Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CJ0540

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2020.
    WV contro Landkreis Harburg.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettera b) – Autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del creditore di alimenti – Azione di regresso proposta da un ente pubblico surrogato nei diritti del creditore di alimenti.
    Causa C-540/19.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:732

    Causa C‑540/19

    WV

    contro

    Landkreis Harburg

    (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof)

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2020

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettera b) – Autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del creditore di alimenti – Azione di regresso proposta da un ente pubblico surrogato nei diritti del creditore di alimenti»

    1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento n. 4/2009 – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Disposizioni generali – Criteri di attribuzione di competenza di pari rango e alternativi

      (Regolamento del Consiglio n. 4/2009, art. 3)

      (v. punti 29, 30)

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento n. 4/2009 – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Autorità giurisdizionale del luogo della residenza abituale del creditore di alimenti – Competenza di detto giudice a statuire su un’azione di regresso proposta da un ente pubblico surrogato nei diritti del summenzionato creditore

      (Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007, artt. 3, § 2, e 10; regolamento del Consiglio n. 4/2009, considerando 14 e 45 e art. 2, § 1, punti 1 e 10, artt. 3, 15 e 64)

      (v. punti 31, 33‑44 e dispositivo)

    3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento n. 4/2009 – Obiettivo

      [Regolamento del Consiglio n. 4/2009, considerando 45 e art. 3, b)]

      (v. punti 33, 36, 37)

    Sintesi

    WV, residente a Vienna (Austria), è tenuto, in forza del diritto civile tedesco, a versare un credito alimentare a vantaggio della madre, che alloggia in un istituto di cura per anziani a Colonia (Germania). La madre di WV, tuttavia, riceve regolarmente dal Landkreis Harburg (circondario di Harburg, Germania, in prosieguo: l’«ente richiedente») prestazioni fornite in luogo di alimenti, in applicazione della normativa tedesca in materia di previdenza sociale. Detto ente fa valere che, conformemente a tale normativa, è surrogato nel diritto della madre di WV nei confronti di quest’ultimo per le prestazioni di cui si è fatto carico a favore della stessa dal mese di aprile 2017. In forza della medesima normativa, i diritti oggetto di detta surrogazione devono essere esercitati dinanzi al giudice civile.

    In tale contesto l’ente richiedente ha adito gli organi giurisdizionali civili tedeschi con un’azione di regresso in materia di alimenti diretta contro WV, sulla base del regolamento n. 4/2009 ( 1 ), che disciplina, segnatamente, la competenza internazionale in materia di obbligazioni alimentari e, più in particolare, sulla base dell’articolo 3, lettera b), di detto regolamento, che prevede la competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente. Il giudice in primo grado ha considerato che i giudici tedeschi non erano competenti a livello internazionale a pronunciarsi su tale azione, ove la competenza fondata sulla summenzionata disposizione potrebbe essere invocata solo per la persona fisica alla quale sono dovuti gli alimenti. Per contro, il giudice in appello ha affermato che l’ente richiedente poteva parimenti avvalersi di tale competenza in quanto cessionario dei crediti alimentari. Adito con un ricorso in cassazione («Revision») proposto da WV avverso detta decisione, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha posto alla Corte una questione pregiudiziale intesa a chiarire se l’ente pubblico in parola può, nelle circostanze in esame, introdurre un’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore, vale a dire la madre di WV, risiede abitualmente.

    Con sentenza del 17 settembre 2020, la Corte ha statuito che un ente pubblico che intende recuperare, mediante un’azione di regresso, somme versate in luogo di alimenti a un creditore di alimenti, nei cui diritti esso è surrogato, è legittimato ad avvalersi della competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui detto creditore risiede abitualmente. Per pervenire a questa conclusione, la Corte ha esaminato l’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, che designa i diversi organi giurisdizionali competenti a statuire in materia di obblighi alimentari negli Stati membri, alla luce del suo tenore letterale, dei suoi obiettivi, nonché del sistema nel quale esso si colloca.

    Quanto al suo tenore letterale, la Corte ha affermato che l’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 non specifica, alle lettere a) e b), che le autorità giurisdizionali che designa devono essere adite dal creditore medesimo. Pertanto, tale articolo non vieta, fatto salvo il rispetto degli obiettivi e del sistema di tale regolamento, che una domanda relativa a un’obbligazione alimentare possa essere presentata da un ente pubblico legalmente surrogato nei diritti di detto creditore dinanzi all’una o all’altra di tali autorità giurisdizionali. Orbene, né gli obiettivi né il sistema del regolamento n. 4/2009 ostano a che l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente sia competente a pronunciarsi su una siffatta domanda.

    Infatti, in primo luogo, ammettere la competenza di detta autorità giurisdizionale a pronunciarsi su tale domanda è conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 4/2009, tra i quali figurano sia la prossimità tra il giudice competente e il creditore di alimenti sia l’obiettivo di facilitare il più possibile il recupero dei crediti alimentari internazionali. In particolare, quest’ultimo obiettivo sarebbe intaccato se un ente pubblico surrogato nei diritti del creditore di alimenti fosse privato del diritto di avvalersi dei criteri di competenza previsti, a favore del richiedente in materia di obbligazioni alimentari, dall’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009, sia quando il convenuto risiede all’interno dell’Unione europea sia, se del caso, nel caso di residenza del convenuto nel territorio di uno Stato terzo. Inoltre, ammettere che un siffatto organismo possa validamente adire l’autorità giurisdizionale designata all’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, non altera affatto l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, anch’esso perseguito da tale regolamento. Detto obiettivo deve essere inteso, in particolare, in riferimento all’interesse delle parti, senza distinzione tra attore o convenuto in giudizio, i quali devono avere la possibilità di beneficiare, segnatamente, di un accesso facilitato alla giustizia e di una prevedibilità delle norme sulla competenza. Orbene, il trasferimento dei diritti del creditore di alimenti a favore di un siffatto ente non pregiudica né gli interessi del debitore di alimenti né la prevedibilità delle norme sulla competenza applicabili.

    In secondo luogo, la circostanza che l’ente pubblico surrogato legalmente nei diritti del creditore di alimenti sia autorizzato ad adire l’autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale di quest’ultimo è anche coerente con il sistema del regolamento n. 4/2009 nonché con il suo impianto sistematico. A tal riguardo, la Corte ha rammentato che l’articolo 64 di detto regolamento prevede precisamente l’intervento di un ente pubblico, quale istante, che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o cui è dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo di alimenti. In particolare, l’articolo 64, paragrafo 3, lettera a), precisa che tale ente pubblico è legittimato a chiedere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l’esecuzione di una decisione emessa nei confronti del debitore su domanda di un ente pubblico che chiede il pagamento di prestazioni erogate in luogo degli alimenti. Orbene, questa disposizione implica che un siffatto ente pubblico sia stato previamente messo in condizione di adire l’autorità giurisdizionale designata conformemente all’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 affinché quest’ultima possa adottare una decisione in materia di obbligazioni alimentari.


    ( 1 ) Regolamento (CE) n. 4/29 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).

    Top