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Document 62019CJ0885

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 novembre 2022.
Fiat Chrysler Finance Europe e Irlanda contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto cui il Granducato di Lussemburgo ha dato esecuzione – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegale e ne ordina il recupero – Decisione tributaria anticipata (tax ruling) – Vantaggio – Carattere selettivo – Principio di libera concorrenza – Sistema di riferimento – Diritto nazionale applicabile – Tassazione cosiddetta “normale”.
Cause riunite C-885/19 P e C-898/19 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:859

Cause riunite C885/19 P e C898/19 P

Fiat Chrysler Finance Europe

contro

Commissione europea

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 novembre 2022

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto cui il Granducato di Lussemburgo ha dato esecuzione – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegale e ne ordina il recupero – Decisione tributaria anticipata (tax ruling) – Vantaggio – Carattere selettivo – Principio di libera concorrenza – Sistema di riferimento – Diritto nazionale applicabile – Tassazione cosiddetta “normale”»

1.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale

[Art. 256, § 1, TFUE; statuto della Corte, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]

(v. punti 52, 53)

2.        Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Intervento dello Stato in settori che non sono stati oggetto di armonizzazione nell’Unione europea – Fiscalità diretta – Inclusione – Competenze degli Stati membri – Limiti

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 65, 66, 119‑121)

3.        Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Parametro di raffronto pertinente per stabilire la selettività della misura – Introduzione fra operatori che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga di una differenziazione non giustificata dalla natura e dalla struttura del regime tributario generale

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 67, 68, 70, 122)

4.        Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Decisione fiscale anticipata relativa ai prezzi di trasferimento di una società integrata – Quadro di riferimento per accertare l’esistenza di un vantaggio – Delimitazione materiale – Criteri – Individuazione del regime tributario comune o normale – Esame del trattamento fiscale delle operazioni infragruppo alla luce del principio di libera concorrenza –Presa in considerazione del solo diritto nazionale al fine di determinare le modalità concrete dell’applicazione di tale principio

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 69, 71‑74, 92‑105)

5.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Controllo della qualificazione giuridica data ai fatti della controversia – Inclusione

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punti 82‑85)

Sintesi

La Fiat Chrysler Finance Europe, già Fiat Finance and Trade Ltd (in prosieguo: la «FFT»), fa parte del gruppo automobilistico Fiat/Chrysler e fornisce servizi di tesoreria e di finanziamento alle società di detto gruppo con sede in Europa. Avendo la propria sede legale nel Granducato di Lussemburgo, la FFT aveva richiesto alle autorità tributarie lussemburghesi l’approvazione di un accordo sui prezzi di trasferimento. In seguito a tale richiesta, le autorità lussemburghesi hanno adottato una decisione anticipata che approvava un metodo di determinazione della remunerazione della FFT, quale società integrata, per i servizi forniti alle altre società del gruppo Fiat/Chrysler, il che consentiva alla FFT di determinare annualmente il suo utile imponibile a titolo di imposta sulle società nel Granducato di Lussemburgo.

Con decisione del 21 ottobre 2015 (1) (in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione ha ritenuto che tale decisione anticipata costituisse un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Essa ha, inoltre, constatato che il Granducato di Lussemburgo non le aveva comunicato il progetto relativo a detta decisione e non aveva quindi osservato l’obbligo di sospensione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Commissione ha pertanto ordinato il recupero di tale aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Il Granducato di Lussemburgo e la FFT hanno proposto ciascuno un ricorso di annullamento avverso tale decisione. Respingendo tali ricorsi (2), il Tribunale ha, in particolare, convalidato l’approccio della Commissione secondo il quale, in presenza di un sistema tributario che persegue l’obiettivo di tassare gli utili di tutte le società residenti, integrate o meno, l’applicazione del principio di libera concorrenza ai fini della definizione del sistema di riferimento è giustificata indipendentemente dall’incorporazione di tale principio nel diritto nazionale.

Investita di due impugnazioni, questa volta proposte dalla FFT e dall’Irlanda, la Corte, riunita in Grande Sezione, annulla la sentenza del Tribunale, poi, statuendo definitivamente sulla controversia, annulla anche la decisione controversa. In tale contesto, la Corte fornisce nuove precisazioni quanto alla questione se decisioni tributarie anticipate concesse dalle autorità tributarie degli Stati membri che approvano metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere costitutive di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Giudizio della Corte

In via preliminare, la Corte ricorda che, nell’ambito dell’analisi di misure fiscali sotto il profilo del diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, l’esame del requisito relativo al vantaggio selettivo implica, in un primo tempo, di determinare il sistema di riferimento, ossia il regime fiscale «normale» applicabile nello Stato membro interessato, poi di dimostrare, in un secondo tempo, che la misura fiscale di cui trattasi deroga a tale sistema, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da tale sistema, in una situazione materiale e giuridica comparabile, senza tuttavia trovare giustificazione nella natura o nella struttura del sistema in questione.

Più nello specifico, la determinazione del sistema di riferimento, che deve essere effettuata al termine di un dibattito in contraddittorio con lo Stato membro interessato, deve risultare da un esame obiettivo del contenuto, dell’articolazione e degli effetti concreti delle norme applicabili in forza del diritto nazionale e, al di fuori dei settori che sono stati oggetto di armonizzazione nel diritto dell’Unione, essa deve avvenire, come nel caso della fiscalità diretta, con riguardo soltanto al diritto nazionale applicabile nello Stato membro interessato. Spetta infatti allo Stato membro interessato determinare, attraverso l’esercizio delle proprie competenze in materia di imposte dirette e nel rispetto della propria autonomia fiscale, le caratteristiche costitutive dell’imposta, le quali definiscono, in linea di principio, il sistema di riferimento oppure il regime fiscale «normale», a partire dal quale occorre analizzare il requisito relativo alla selettività. Ciò vale in particolare per la determinazione della base imponibile e del suo fatto generatore.

È alla luce di tali considerazioni che la Corte esamina se, nel caso di specie, avallando il metodo della Commissione, il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nella determinazione del sistema di riferimento.

In primo luogo, la Corte precisa che determinare se il Tribunale abbia adeguatamente delimitato il sistema di riferimento pertinente e, per estensione, abbia applicato in maniera corretta il principio di libera concorrenza, costituisce una questione di qualificazione giuridica del diritto nazionale che può formare l’oggetto del sindacato della Corte nella fase dell’impugnazione.

In secondo luogo, la Corte constata che, in sede di definizione del sistema di riferimento al fine di stabilire se la decisione anticipata di cui trattasi conferisse un vantaggio selettivo al suo beneficiario, la Commissione non ha proceduto a un raffronto con il sistema di tassazione normalmente applicabile nello Stato membro interessato, al termine di un esame obiettivo del contenuto, dell’articolazione e degli effetti concreti delle norme applicabili in forza del diritto nazionale di detto Stato. Essa ha infatti applicato un principio di libera concorrenza distinto da quello definito dal diritto lussemburghese limitandosi a individuare l’espressione astratta di tale principio nell’obiettivo perseguito dal sistema generale dell’imposta sulle società in Lussemburgo e a esaminare la decisione anticipata di cui trattasi senza prendere in considerazione il modo in cui detto principio è concretamente incorporato in tale diritto per quanto riguarda, in particolare, le società integrate.

Ne consegue che, da un lato, avallando un approccio del genere, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, dall’altro, ammettendo che la Commissione potesse basarsi su norme che non fanno parte del diritto lussemburghese, ha violato le disposizioni del Trattato FUE relative all’adozione da parte dell’Unione europea di misure di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte dirette, in particolare l’articolo 114, paragrafo 2, e l’articolo 115 TFUE.

A tal riguardo, la Corte sottolinea, anzitutto, che, in assenza di armonizzazione al riguardo nel diritto dell’Unione, l’eventuale fissazione dei metodi e dei criteri che consentono di determinare un risultato di «libera concorrenza» rientra nel potere discrezionale degli Stati membri. Ne consegue che soltanto le disposizioni nazionali sono pertinenti ai fini dell’analisi della questione se determinate operazioni debbano essere esaminate alla luce del principio di libera concorrenza e, se del caso, se prezzi di trasferimento, che costituiscono la base dei redditi imponibili di un soggetto passivo e la sua ripartizione tra gli Stati interessati, si discostino o meno da un risultato di libera concorrenza.

Inoltre, la Corte osserva che il Granducato di Lussemburgo ha previsto norme specifiche per determinare una remunerazione di libera concorrenza per quanto riguarda le società di finanziamento di gruppo, come la FFT, le quali, tuttavia, non sono state prese in considerazione dalla Commissione in sede di analisi del sistema di riferimento e, per estensione, dell’esistenza di un vantaggio selettivo concesso alla FFT.

Infine, la Corte precisa che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale in primo grado, la sentenza Belgio e Forum 187/Commissione (3) non avvalora la posizione secondo cui il principio di libera concorrenza è applicabile qualora il diritto tributario nazionale miri a tassare le società integrate e le società autonome allo stesso modo, indipendentemente dalla questione se, e in quale maniera, il principio in parola sia incorporato in detto diritto. Infatti, nella summenzionata causa, è alla luce delle norme sulla tassazione stabilite nel diritto nazionale pertinente, vale a dire il diritto belga, che la Corte ha concluso che occorreva ricorrere al principio di libera concorrenza.

Alla luce di quanto precede, la Corte annulla la sentenza impugnata, rileva che lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia e, statuendo su quest’ultima, annulla la decisione controversa in quanto l’errore in cui è incorsa la Commissione nella determinazione delle norme effettivamente applicabili in forza del diritto nazionale pertinente e, quindi, nell’individuazione della tassazione cosiddetta «normale» rispetto alla quale doveva essere valutata la decisione anticipata di cui trattasi, inficia tutto il ragionamento relativo all’esistenza di un vantaggio selettivo. La Corte constata in particolare che l’annullamento della sentenza del Tribunale a causa dell’errore di diritto in cui è incorso quest’ultimo non può essere evitato in ragione della circostanza che la Commissione ha altresì incluso nella decisione controversa, a titolo sussidiario, un ragionamento fondato sull’articolo 164, paragrafo 3, del codice delle imposte lussemburghese e sulla relativa circolare n. 164/2. Infatti, la Corte dichiara che tale ragionamento si limita a rinviare all’analisi svolta in via principale dalla Commissione per quanto riguarda la corretta applicazione del sistema di riferimento, cosicché esso rettifica in modo solo apparente l’errore in cui è incorsa la Commissione nell’individuazione del sistema di riferimento che avrebbe dovuto costituire la base della sua analisi relativa all’esistenza di un vantaggio selettivo.


1      Decisione (UE) 2016/2326 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat (GU 2016, L 351, pag. 1)


2      Sentenza del 24 settembre 2019, Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (T‑755/15 e T‑759/15, EU:T:2019:670)


3      Sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416)

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