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Document 62019CJ0401

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 aprile 2022.
Repubblica di Polonia contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento – Direttiva (UE) 2019/790 – Articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in fine – Articolo 11 e articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di espressione e d’informazione – Tutela della proprietà intellettuale – Obblighi imposti ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online – Controllo automatico preventivo (filtraggio) dei contenuti caricati in rete dagli utenti.
Causa C-401/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:297

Causa C401/19

Repubblica di Polonia

contro

Parlamento europeo
e
Consiglio dell’Unione europea

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 aprile 2022

«Ricorso di annullamento – Direttiva (UE) 2019/790 – Articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in fine – Articolo 11 e articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di espressione e d’informazione – Tutela della proprietà intellettuale – Obblighi imposti ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online – Controllo automatico preventivo (filtraggio) dei contenuti caricati in rete dagli utenti»

1.        Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Criterio oggettivo – Presupposto non soddisfatto – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/790, art. 17)

(v. punti 17-21)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2019/790 – Armonizzazione dei diritti nel mercato unico digitale – Utilizzo di contenuti protetti da parte di fornitori di servizi di condivisione di contenuti online – Regime specifico di responsabilità di tali fornitori – Portata

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/790, considerando 61 e 66 e artt. 2, punto 6, e 17)

(v. punti 29-31, 35)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2019/790 – Armonizzazione dei diritti nel mercato unico digitale – Utilizzo di contenuti protetti da parte di fornitori di servizi di condivisione di contenuti online – Regime specifico di responsabilità di tali fornitori – Obbligo imposto a detti fornitori di controllare in via preventiva i contenuti caricati dagli utenti – Limitazione giustificata dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11, 17, § 2, e 52, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/790, art. 17, §§ da 4 a 10)

(v. punti 45, 48-58, 72, 76, 80-99)


Sintesi

La direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (1) ha previsto un nuovo meccanismo specifico di responsabilità per i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online (in prosieguo: i «fornitori»). L’articolo 17 di tale direttiva stabilisce il principio in base al quale i fornitori sono direttamente responsabili quando opere e altri materiali protetti sono caricati illegalmente dagli utenti dei loro servizi. I fornitori interessati possono tuttavia essere esonerati da tale responsabilità. A tal fine essi sono tenuti, in particolare, conformemente alle disposizioni di detto articolo (2), a sorvegliare attivamente i contenuti caricati dagli utenti, per prevenire la messa in rete di materiali protetti che i titolari dei diritti non desiderano rendere accessibili sui medesimi servizi.

La Repubblica di Polonia ha proposto un ricorso volto, in via principale, all’annullamento della lettera b) e della lettera c), in fine, dell’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790 e, in subordine, all’annullamento integrale di tale articolo. Essa afferma, in sostanza, che tali disposizioni impongono ai fornitori di procedere a una sorveglianza preventiva, tramite strumenti informatici di filtraggio automatico, dell’insieme dei contenuti che i loro utenti intendono mettere in rete, senza prevedere garanzie che assicurino il rispetto del diritto alla libertà di espressione e d’informazione (3).

La Corte, statuendo in Grande Sezione, si pronuncia per la prima volta sull’interpretazione della direttiva 2019/790. Essa respinge il ricorso della Repubblica di Polonia dichiarando che l’obbligo a carico dei fornitori previsto da tale direttiva, consistente in un controllo automatico preventivo dei contenuti messi in rete dagli utenti, è accompagnato da garanzie adeguate per assicurare il rispetto del diritto alla libertà di espressione e d’informazione di questi ultimi, nonché il giusto equilibrio tra quest’ultimo e il diritto di proprietà intellettuale.

Giudizio della Corte

Esaminando, anzitutto, la ricevibilità del ricorso, la Corte dichiara che la lettera b) e la lettera c), in fine, dell’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790 non sono separabili dal resto di tale articolo e che le conclusioni volte ad annullare solo tali disposizioni sono, quindi, irricevibili. Infatti, l’articolo 17 introduce, nei confronti dei fornitori, un nuovo regime di responsabilità, le cui diverse disposizioni costituiscono un insieme e mirano a stabilire l’equilibrio tra i diritti e gli interessi di tali fornitori, quelli degli utenti dei loro servizi e quelli dei titolari dei diritti. Di conseguenza, un siffatto annullamento parziale modificherebbe la sostanza di detto articolo.

Nel merito, poi, la Corte esamina il motivo unico dedotto dalla Repubblica di Polonia, vertente sulla limitazione dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione, derivante dal regime di responsabilità introdotto dall’articolo 17 della direttiva 2019/790. In via preliminare, la Corte ricorda che la condivisione di informazioni su Internet attraverso piattaforme di condivisione di contenuti online rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 11 della Carta. Essa rileva che al fine di evitare di essere ritenuti responsabili allorché gli utenti caricano contenuti illeciti sulle loro piattaforme per i quali i fornitori non hanno un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, tali fornitori devono dimostrare di soddisfare tutte le condizioni di esenzione previste all’articolo 17, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2019/790, vale a dire:

–      di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione [lettera a)], e

–      di aver agito immediatamente per far cessare, sulle loro piattaforme, violazioni concrete del diritto d’autore dopo che queste ultime si sono verificate e sono state segnalate loro in modo sufficientemente motivato dai titolari dei diritti [lettera c)], e

–      di aver compiuto, dopo aver ricevuto una tale segnalazione o allorché tali titolari hanno fornito loro le informazioni pertinenti e necessarie prima del verificarsi di una violazione del diritto d’autore, «secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi» per evitare che tali violazioni si producano o si ripetano [lettere b) e c)].

Questi ultimi obblighi impongono pertanto de facto a tali fornitori di svolgere un controllo preventivo dei contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro piattaforme, a condizione che essi abbiano ricevuto, dai titolari dei diritti, le informazioni o le segnalazioni previste da tale articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c), di detta direttiva. A tal fine, i fornitori sono tenuti a utilizzare strumenti automatici di riconoscimento e filtraggio. Orbene, un siffatto controllo e un siffatto filtraggio preventivi sono atti ad apportare una restrizione ad un importante mezzo di diffusione di contenuti online e a costituire, pertanto, una limitazione del diritto alla libertà di espressione e d’informazione garantito all’articolo 11 della Carta. Inoltre, tale limitazione è imputabile al legislatore dell’Unione, essendo la conseguenza diretta di detto regime specifico di responsabilità. Pertanto, la Corte dichiara che tale regime comporta una limitazione dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti interessati.

Infine, per quanto riguarda la questione se la limitazione di cui trattasi sia giustificata alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, la Corte rileva, da un lato, che tale limitazione è prevista dalla legge, in quanto discende dagli obblighi imposti ai fornitori di tali servizi da una disposizione di un atto dell’Unione, ossia l’articolo 17, paragrafo 4, lettera b) e lettera c), in fine, della direttiva 2019/790, e rispetta il contenuto essenziale del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di Internet. Dall’altro lato, nell’ambito del controllo di proporzionalità, la Corte dichiara che detta limitazione risponde all’esigenza di tutela della proprietà intellettuale garantita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, che essa appare necessaria a soddisfare tale esigenza e che gli obblighi imposti ai fornitori non restringono in misura sproporzionata il diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti.

Infatti, in primo luogo, il legislatore dell’Unione ha posto un limite chiaro e preciso alle misure che possono essere adottate nell’attuazione di tali obblighi, escludendo, in particolare, le misure che filtrano e bloccano i contenuti leciti durante il caricamento. In secondo luogo, la direttiva 2019/790 impone agli Stati membri di provvedere affinché gli utenti siano autorizzati a caricare e a mettere a disposizione i contenuti generati dagli utenti per le specifiche finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche. Inoltre, i fornitori devono informare i loro utenti della possibilità di utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell’Unione (4). In terzo luogo, la responsabilità dei fornitori può sussistere solo a condizione che i titolari dei diritti interessati forniscano loro le informazioni pertinenti e necessarie in merito a tali contenuti. In quarto luogo, l’articolo 17 di tale direttiva, la cui applicazione non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza, implica che i fornitori non possono essere tenuti a prevenire il caricamento e la messa a disposizione del pubblico di contenuti la constatazione della cui illiceità richiederebbe, da parte loro, una valutazione autonoma del contenuto (5). In proposito, non si può escludere che la messa a disposizione di contenuti non autorizzati possa essere evitata solo su segnalazione dei titolari dei diritti. In quinto luogo, la direttiva 2019/790 introduce varie garanzie procedurali, in particolare la possibilità per gli utenti di presentare un reclamo qualora ritengano che sia stato erroneamente disabilitato l’accesso a contenuti caricati, nonché l’accesso a procedure di ricorso extragiudiziale nonché a mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci (6). In sesto luogo, tale direttiva incarica la Commissione europea di organizzare dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i fornitori e i titolari dei diritti nonché di emettere orientamenti sull’applicazione di tale regime (7).

Pertanto, la Corte dichiara che l’obbligo per i fornitori di controllare i contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro piattaforme prima della loro diffusione al pubblico, derivante dal regime specifico di responsabilità introdotto dall’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790, è stato accompagnato dal legislatore dell’Unione da garanzie adeguate per assicurare il rispetto del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti, nonché il giusto equilibrio tra tale diritto, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, dall’altro. Gli Stati membri sono tenuti, in occasione della trasposizione dell’articolo 17 di detta direttiva, a fondarsi su un’interpretazione di tale disposizione atta a garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dalla Carta. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tale articolo, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a detto articolo, ma anche provvedere a non fondarsi su una sua interpretazione che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione, come il principio di proporzionalità.


1      Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92).


2      V. articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c), in fine, della direttiva 2019/790.


3      Come garantito dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).


4      Articolo 17, paragrafi 7 e 9, della direttiva 2019/790.


5      Articolo 17, paragrafo 8, della direttiva 2019/790.


6      Articolo 17, paragrafo 9, commi primo e secondo, della direttiva 2019/790.


7      Articolo 17, paragrafo 10, della direttiva 2019/790.

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