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Document 62018TJ0211

    Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2019.
    Vanda Pharmaceuticals Ltd contro Commissione europea.
    Medicinali per uso umano – Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Fanaptum – iloperidone – Decisione di rifiuto della Commissione – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Valutazione scientifica dei rischi e benefici di un medicinale – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Parità di trattamento.
    Causa T-211/18.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:892

    Causa T‑211/18

    Vanda Pharmaceuticals Ltd

    contro

    Commissione europea

    Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2019

    «Medicinali per uso umano – Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Fanaptum – iloperidone – Decisione di rifiuto della Commissione – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Valutazione scientifica dei rischi e benefici di un medicinale – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Parità di trattamento»

    1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Relazione di valutazione e pareri scientifici del comitato per i medicinali per uso umano – Atti preparatori – Irricevibilità

      (Art. 263 TFUE)

      (v. punti 29-34)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio – Modifica dell’autorizzazione – Revoca e divieto di immissione in commercio – Presupposti – Interpretazione conforme ai principi di preminenza della protezione della salute e di precauzione – Requisiti probatori

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, art. 12, § 1)

      (v. punti 44, 46, 105, 194, 195)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio – Modifica dell’autorizzazione – Revoca e divieto di immissione in commercio – Valutazione scientifica dei rischi e dei benefici di un medicinale – Criteri di valutazione – Dati pre- o post-commercializzazione relativi a paesi terzi – Potere discrezionale del comitato per i medicinali – Portata

      (v. punti 45, 87, 88)

    4. Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio – Modifica dell’autorizzazione – Revoca e divieto di immissione in commercio – Parere del comitato per i medicinali per uso umano – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004)

      (v. punti 50-54, 89, 104, 106, 107, 152-157, 174-176)

    5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di rilascio, rifiuto, modifica, sospensione o revoca di un’autorizzazione all’immissione in commercio – Requisiti minimi

      (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, art. 81, § 1)

      (v. punti 60-62, 66, 150)

    6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione – Differenza di trattamento in presenza di situazioni fattuali divergenti e, pertanto, non comparabili – Insussistenza della violazione

      (v. punti 159, 160, 164)

    Sintesi

    Nella sentenza Vanda Pharmaceuticals/Commissione (T‑211/18), pronunciata il 19 dicembre 2019, il Tribunale ha respinto nel suo insieme il ricorso volto a l’annullamento di una decisione di esecuzione della Commissione europea recante diniego un’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) per il medicinale per uso umano Fanaptum – iloperidone, in quanto il rapporto rischio/beneficio di tale prodotto era considerato negativo.

    La Vanda Pharmaceuticals Ltd (in prosieguo la «ricorrente») è titolare, negli Stati Uniti, di un’AIC per il medicinale Fanaptum, che contiene la sostanza attiva iloperidone. Tale medicinale è commercializzato in questo paese dal 2010 ed è indicato per il trattamento dei sintomi della schizofrenia negli adulti.

    Il Tribunale ha rammentato, in primo luogo, gli obiettivi e le principali caratteristiche della procedura centralizzata di AIC dei medicinali, quale è disciplinata dal regolamento (CE) n. 726/2004 ( 1 ). In questo contesto, ha rilevato che, nell’ambito del processo di valutazione di una domanda di AIC, l’elaborazione dei pareri dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) su ogni questione relativa ai medicinali per uso umano dovrebbe «spettare esclusivamente)» al comitato per i medicinali per uso umano (CHMP). Di conseguenza, il Tribunale ha sottolineato che i documenti eventualmente redatti dai gruppi di correlatori, ossia i gruppi indipendenti che procedono ad una prima valutazione scientifica di una domanda di AIC, dovevano essere tenuti distinti dalla relazione di valutazione finale del CHMP su cui si basa la decisione impugnata.

    In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che la Commissione non si era discostata dal parere del CHMP, il cui contenuto, così come quello della relazione finale di valutazione su cui si basa, costituisce parte integrante della motivazione della decisione impugnata, in particolare per quanto riguarda la valutazione scientifica del medicinale in questione. Pertanto, ha ritenuto che il controllo giurisdizionale gravante su di esso, in particolare quello dell’errore manifesto di valutazione, deve esercitarsi su tutte le considerazioni contenute nel suddetto parere e relazione di valutazione del CHMP. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che la decisione impugnata non era viziata da errori manifesti di valutazione per quanto riguarda la valutazione dei rischi connessi al potenziale aritmogeno dell’iloperidone, che può causare una frequenza cardiaca anormale tale, in determinate circostanze, da mettere a rischio la sopravvivenza. In particolare, ha ritenuto che il CHMP poteva, senza oltrepassare i limiti del margine di discrezionalità conferitogli nella valutazione di dati scientifici ad esso sottoposti, ritenere che il numero di morti cardiache registrate negli Stati Uniti costituiva un indizio del potenziale pro-aritmico dell’iloperidone e, quindi, dal rischio posto da tale sostanza in materia di sicurezza. In tal senso, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che il rischio identificato sia «potenziale» giustifichi che il CHMP sia indotto a formulare un parere negativo e che quest’ultimo non può essere tenuto a dimostrare l’esistenza di un «rischio reale significativo», come un aumento notevole della mortalità cardiaca.

    In terzo luogo, per quanto riguarda la non conformità della relazione di valutazione del CHMP con l’attuale prassi dell’EMA, a causa della mancata presa in considerazione da parte del CHMP dell’esperienza positiva acquisita successivamente alla commercializzazione dell’iloperidone, il Tribunale ha rilevato che quest’ultimo aveva effettivamente tenuto conto di tale esperienza in particolare sul mercato americano, ma l’ha ritenuta non concludente. In effetti, il Tribunale precisa che, nel considerare poco convincenti i dati post-immissione in commercio forniti dalla ricorrente, il CHMP non ha opposto a quest’ultima un rifiuto in via di principio alla presa in considerazione di tali dati per la valutazione dell’innocuità dell’iloperidone, ma ha cercato di verificarne l’attendibilità sul piano scientifico. Così, il Tribunale ha concluso che la ricorrente non è stata in grado di dimostrare che la Commissione si era discostata dalla prassi seguita fino ad allora nel prendere in considerazione i dati post-immissione in commercio forniti a sostegno delle domande di AIC di taluni medicinali, in particolare la lurasidone e il cisapride.

    In quarto e ultimo luogo, il Tribunale ha ritenuto che la conclusione della Commissione secondo cui le misure di minimizzazione del rischio ( 2 ) proposte dalla ricorrente ai fini del rilascio di un’AIC per l’iloperidone erano insufficienti, non sia viziata da un difetto di motivazione o da errori manifesti di valutazione. A tal proposito, il Tribunale ha in particolare sottolineato che, per quanto riguarda la proposta della ricorrente relativa all’uso dell’iloperidone come farmaco di «seconda linea», ossia nel caso in cui il trattamento del paziente con un altro medicinale non sia stato soddisfacente, la relazione di valutazione del CHMP aveva stabilito che esisteva un nesso comprensibile tra gli accertamenti scientifici portati a conoscenza dell’EMA e la raccomandazione negativa effettuata dal CHMP nella fattispecie.


    ( 1 ) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, p. 1).

    ( 2 ) Tali misure mirano, generalmente, ad ottimizzare l’uso sicuro ed efficace di un prodotto farmaceutico durante tutto il suo ciclo di vita.

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