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Document 62018CJ0635
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021.
Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.
Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite per il biossido di azoto (NO2) in zone e agglomerati della Germania – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate.
Causa C-635/18.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021.
Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.
Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite per il biossido di azoto (NO2) in zone e agglomerati della Germania – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate.
Causa C-635/18.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:437
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021 –
Commissione / Germania (Valori limite – NO2)
(causa C‑635/18) ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite per il biossido di azoto (NO2) in zone e agglomerati della Germania – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate»
1. |
Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Precisazione delle censure iniziali nell’atto introduttivo del ricorso – Ammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 47) |
2. |
Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati (Art. 258 TFUE) (v. punti 53-58) |
3. |
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento sistematico e persistente – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, e allegato XI) (v. punti 77-84, 89, 90, disp. 1) |
4. |
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Biossido di azoto – Superamento – Criteri di valutazione – Superamento di un valore limite misurato presso un singolo punto di campionamento – Ammissibilità (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, e 23, § 1, e allegato XI) (v. punti 86, 87) |
5. |
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Biossido di azoto – Superamento – Conseguenze – Obbligo per lo Stato membro di elaborare un piano per porvi rimedio – Termine – Mancata adozione di misure appropriate ed efficaci che garantiscano un periodo di superamento il più breve possibile – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, e 23, § 1, e allegati XI e XV) (v. punti 138-152, disp.1) |
Dispositivo
1) |
La Repubblica federale di Germania,
e
|
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese. |
( 1 ) GU C 436 del 3.12.2018.