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Document 62019CJ0473

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 marzo 2021.
    Föreningen Skydda Skogen e a. contro Länsstyrelsen i Västra Götalands län e a.
    Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 12, paragrafo 1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 5 – Silvicoltura – Divieti diretti a garantire la conservazione delle specie protette – Progetto di disboscamento definitivo – Sito ospitante specie protette.
    Cause riunite C-473/19 e C-474/19.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:166

    Cause riunite C‑473/19 e C‑474/19

    Föreningen Skydda Skogen e a.

    contro

    Länsstyrelsen i Västra Götalands län e a.

    (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Vänersborg tingsrätt-, mark- och miljödomstolen)

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 marzo 2021

    «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 12, paragrafo 1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 5 – Silvicoltura – Divieti diretti a garantire la conservazione delle specie protette – Progetto di disboscamento definitivo – Sito ospitante specie protette»

    1. Ambiente – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147 – Misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione – Divieti diretti a garantire la conservazione delle specie protette – Ambito di applicazione – Specie di uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri – Prassi nazionale che limita l’applicazione di tali divieti a talune categorie di specie di uccelli, a quelle che sono minacciate a un determinato livello o la cui popolazione mostra una tendenza alla diminuzione a lungo termine – Inammissibilità

      (Art. 191, § 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147, considerando 3-5, artt. 1, §§ 1, e 2-5, 7, 9, 12 e allegato I)

      (v. punti 33-45, dispositivo 1)

    2. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, punto a) – Divieti intenzionali di cattura o di uccisione, di perturbazione delle specie animali protette nonché di distruzione o di raccolta deliberate delle loro uova – Presupposti d’applicazione – Rischio d’impatto negativo di un’attività sullo stato di conservazione della specie animale interessata – Irrilevanza

      [Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 1, i), 12, § 1, a)-c) e allegato IV, punto a)]

      (v. punti 50-61, 75-77, dispositivo 2)

    3. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, punto a) – Portata – Prassi nazionale che esclude dalla tutela le specie animali che hanno raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente – Inammissibilità

      [Direttiva del Consiglio 92/43, considerando 3 e 6, artt. 2, §§ 1 e 2, 12, § 1 e allegato IV, punto a)]

      (v. punti 62-66, dispositivo 2)

    4. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, punto a) – Divieto di deterioramento o di distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo – Presupposti d’applicazione – Rischio d’impatto negativo di un’attività sullo stato di conservazione della specie animale interessata – Irrilevanza

      [Direttiva del Consiglio 92/43, art. 12, § 1, d) e allegato IV, punto a)]

      (v. punti 81-86, dispositivo 3)

    Sintesi

    Investito di una dichiarazione di disboscamento relativa ad una zona forestale situata nel comune di Härryda (Svezia), lo Skogsstyrelsen (Direzione nazionale delle foreste, Svezia) ha emesso un parere secondo il quale, purché le misure precauzionali raccomandate siano rispettate, il taglio definitivo della quasi totalità degli alberi nella zona interessata, che costituisce l’habitat naturale di talune specie protette, non è contrario alla normativa svedese sulla protezione delle specie.

    Ritenendo che il disboscamento previsto violi detta normativa, la quale traspone nell’ordinamento giuridico svedese le direttive «uccelli» ( 1 ) e «habitat» ( 2 ), tre associazioni di tutela dell’ambiente hanno chiesto al Länsstyrelsen i Västra Götalands län (prefettura del dipartimento di Västra Götaland, Svezia) di intervenire. La prefettura ha tuttavia deciso di non adottare misure di controllo, allineandosi, in sostanza, al parere favorevole emesso dalla direzione nazionale delle foreste.

    Le associazioni hanno contestato la decisione della prefettura dinanzi al Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Tribunale di primo grado di Vänersborg, Tribunale per gli affari immobiliari e ambientali, Svezia). Chiamato quindi a pronunciarsi sull’impatto dell’attività silvicola di cui trattasi sulla tutela delle specie presenti nel sito interessato, quest’ultimo ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali vertenti sulle condizioni di applicazione e sulla portata dei divieti previsti al riguardo dalle direttive «uccelli» e «habitat».

    Giudizio della Corte

    Anzitutto, per quanto riguarda la direttiva «uccelli», la Corte rileva che essa impone agli Stati membri, conformemente al suo articolo 5, di adottare le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione degli uccelli, che preveda, in particolare, i divieti di uccisione, di cattura e di perturbazione deliberate di questi ultimi e delle loro uova ( 3 ).

    La Corte precisa che l’ambito di applicazione di tali divieti riguarda tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri e non riguarda pertanto, contrariamente alla prassi svedese, soltanto talune categorie di specie, vale a dire quelle elencate all’allegato I di tale direttiva, quelle che sono minacciate ad un determinato livello o la cui popolazione mostra una tendenza alla diminuzione a lungo termine. Tale interpretazione è confortata dall’oggetto e dalla finalità della direttiva «uccelli» nonché dal contesto in cui si inserisce il suo articolo 5 ( 4 ). Al riguardo, si ricorda che la conservazione delle specie di uccelli è necessaria per raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nonché gli obiettivi dell’Unione in termini di sviluppo sostenibile e di miglioramento delle condizioni di vita. La Corte sottolinea, inoltre, che la direttiva «uccelli» distingue il regime di protezione generale applicabile a tutte le specie di uccelli dal regime di protezione mirato e rafforzato istituito per le specie di uccelli elencate nel suo allegato I.

    La Corte ricorda poi che, al pari della direttiva «uccelli», la direttiva «habitat» prevede l’istituzione di un regime di rigorosa tutela delle specie animali protette, basato, tra l’altro, sui divieti intenzionali di cui al suo articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), di cattura o di uccisione, di perturbazione degli esemplari di tali specie nonché di distruzione o di raccolta delle loro uova ( 5 ).

    A tal riguardo, la Corte afferma che il requisito relativo al carattere deliberato implica che l’autore dell’atto in questione abbia voluto uno dei danni summenzionati o, quantomeno, che ne abbia accettato la possibilità, di modo che i divieti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva «habitat» possono applicarsi ad un’attività, quale un’attività di sfruttamento forestale, avente manifestamente una finalità diversa dalla cattura o dall’uccisione, dalla perturbazione delle specie animali o dalla distruzione o dalla raccolta deliberate delle uova. Alla luce degli obiettivi della direttiva «habitat» nonché della formulazione e del contesto della citata disposizione ( 6 ), l’applicabilità di tali divieti non è neppure subordinata al rischio di un’incidenza negativa che una data attività comporta sullo stato di conservazione delle specie interessate. Un’interpretazione contraria comporterebbe un’elusione dell’esame dell’incidenza di un’attività sullo stato di conservazione di una specie animale che, per contro, è necessario ai fini dell’adozione delle deroghe a tali divieti ( 7 ).

    Peraltro, nei limiti in cui la direttiva «habitat» mira, a titolo di salvaguardia della biodiversità, ad assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente, i divieti previsti al suo articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), si applicano anche alle specie che hanno raggiunto uno stato di conservazione siffatto e che devono essere protette contro qualsiasi deterioramento di tale stato.

    La Corte ricorda poi che, ai fini della realizzazione degli obiettivi della direttiva «habitat», le autorità competenti devono adottare misure preventive ed anticipare le attività dannose alle specie protette. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se, nel procedimento principale, l’attività silvicola di cui trattasi sia fondata su un approccio preventivo che tenga conto delle esigenze di conservazione delle specie interessate, pur prendendo in considerazione le esigenze economiche, sociali, culturali, regionali e locali.

    Infine, per quanto riguarda il divieto di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo, di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» ( 8 ), la Corte dichiara che la rigorosa tutela prevista da tale disposizione non dipende dal numero di esemplari di una specie presenti nella zona interessata. A fortiori, tale protezione non può dipendere dal rischio di un’incidenza negativa sullo stato di conservazione della specie interessata qualora la permanenza della funzionalità ecologica nell’habitat naturale di tale specie, nonostante le precauzioni adottate, sia persa.


    ( 1 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7) (in prosieguo: la «direttiva “uccelli”»).

    ( 2 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7) (in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).

    ( 3 ) Articolo 5 della direttiva «uccelli».

    ( 4 ) Articolo 5 della direttiva «uccelli».

    ( 5 ) Articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva «habitat».

    ( 6 ) Articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c) della direttiva «habitat».

    ( 7 ) Articolo 16 della direttiva «habitat».

    ( 8 ) Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat».

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