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Document 62019CJ0313

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2020.
Associazione Nazionale GranoSalus - Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) contro Commissione europea.
Impugnazione – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 – Ricorso di annullamento presentato da un’associazione – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Persona direttamente interessata.
Causa C-313/19 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:869

 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2020 – Associazione GranoSalus / Commissione

(causa C‑313/19 P) ( 1 )

«Impugnazione – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 – Ricorso di annullamento presentato da un’associazione – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Persona direttamente interessata»

1. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Criteri di valutazione

(Artt. 263, 4° co., e 277 TFUE)

(v. punti 28, 31-33, 37, 38)

2. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di misure di esecuzione – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Produzione di effetti mediante atti adottati dalle autorità nazionali – Atti che costituiscono misure di esecuzione nei confronti dei beneficiari del regime, ma non nei confronti delle imprese concorrenti

(Artt. 107, § 1, e 263, 4° co., TFUE)

(v. punti 39-42)

3. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto

(v. punto 44)

4. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti

(Art. 263, 4° co., TFUE)

(v. punto 44)

5. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento della Commissione che rinnova l’approvazione di una sostanza attiva in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Ricorso di un’associazione costituita da produttori di grano e consumatori nonché da loro associazioni di tutela incaricata della difesa degli interessi collettivi dei suoi membri – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità

(Art. 263, 4° co., TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009; regolamenti della Commissione nn. 540/2011 e 2017/2324; direttiva del Consiglio 91/414, allegato I)

(v. punti 51, 53, 54, 56-58)

6. 

Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità

(Art. 263, 4° co., TFUE; carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

(v. punti 61, 62)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

L’Associazione Nazionale GranoSalus – Liberi Cerealicoltori & Consumatori è condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sopportate dalla Commissione europea.


( 1 ) GU C 270 del 12.8.2019.

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