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Document 62018CJ0732

    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 settembre 2020.
    Rosneft Oil Company PAO e a. contro Consiglio dell'Unione europea.
    Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa di destabilizzazione della situazione in Ucraina – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome delle ricorrenti nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive.
    Causa C-732/18 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:727

     Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 settembre 2020 – Rosneft e a. / Consiglio

    (causa C‑732/18 P) ( 1 )

    «Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa di destabilizzazione della situazione in Ucraina – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome delle ricorrenti nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive»

    1. 

    Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata – Sentenza pregiudiziale della Corte vertente sulla validità di un atto del diritto dell’Unione – Ricorso di annullamento che presenta motivi e argomenti analoghi a quelli invocati nel procedimento pregiudiziale, ma che non vede contrapposte le stesse parti – Insussistenza dell’autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte

    (Artt. 263 e 267 TFUE)

    (v. punti 51-56)

    2. 

    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’esportazione e all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

    [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2016/2315, art. 1, § 2, e allegato III; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 1290/2014, art. 5, § 2, a), b) e c), e allegato VI]

    (v. punti 76-78, 80-83)

    3. 

    Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso a una motivazione implicita da parte del Tribunale – Ammissibilità – Presupposti

    (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117)

    (v. punto 115)

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Rosneft Oil Company PAO, la RN-Shelf-Arctic OOO, la RN-Shelf-Far East AO, la RN-Exploration OOO e la Tagulskoe OOO sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

    3) 

    La Commissione europea sopporta le proprie spese.


    ( 1 ) GU C 93 dell’11.3.2019.

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