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Document 62019CJ0882

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021.
Sumal S.L. contro Mercedes Benz Trucks España S.L.
Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Determinazione delle entità responsabili del risarcimento – Azione di risarcimento danni diretta contro la società figlia di una società madre e proposta a seguito di una decisione che constata la partecipazione della sola società madre a un cartello – Nozione di “impresa” – Nozione di “unità economica”.
Causa C-882/19.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:800

Causa C‑882/19

Sumal, S.L.

contro

Mercedes Benz Trucks España, S.L

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Determinazione delle entità responsabili del risarcimento – Azione di risarcimento danni diretta contro la società figlia di una società madre e proposta a seguito di una decisione che constata la partecipazione della sola società madre a un cartello – Nozione di “impresa” – Nozione di “unità economica”»

  1. Procedimento giurisdizionale – Domanda di riapertura della fase orale – Domanda diretta a presentare osservazioni in risposta alle conclusioni dell’avvocato generale – Presupposti per la riapertura

    (Art. 252, comma 2, TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

    (v. punti 16‑22)

  2. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di una pronuncia pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Presunzione di pertinenza delle questioni sottoposte

    (Art. 267 TFUE)

    (v. punti 26‑29)

  3. Intese – Divieto – Effetto diretto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Determinazione dell’ente tenuto a risarcire il danno subito – Impresa – Nozione – Unità economica – Impresa costituita da più persone fisiche o giuridiche – Responsabilità solidale tra le entità che compongono l’impresa al momento dell’intesa

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 32‑44)

  4. Intese – Divieto – Effetto diretto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Determinazione dell’ente tenuto a risarcire il danno subito – Infrazione oggetto di una decisione della Commissione che sanziona una società madre – Azione di risarcimento danni proposta nei confronti di una società figlia che non è stata oggetto di tale decisione – Ammissibilità – Presupposti

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 45‑55, dispositivo 1)

  5. Intese – Divieto – Effetto diretto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Modalità d’esercizio – Infrazione oggetto di una decisione della Commissione che sanziona una società madre – Azione di risarcimento danni proposta nei confronti di una società figlia che non è stata oggetto di tale decisione – Concezione funzionale della nozione di impresa – Rispetto dei diritti della difesa della società figlia – Portata

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 53‑60, dispositivo 1)

  6. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Luogo del mercato interessato dai comportamenti anticoncorrenziali

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2)

    (v. punti 64‑66)

  7. Intese – Divieto – Effetto diretto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Determinazione dell’ente tenuto a risarcire il danno subito – Normativa nazionale che limita la possibilità di imputare il comportamento illecito di una società a un’altra società ai soli casi di controllo della prima da parte della seconda – Inammissibilità

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 69, 75, dispositivo 2)

Sintesi

La vittima di un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione commessa da una società madre può chiedere alla società figlia di quest’ultima il risarcimento dei danni derivanti da tale infrazione. A tal fine, essa dovrà provare che le due società costituivano un’unita economica al momento dell’infrazione.

Tra il 1997 e il 1999, la società Sumal SL ha acquisito due autocarri dalla Mercedes Benz Trucks España SL (in prosieguo: la «MBTE»), una società figlia del gruppo Daimler, di cui la Daimler AG è la società madre.

Con decisione del 19 luglio 2016 ( 1 ), la Commissione europea ha constatato una violazione, da parte della Daimler AG, delle norme del diritto dell’Unione che vietano i cartelli tra imprese ( 2 ) per il fatto che quest’ultima aveva concluso, tra gennaio 1997 e gennaio 2011, accordi con altri quattordici produttori europei di autocarri vertenti sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE).

A seguito della suddetta decisione, la Sumal ha promosso un’azione di risarcimento danni nei confronti della MBTE, chiedendo il pagamento della somma di EUR 22204,35 per i danni derivanti da tale cartello. Tuttavia, la domanda della Sumal è stata respinta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 07 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 07 di Barcellona, Spagna) poiché la MBTE non era indicata nella decisione della Commissione.

La Sumal ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna). In tale contesto, detto giudice si chiede se, ed eventualmente a quali condizioni, un’azione di risarcimento danni possa essere diretta contro una società figlia a seguito di una decisione della Commissione che constata pratiche anticoncorrenziali della sua società madre. Pertanto, tale giudice ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre detta questione alla Corte di giustizia in via pregiudiziale.

Con la sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte precisa le condizioni alle quali le vittime di una pratica anticoncorrenziale di una società sanzionata dalla Commissione hanno il diritto di far valere, nell’ambito di azioni di risarcimento danni proposte dinanzi ai giudici nazionali, la responsabilità civile delle società figlie della società sanzionata che non sono oggetto della decisione della Commissione.

Giudizio della Corte

Conformemente a una giurisprudenza costante, chiunque ha il diritto di chiedere alle «imprese» che hanno partecipato a un cartello o a pratiche vietate ai sensi dell’articolo 101 TFUE il risarcimento del danno causato da tali pratiche anticoncorrenziali. Anche qualora tali azioni di risarcimento danni siano proposte dinanzi ai giudici nazionali, la determinazione dell’entità tenuta a risarcire il danno causato è direttamente disciplinata dal diritto dell’Unione.

Dato che siffatte azioni di risarcimento danni costituiscono parte integrante del sistema di applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione, al pari della loro applicazione da parte delle autorità pubbliche, la nozione di «impresa» ai sensi dell’articolo 101 TFUE non può avere una portata diversa nel contesto dell’imposizione, da parte della Commissione, di ammende alle «imprese» («public enforcement») e in quello delle azioni di risarcimento danni proposte contro tali «imprese» dinanzi ai giudici nazionali («private enforcement»).

Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «impresa» ai sensi dell’articolo 101 TFUE comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e si riferisce pertanto a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, quest’ultima sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche.

Laddove sia accertato che una società appartenente a una siffatta unità economica ha violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, di modo che l’infrazione a tale disposizione sia stata commessa dall’«impresa» di cui essa fa parte, la nozione di «impresa» e, attraverso di essa, quella di «unità economica», implicano ipso iure una responsabilità solidale tra le entità che compongono l’unità economica al momento della commissione dell’infrazione.

A tale riguardo, la Corte rileva, inoltre, che la nozione di «impresa» utilizzata nell’articolo 101 TFUE è una nozione funzionale, con la conseguenza che l’unità economica da cui è costituita deve essere identificata dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo in questione.

Pertanto, qualora sia stata constatata l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in capo a una società madre, la vittima di tale infrazione può legittimamente cercare di far valere la responsabilità civile di una società figlia di tale società, a condizione che la vittima provi che, tenuto conto, da un lato, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono tali due entità giuridiche e, dall’altro, dell’esistenza di un legame concreto tra l’attività economica di tale società figlia e l’oggetto dell’infrazione di cui la società madre è ritenuta responsabile, la suddetta società figlia costituiva un’unità economica con la sua società madre.

Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, per poter proporre un’azione di risarcimento danni contro la MBTE in quanto società figlia della Daimler AG, la Sumal deve dimostrare, in linea di principio, che l’accordo anticoncorrenziale concluso dalla Daimler AG riguarda gli stessi prodotti commercializzati dalla MBTE. Così facendo, la Sumal dimostrerebbe che è proprio l’unità economica cui appartiene la MBTE, insieme alla sua società madre, che costituisce l’impresa che ha commesso l’infrazione accertata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Tuttavia, nell’ambito di una siffatta azione di risarcimento proposta nei confronti della società figlia di una società madre di cui è stata constatata la violazione dell’articolo 101 TFUE, la società figlia deve disporre dinanzi al giudice nazionale interessato di tutti i mezzi necessari per esercitare efficacemente i suoi diritti della difesa, in particolare per poter contestare la sua appartenenza alla stessa impresa della sua società madre.

Ciò premesso, qualora un’azione di risarcimento danni si basi, come nel caso di specie, sulla constatazione, da parte della Commissione, di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in una decisione adottata nei confronti della società madre della società figlia convenuta, quest’ultima non può contestare, dinanzi al giudice nazionale, l’esistenza dell’infrazione così accertata dalla Commissione. Infatti, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 ( 3 ), le giurisdizioni nazionali non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione.

Per contro, nel caso in cui non sia stato constatato alcun comportamento illecito della società madre da parte della Commissione in una decisione resa in applicazione dell’articolo 101 TFUE, la società figlia ha naturalmente il diritto di contestare non solo la sua appartenenza alla stessa «impresa» della sua società madre, ma anche l’esistenza dell’infrazione addebitata a quest’ultima.

A tal proposito, la Corte precisa, inoltre, che la possibilità, per il giudice nazionale, di accertare un’eventuale responsabilità della società figlia per i danni causati non è preclusa per il solo fatto che, se del caso, la Commissione non abbia adottato alcuna decisione o che la decisione con cui essa ha constatato l’infrazione non abbia imposto a tale società una sanzione amministrativa.

Pertanto, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità di imputare la responsabilità del comportamento di una società a un’altra società soltanto nel caso in cui la seconda società controlli la prima.


( 1 ) Decisione C(2016) 4673 final relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri), la cui sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2017 (GU 2017, C 108, pag. 6).

( 2 ) Articolo 101 TFUE e articolo 53 dell’accordo SEE.

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

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