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Document 62018TJ0123

    Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019.
    Bayer Intellectual Property GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
    Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea che rappresenta un cuore – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
    Causa T-123/18.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:95

    Causa T‑123/18

    Bayer Intellectual Property GmbH

    contro

    Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

    Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019

    «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea che rappresenta un cuore – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

    1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione – Criteri di valutazione

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]

      (v. punti 13, 14)

    2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri – Percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]

      (v. punto 17)

    3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo che rappresenta un cuore

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]

      (v. punti 23‑32)

    4. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)

      (v. punti 34, 35)

    5. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di non discriminazione – Irrilevanza

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)

      (v. punto 36)

    Sintesi

    Nella causa decisa con la sentenza del 14 febbraio 2019, Bayer Intellectual Property/EUIPO (T‑123/18), al Tribunale è stato presentato un ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che respingeva il ricorso contro la decisione dell’esaminatore, il quale aveva rifiutato la registrazione del marchio figurativo che rappresenta un cuore. La commissione di ricorso ha considerato che il marchio richiesto sarebbe percepito, dal pubblico di riferimento, come la raffigurazione di un cuore e, conseguentemente, come un riferimento al fatto che i servizi in discussione riguardano il settore della cardiologia.

    Il Tribunale ricorda, in primo luogo, che un marchio deve consentire al pubblico di riferimento di distinguere i prodotti che esso designa da quelli di altre imprese senza che tale pubblico debba dare prova di un’attenzione particolare, cosicché la soglia di distintività necessaria alla registrazione di un marchio non può dipendere dal livello di attenzione di tale pubblico.

    In secondo luogo, il Tribunale rammenta che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, l’EUIPO è tenuto ad esercitare le sue competenze conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione. Sebbene, in ossequio ai principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO debba prendere in considerazione le decisioni già adottate su domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, l’applicazione di tali principi deve tuttavia essere conciliata con il rispetto del principio di legalità. Del resto, per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione o l’annullamento indebiti di marchi. Pertanto un esame del genere deve essere eseguito in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi ricada in un impedimento alla registrazione.

    Il Tribunale fa presente che dai menzionati principi discende, da un lato, che spetta alle commissioni di ricorso, quando decidono di adottare una valutazione diversa da quella adottata in decisioni anteriori relative a domande simili dedotte dinanzi ad esse, motivare esplicitamente tale divergenza rispetto alle suddette decisioni. Tuttavia, un simile obbligo di motivazione relativo ad una divergenza rispetto a decisioni anteriori è meno importante quando si tratta di un esame che dipende strettamente dal marchio richiesto, piuttosto che quando si tratta di constatazioni fattuali che non dipendono dal medesimo marchio. D’altro lato, esso osserva che deriva parimenti dalla giurisprudenza richiamata che le decisioni relative alla registrazione di un segno in quanto marchio dell’Unione europea, che sono adottate dalle commissioni di ricorso in forza del regolamento 2017/1001, rientrano in una competenza vincolata e non in un potere discrezionale, di modo che la legittimità delle decisioni delle medesime commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente alla luce di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione. Conseguentemente, le commissioni di ricorso non possono essere vincolate da decisioni anteriori dell’EUIPO.

    Nel caso di specie, il Tribunale rileva, da un lato, che l’esame del carattere distintivo del marchio richiesto dipende strettamente dallo stesso e non da constatazioni fattuali dedotte dalla ricorrente. Peraltro, la commissione di ricorso poteva limitarsi ad indicare che la ricorrente non poteva validamente dedurre decisioni anteriori dell’EUIPO al fine di inficiare la conclusione secondo la quale il marchio richiesto incorreva nell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Detto giudice osserva peraltro che la commissione di ricorso, in ogni caso, ha espressamente motivato la ragione per la quale essa si è allontanata dalla soluzione adottata nella decisione anteriore dedotta dalla ricorrente. Infatti, essa ha rilevato, in sostanza, che i prodotti allora in causa non riguardavano specificatamente la cardiologia, cosicché tali prodotti non avevano, a differenza dei servizi in causa nel presente procedimento, «un rapporto diretto e immediatamente riconducibile al cuore umano». D’altro lato, il Tribunale dichiara che la ricorrente non può contestare la fondatezza di tale motivazione senza rimettere in causa la fondatezza del rifiuto della registrazione del marchio richiesto. Orbene, esso fa notare che la commissione di ricorso ha considerato, correttamente, che il marchio richiesto incorreva nell’impedimento alla registrazione vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

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