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Document 62019CJ0389

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021.
    Commissione europea contro Regno di Svezia.
    Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – Decisione della Commissione europea che autorizza taluni usi del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso, sostanze queste elencate nell’allegato XIV a detto regolamento – Sostanze estremamente preoccupanti – Presupposti per l’autorizzazione – Esame dell’indisponibilità di alternative.
    Causa C-389/19 P.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:131

    Causa C‑389/19 P

    Commissione europea

    contro

    Regno di Svezia

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021

    «Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – Decisione della Commissione europea che autorizza taluni usi del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso, sostanze queste elencate nell’allegato XIV a detto regolamento – Sostanze estremamente preoccupanti – Presupposti per l’autorizzazione – Esame dell’indisponibilità di alternative»

    1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Decisione di autorizzazione – Condizioni per la concessione di un’autorizzazione – Indisponibilità di soluzioni alternative per l’uso di una sostanza problematica – Esame da parte della Commissione – Presenza di elementi che consentono di ritenere che la Commissione non abbia debitamente esaminato l’indisponibilità di soluzioni alternative

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 4, 12, 70 e 73 e artt. 55 e 60)

      (v. punti 45, 53‑57)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Decisione di autorizzazione – Annullamento – Regime transitorio – Mantenimento degli effetti della decisione annullata fino all’adozione di una nuova decisione – Giustificazione fondata sulla tutela della salute umana e dell’ambiente

      [Art. 264, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 56, § 1, d), e 58, § 1, c)]

      (v. punti 66‑69, 72‑74)

    Sintesi

    La società DCC Maastricht BV ha depositato, il 19 novembre 2013, una domanda di autorizzazione ai fini dell’immissione sul mercato del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso, pigmenti questi inseriti nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti, per sei usi identici di dette due sostanze.

    La Commissione ha autorizzato gli usi oggetto della domanda, subordinando tale autorizzazione a restrizioni e prescrizioni ( 1 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»). In particolare, l’autorizzazione era assoggettata alla condizione che gli utilizzatori a valle del titolare dell’autorizzazione fornissero all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) informazioni sull’idoneità e sulla disponibilità delle alternative per gli usi interessati, giustificando in modo dettagliato la necessità di utilizzare le sostanze di cui trattasi.

    Il Regno di Svezia ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all’annullamento della decisione controversa. Il Tribunale ha annullato detta decisione, in quanto la Commissione era incorsa in un errore di diritto nell’esame dell’indisponibilità delle sostanze alternative. Detta istituzione ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte.

    Giudizio della Corte

    Nel merito, la Corte dichiara che il Tribunale ha correttamente affermato che la Commissione era venuta meno al suo obbligo di verificare l’indisponibilità di sostanze alternative. Essa rileva che la Commissione ha ritenuto erroneamente che una sostanza alternativa potesse essere ammessa soltanto a condizione che la sostituzione non comportasse alcuna perdita di prestazioni. Un’accezione così restrittiva della sostanza alternativa sarebbe infatti contraria alla finalità stessa del regolamento REACH, che mira a favorire la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti con altre sostanze idonee ( 2 ) Orbene, decidere in linea di principio che la sostituzione deve avvenire senza alcuna diminuzione delle prestazioni non solo equivale ad aggiungere una condizione non prevista da detto regolamento, ma può ostacolare tale sostituzione e, di conseguenza, privare il medesimo regolamento di gran parte del suo effetto utile.

    Per contro, la Corte censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha valutato erroneamente gli effetti di un annullamento immediato della decisione controversa. Il regolamento REACH consente, infatti, la prosecuzione degli usi già autorizzati dopo la data di scadenza della loro autorizzazione fintantoché non è assunta una decisione sulla nuova domanda di autorizzazione. Di conseguenza, l’annullamento con effetto immediato della decisione controversa ha ripristinato la precedente autorizzazione delle sostanze di cui trattasi. Orbene, la decisione controversa limitava, sotto certi aspetti, l’uso di tali sostanze estremamente preoccupanti. È per tale motivo che il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di mantenimento degli effetti della decisione controversa ha aumentato il rischio che si verificasse un danno grave e irreparabile per la salute umana e per l’ambiente. La Corte annulla quindi la sentenza del Tribunale su questo punto e dispone il mantenimento degli effetti della decisione controversa fino a quando la Commissione europea non si sia nuovamente pronunciata sulla domanda di autorizzazione presentata dalla DCC Maastricht BV.


    ( 1 ) Articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento REACH»). In forza di tale disposizione, la Commissione può rilasciare un’autorizzazione per una sostanza chimica se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

    ( 2 ) Articolo 55 e considerando 4, 12, 70 e 73 del regolamento REACH.

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