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Document 62019CJ0638

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 gennaio 2022.
    Commissione europea contro European Food SA e a.
    Impugnazione – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Trattato bilaterale di investimento – Clausola compromissoria – Romania – Adesione all’Unione europea – Abrogazione di un regime di incentivi fiscali prima dell’adesione – Lodo che concede il versamento di un risarcimento danni dopo l’adesione – Decisione della Commissione europea che dichiara che tale versamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Competenza della Commissione – Applicazione ratione temporis del diritto dell’Unione – Determinazione della data in cui il diritto di ricevere l’aiuto è conferito al beneficiario – Articolo 19 TUE – Articoli 267 e 344 TFUE – Autonomia del diritto dell’Unione.
    Causa C-638/19 P.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:50

    Causa C‑638/19 P

    Commissione europea

    contro

    European Food SA e a.

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 gennaio 2022

    «Impugnazione – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Trattato bilaterale di investimento – Clausola compromissoria – Romania – Adesione all’Unione europea – Abrogazione di un regime di incentivi fiscali prima dell’adesione – Lodo che concede il versamento di un risarcimento danni dopo l’adesione – Decisione della Commissione europea che dichiara che tale versamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Competenza della Commissione – Applicazione ratione temporis del diritto dell’Unione – Determinazione della data in cui il diritto di ricevere l’aiuto è conferito al beneficiario – Articolo 19 TUE – Articoli 267 e 344 TFUE – Autonomia del diritto dell’Unione»

    1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Sindacato della Corte sulla qualificazione giuridica data ai fatti della controversia – Ammissibilità

      (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

      (v. punti 71‑74)

    2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale – Motivo ricavato dalla stessa sentenza impugnata e diretto a contestarne la fondatezza – Ricevibilità

      [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]

      (v. punti 75‑79, 81)

    3. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Adesione dei nuovi Stati membri all’Unione europea – Applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a partire dalla data di adesione – Poteri della Commissione – Controllo delle misure di aiuto adottate a partire da tale data – Versamento da parte di uno Stato membro di un indennizzo concesso da un lodo pronunciato dopo la sua adesione all’Unione per risarcire un danno causato anteriormente a tale data – Misura qualificata dalla Commissione come aiuto di Stato – Determinazione della data di attribuzione dell’aiuto – Criterio – Acquisizione da parte dei beneficiari di un diritto certo a ricevere l’aiuto – Diritto certo acquisito dai beneficiari dell’indennizzo alla data della pronuncia del lodo – Competenza della Commissione a controllare la misura ai sensi dell’articolo 108 TFUE

      (Artt. 107 e 108 TFUE)

      (v. punti 109‑127)

    4. Accordi internazionali – Accordi degli Stati membri – Accordi anteriori all’adesione all’Unione di uno Stato membro – Trattato bilaterale di investimento tra il Regno di Svezia e la Romania – Effetti di detto trattato dopo l’adesione all’Unione – Disposizione che consente a un investitore di uno Stato membro di adire un tribunale arbitrale in caso di controversia con l’altro Stato membro – Clausola compromissoria contraria al diritto dell’Unione – Inammissibilità – Conseguenza – Consenso al sistema arbitrale dato dallo Stato membro e divenuto privo di oggetto

      (Art. 19, § 1, comma 2d, TUE; artt. 267 e 344 TFUE)

      (v. punti 137‑144)

    Sintesi

    Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la Commissione non era competente a esaminare, alla luce della normativa in materia di aiuti di Stato, l’indennizzo versato dalla Romania a taluni investitori svedesi in esecuzione di un lodo

    Anche se tale lodo avesse accolto l’argomento di tali investitori secondo cui detto Stato membro aveva abrogato illegittimamente un regime di incentivi fiscali prima della sua adesione all’Unione, la misura di aiuto cui la Commissione si riferisce è stata tuttavia concessa dopo tale adesione

    Il 29 maggio 2002 il Regno di Svezia e la Romania hanno concluso un trattato bilaterale di investimento per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti (in prosieguo: il «TBI»), il cui articolo 2, paragrafo 3, dispone che ciascuna parte contraente garantisce in qualsiasi momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori della controparte. Il TBI prevede, inoltre, che le controversie tra gli investitori e i paesi firmatari siano decise da un tribunale arbitrale.

    Nel 2005, nell’ambito dei negoziati di adesione della Romania all’Unione europea, il governo rumeno ha abrogato un regime nazionale di incentivi fiscali a favore di taluni investitori di regioni svantaggiate (in prosieguo: il «regime di incentivi fiscali»).

    Ritenendo che, con l’abrogazione del regime di incentivi fiscali, la Romania avesse violato il proprio obbligo di garantire un trattamento giusto ed equo ai loro investimenti conformemente al TBI, diversi investitori svedesi hanno chiesto la costituzione di un tribunale arbitrale, al fine di ottenere il risarcimento del danno loro causato. Con lodo dell’11 dicembre 2013, tale tribunale ha condannato la Romania a pagare ai suddetti investitori, a titolo di risarcimento danni, un importo pari all’incirca a 178 milioni di euro.

    Nonostante diversi avvertimenti da parte della Commissione europea quanto alla necessità di rispettare, in tale pratica, le norme e le procedure applicabili in materia di aiuti di Stato, le autorità rumene hanno versato il risarcimento concesso dal tribunale arbitrale a favore degli investitori svedesi.

    Con decisione del 30 marzo 2015 (in prosieguo: la «decisione controversa») ( 1 ), la Commissione ha qualificato il versamento di tale indennizzo come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, ne ha vietato l’esecuzione e ha ordinato il recupero delle somme già versate.

    Investito di diversi ricorsi, il Tribunale ha annullato tale decisione ( 2 ) con la motivazione, in sostanza, che la Commissione aveva applicato retroattivamente le proprie competenze a fatti anteriori all’adesione della Romania all’Unione il 1o gennaio 2007. Il Tribunale era infatti partito dal presupposto che l’aiuto in questione fosse stato concesso dalla Romania alla data di abrogazione del regime di incentivi fiscali, vale a dire nel 2005.

    A seguito di impugnazione, la Corte, riunita in Grande Sezione, annulla tale sentenza del Tribunale e conferma la competenza della Commissione ad adottare la decisione controversa, rinviando al contempo la causa al Tribunale affinché statuisca sui motivi e sugli argomenti presentati dinanzi ad esso in merito alla fondatezza di tale decisione.

    Giudizio della Corte

    Dal momento che la Commissione ha acquisito la competenza a controllare, ai sensi dell’articolo 108 TFUE, le misure di aiuto adottate dalla Romania a partire dalla sua adesione all’Unione, la Corte ricorda che gli aiuti di Stato devono essere considerati concessi, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alla data in cui il diritto di riceverli è conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile. L’elemento determinante per stabilire tale data attiene all’acquisizione da parte dei beneficiari di un diritto certo a ricevere l’aiuto di cui trattasi e al correlativo impegno, a carico dello Stato, di concedere tale aiuto. È infatti in quel momento che una simile misura può comportare una distorsione della concorrenza tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    Nel caso di specie, la Corte constata che il diritto al risarcimento del danno fatto valere dagli investitori svedesi, sebbene tragga origine dall’abrogazione, asseritamente in violazione del TBI, del regime di incentivi fiscali da parte della Romania, è stato concesso solo con il lodo dell’11 dicembre 2013, il quale non solo ha constatato l’esistenza di tale diritto, ma ne ha anche valutato l’importo. Infatti, è solo al termine del procedimento arbitrale che tali investitori hanno potuto ottenere il versamento effettivo dell’indennizzo, anche se quest’ultimo mira a risarcire, in parte, il danno che essi affermano di aver subito nel corso di un periodo anteriore all’adesione della Romania all’Unione.

    Pertanto, tenuto conto del fatto che la misura di aiuto di cui trattasi è stata concessa dopo l’adesione della Romania all’Unione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che la Commissione non era competente ratione temporis ad adottare la decisione controversa ai sensi dell’articolo 108 TFUE.

    La Corte precisa che la questione di stabilire se l’indennizzo concesso dal lodo possa costituire un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esula dalla sua competenza nell’ambito dell’impugnazione, in quanto tale questione non è stata esaminata dal Tribunale. Ciò premesso, la competenza della Commissione ai sensi dell’articolo 108 TFUE non può in alcun caso dipendere dall’esito dell’esame di detta questione, dal momento che il controllo preventivo esercitato dalla Commissione in applicazione della suddetta disposizione ha segnatamente lo scopo di determinare se l’indennizzo di cui trattasi costituisca o meno un aiuto di Stato.

    Infine, la Corte constata che il Tribunale è altresì incorso in un errore di diritto statuendo che la sentenza Achmea ( 3 ) della Corte è irrilevante nel caso di specie.

    Nella sentenza Achmea la Corte ha statuito che gli articoli 267 e 344 TFUE ostano a un accordo internazionale concluso tra due Stati membri che prevede che un investitore di uno di tali Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell’altro Stato membro, può avviare un procedimento contro quest’ultimo Stato membro dinanzi a un tribunale arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare. Infatti, con la conclusione di un simile accordo, gli Stati membri acconsentono a sottrarre alla competenza dei propri organi giurisdizionali, e quindi al sistema di rimedi giurisdizionali che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone loro di stabilire nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, controversie che possono riguardare l’applicazione o l’interpretazione di tale diritto.

    Orbene, nel caso di specie, è pacifico che l’indennizzo richiesto dagli investitori svedesi riguardava anche danni asseritamente subiti dopo la data di adesione della Romania all’Unione, a partire dalla quale il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 107 e 108 TFUE, era applicabile a detto Stato membro. In tali limiti, non si poteva ritenere che la controversia sottoposta al tribunale arbitrale fosse circoscritta in tutti i suoi elementi a un periodo durante il quale la Romania, non avendo ancora aderito all’Unione, non era ancora vincolata dalle norme e dai principi derivanti dalla sentenza Achmea. È inoltre pacifico che il suddetto tribunale arbitrale non si colloca nel sistema giurisdizionale dell’Unione, in quanto tale tribunale non rientra nel sistema di rimedi giurisdizionali che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri di stabilire nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

    In tali circostanze, il consenso della Romania al sistema di arbitrato previsto dal TBI è divenuto privo di oggetto a seguito dell’adesione di tale Stato membro all’Unione.

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la Corte annulla la sentenza in sede di impugnazione e rinvia la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sui motivi e sugli argomenti dinanzi ad esso dedotti riguardanti la fondatezza della decisione controversa, in particolare la questione di stabilire se la misura oggetto di quest’ultima soddisfi, sotto il profilo sostanziale, le condizioni enunciate all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.


    ( 1 ) Decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione – lodo Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 (GU 2015, L 232, pag. 43).

    ( 2 ) Sentenza del 18 giugno 2019, European Food e a./Commissione (T‑624/15, T‑694/15 e T‑704/15, EU:T:2019:423).

    ( 3 ) Sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C-284/16, EU:C:2018:158).

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