contratto di lavoro relativo a tale funzione, anche se non ha ancora iniziato ad esercitare effettivamente le sue funzioni.


1      Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU 2006, L 157, pag. 87), come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU 2014, L 158, pag. 196) (in prosieguo: la «direttiva 2006/43»).


2      Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta (Comitato per la revisione legale dei conti dell’Ufficio brevetti e registrazioni, Finlandia).

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