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Document 62018CO0646

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 aprile 2019.
OD contro Ryanair DAC.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giurisdizionale in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Determinazione della giurisdizione competente a conoscere di una domanda di indennizzo per un volo ritardato – Articolo 26 – Proroga tacita – Necessità per il convenuto di comparire.
Causa C-646/18.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 aprile 2019 – Ryanair

(causa C‑646/18) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giurisdizionale in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Determinazione della giurisdizione competente a conoscere di una domanda di indennizzo per un volo ritardato – Articolo 26 – Proroga tacita – Necessità per il convenuto di comparire»

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Proroga di competenza – Comparizione del convenuto senza contestazione della competenza del giudice adito – Nozione – Convenuto che non ha presentato osservazioni o non è comparso – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 26, § 1)

(v. punti 21‑24 e dispositivo)

Dispositivo

L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non si applica in un caso, come quello oggetto del procedimento principale, in cui il convenuto non ha presentato osservazioni o non è comparso.


( 1 ) GU C 25 du 21.1.2019.

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