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Document 62018CO0545

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 aprile 2019.
Causa promossa da DP e Finanzamt Linz.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Principi di diritto dell’Unione – Primato – Normativa nazionale che obbliga gli organi giurisdizionali di grado inferiore a seguire l’interpretazione degli organi giurisdizionali di grado superiore – Limitazione del ricorso agli organi giurisdizionali di grado superiore alla valutazione delle questioni di diritto e dei motivi dedotti dinanzi agli organi giurisdizionali di grado inferiore.
Causa C-545/18.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 aprile 2019 – Finanzamt Linz (Legislazione austriaca sui giochi d’azzardo)

(Causa C‑545/18)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Principi di diritto dell’Unione – Primato – Normativa nazionale che obbliga gli organi giurisdizionali di grado inferiore a seguire l’interpretazione degli organi giurisdizionali di grado superiore – Limitazione del ricorso agli organi giurisdizionali di grado superiore alla valutazione delle questioni di diritto e dei motivi dedotti dinanzi agli organi giurisdizionali di grado inferiore»

Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Indicazione delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Portata dell’obbligo in materia di libertà fondamentali

(Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 53, § 2, e 94)

(v. punti 19-21, 25-31)

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria, Austria), con decisione del 16 agosto 2018, è manifestamente irricevibile.

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