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Document 62019CJ0386

    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 settembre 2020.
    Hamas contro Consiglio dell'Unione europea.
    Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Lotta al terrorismo – Misure restrittive contro determinate persone ed entità – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Articolo 1, paragrafi 4 e 6 – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Articolo 2, paragrafo 3 – Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici – Presupposti – Autorità competente equivalente a un’autorità giudiziaria – Decisione di condanna – Persistenza del rischio di coinvolgimento in attività terroristiche – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
    Causa C-386/19 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:691

     Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 settembre 2020 – Hamas / Consiglio

    (Causa C‑386/19 P) ( 1 )

    «Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Lotta al terrorismo – Misure restrittive contro determinate persone ed entità – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Articolo 1, paragrafi 4 e 6 – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Articolo 2, paragrafo 3 – Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici – Presupposti – Autorità competente equivalente a un’autorità giudiziaria – Decisione di condanna – Persistenza del rischio di coinvolgimento in attività terroristiche – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

    1. 

    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali – Presupposti – Prova della persistenza del rischio di coinvolgimento in attività terroristiche – Riferimento alla decisione nazionale che aveva giustificato l’iscrizione iniziale – Decisione che è stata oggetto di un riesame, che consente di concludere per la giustificazione del mantenimento a causa di incidenti recenti – Ammissibilità

    (Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 6)

    (v. punti 38, 39)

    2. 

    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale avente ad oggetto l’avvio di indagini o di un’azione penale o una condanna – Autorità competente per l’adozione di detta decisione nazionale – Nozione – Autorità non giudiziaria – Inclusione

    (Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4)

    (v. punti 60, 61, 65)

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    Hamas sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.


    ( 1 ) GU C 220 del 1.7.2019.

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