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Document 62018TJ0343

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021 (Estratti).
Tokin Corp. contro Commissione europea.
Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Comunicazione degli addebiti – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Proporzionalità – Parità di trattamento – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti.
Causa T-343/18.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:636

Causa T‑343/18

Tokin Corp.

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021

«Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Comunicazione degli addebiti – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Proporzionalità – Parità di trattamento – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti»

  1. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Sostituzione della motivazione dell’atto contestato

    (Artt. 101, 102, 261 e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

    (v. punti 44‑48)

  2. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Fatturato complessivo dell’impresa interessata – Fatturato realizzato con le merci oggetto dell’infrazione – Rispettiva presa in considerazione – Limiti – Determinazione del valore delle vendite realizzate in rapporto diretto o indiretto con l’infrazione

    (Artt. 101 e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

    (v. punti 58, 59)

  3. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Margine di discrezionalità riservato alla Commissione – Limiti – Rispetto dei principi di proporzionalità e di personalità delle pene e delle sanzioni

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

    (v. punti 60‑63, 65, 66)

  4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Natura provvisoria – Obbligo per la Commissione di spiegare nella decisione finale le differenze che sussistono tra quest’ultima e le proprie valutazioni provvisorie – Insussistenza – Decisione finale che constata una data di cessazione dell’infrazione diversa da quella considerata, in via provvisoria, nella fase della comunicazione degli addebiti – Ammissibilità

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27)

    (v. punti 81‑85)

  5. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Anno di riferimento – Ultimo anno completo interessato dall’infrazione – Utilizzo di anni di riferimento diversi per tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione – Utilizzo di un diverso periodo di riferimento per un’impresa che ha cessato di vendere i prodotti oggetto del cartello – Ammissibilità – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

    (v. punti 101‑104, 110‑114, 116‑119, 120)

  6. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Presa in considerazione della gravità della partecipazione di un’impresa a un’infrazione, ai fini dell’adeguamento e non della fissazione dell’importo di base – Ammissibilità

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 19‑22)

    (v. punti 131, 132, 138, 139, 141)

  7. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Obbligo di considerare gli orientamenti per il calcolo delle ammende – Esclusione – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

    (v. punti 160‑164)

Sintesi

La Tokin Corp. (in prosieguo: la «Tokin») è una società con sede in Giappone, che produce e vende condensatori elettrolitici al tantalio. Dal 1o agosto 2009 al 31 gennaio 2013, il capitale della Tokin era detenuto al 100% dalla Nec Corp.

Con decisione del 21 marzo 2018 ( 1 ) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha constatato che la Tokin e la Nec Corp. avevano violato l’articolo 101 TFUE partecipando ad accordi e/o pratiche concordate aventi ad oggetto il coordinamento delle politiche dei prezzi per la fornitura di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio. A tale riguardo, la Commissione ha affermato la responsabilità della Tokin a causa della sua partecipazione diretta a tale cartello dal 29 gennaio 2003 al 23 aprile 2012, e la responsabilità della Nec Corp., nella sua qualità di società madre, per il periodo compreso tra il 1o agosto 2009 e il 23 aprile 2012. La decisione impugnata infliggeva, da un lato, un’ammenda alla Tokin, in solido con la Nec Corp. e, dall’altro lato, ammende individuali rispettivamente alla Tokin e alla Nec Corp.

Nel calcolare l’importo delle ammende, la Commissione ha seguito la metodologia esposta negli orientamenti per il calcolo delle ammende ( 2 ).

Per il calcolo delle ammende inflitte alla Tokin, la Commissione ha determinato l’importo di base facendo riferimento, anzitutto, al valore delle vendite dei condensatori elettrolitici interessati durante l’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione e applicando poi un coefficiente moltiplicatore per la durata corrispondente al periodo compreso tra il 29 gennaio 2003 e il 23 aprile 2012. Considerando che gli accordi orizzontali di coordinamento dei prezzi rientrano, per loro stessa natura, tra le infrazioni più gravi all’articolo 101 TFUE, la Commissione ha fissato la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione per la gravità dell’infrazione al 16%. Al fine di assicurarsi che le ammende inflitte fossero sufficientemente dissuasive, la Commissione ha inoltre applicato un importo aggiuntivo del 16%.

Per quanto riguarda gli adeguamenti dell’importo di base, la Commissione ha concesso alla Tokin e alla Nec Corp. una riduzione del 3% dell’importo di base dell’ammenda, in quanto la loro partecipazione a talune riunioni non era stata dimostrata. Per la loro cooperazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2006 ( 3 ), la Tokin e la Nec Corp. hanno inoltre ottenuto una riduzione del 15% dell’importo di qualsiasi ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta loro per l’infrazione.

La Tokin ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata, che viene tuttavia respinto dalla Nona Sezione ampliata del Tribunale.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso della Tokin vertente, da un lato, sulla violazione dei limiti imposti al potere discrezionale della Commissione e, dall’altro lato, sulla violazione del principio di proporzionalità dovuta al fatto che la Commissione avrebbe modificato la data di cessazione dell’infrazione pur sapendo che tale modifica avrebbe avuto l’effetto di moltiplicare il valore rilevante delle vendite e, di conseguenza, l’importo dell’ammenda.

A tale riguardo, il Tribunale osserva che la comunicazione degli addebiti indicava che la Tokin aveva partecipato all’infrazione fino all’11 dicembre 2013 mentre, nella decisione impugnata, la Commissione constata che la durata dell’infrazione di cui trattasi è accertata fino al 23 aprile 2012 e che la Tokin vi ha partecipato fino a tale data.

Tuttavia, sebbene la comunicazione degli addebiti debba indicare tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione nell’ambito del suo procedimento di indagine, tale comunicazione costituisce un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto sono di natura puramente provvisoria. Una decisione finale della Commissione non può, di conseguenza, essere annullata soltanto perché le conclusioni definitive tratte dai fatti indicati nella comunicazione degli addebiti non corrispondono precisamente alla valutazione provvisoria di tali fatti contenuta in detta comunicazione. Inoltre, dato che la Commissione non era tenuta a mantenere le valutazioni di fatto o di diritto contenute nella comunicazione degli addebiti, non si può contestare alla Commissione di aver tenuto conto, nella decisione impugnata, di una data di cessazione dell’infrazione diversa da quella da essa menzionata nella comunicazione degli addebiti.

Peraltro, la Tokin non contestava né la data di cessazione dell’infrazione indicata nella decisione impugnata né la circostanza che l’ultimo anno completo della sua partecipazione all’infrazione corrispondesse al periodo compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012.

Quanto all’asserita violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale rileva che la Tokin non aveva presentato alcun argomento circostanziato a sostegno dell’asserita violazione.

In secondo luogo, il Tribunale respinge la censura della Tokin relativa alla violazione dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento fondata sul fatto che la Commissione avrebbe utilizzato, ai fini del calcolo dell’ammenda, anni di riferimento diversi a seconda dei destinatari della decisione impugnata.

A tale riguardo, il Tribunale constata, anzitutto, che il principio della parità di trattamento è violato solo quando situazioni analoghe sono trattate in modo differente o quando situazioni differenti sono trattate in modo identico. Il Tribunale osserva poi che, al fine di determinare l’importo di base delle ammende da infliggere, la Commissione aveva applicato per tutte le imprese, ad eccezione di due di esse, il criterio previsto al punto 13 degli orientamenti del 2006, in forza del quale tale importo deve essere determinato utilizzando come parametro di riferimento il valore delle vendite realizzate dall’impresa in questione nell’ultimo anno completo della sua partecipazione all’infrazione. Secondo il Tribunale, la deroga a detto criterio per due delle imprese interessate era oggettivamente giustificata, in quanto tali imprese avevano cessato di vendere i prodotti oggetto dell’infrazione prima della fine della stessa e si trovavano, per tale motivo, in una situazione diversa da quella degli altri partecipanti all’infrazione. Infine, il Tribunale sottolinea che la Commissione aveva correttamente calcolato separatamente, per tutti i partecipanti al cartello, il valore rilevante delle vendite delle due categorie di prodotti interessati, ossia i condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conferma che il metodo di calcolo del valore delle vendite seguito dalla Commissione non era arbitrario e non comportava, di per sé, una violazione dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento.

In terzo luogo, il Tribunale respinge altresì il motivo di ricorso della Tokin, vertente sul fatto che, in sede di calcolo dell’importo di base dell’ammenda, la Commissione avrebbe dovuto tener conto della sua mancata partecipazione a talune riunioni anticoncorrenziali nel coefficiente di gravità dell’infrazione e non a titolo di circostanze attenuanti.

A tale riguardo, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, la Commissione può prendere in considerazione la gravità relativa della partecipazione di un’impresa a un’infrazione e delle circostanze particolari del caso o in sede di calcolo dell’importo di base o nell’adeguare l’importo di base in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti. Pertanto, tenuto conto di tutte le caratteristiche dell’infrazione di cui trattasi, la scelta della Commissione di applicare un coefficiente di gravità dell’infrazione del 16%, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda, e di concedere una riduzione del 3% dell’importo di base, a titolo di circostanze attenuanti, non violava né il regolamento n. 1/2003 né il principio della responsabilità personale.


( 1 ) Decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (caso AT.40136 – Condensatori).

( 2 ) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2) (in prosieguo: «gli orientamenti del 2006»).

( 3 ) Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17).

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