Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CJ0528

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 novembre 2019.
Outsource Professional Services Ltd contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Motivi di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Malafede al momento del deposito della domanda di marchio.
Causa C-528/18 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:961

 Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 novembre 2019 – Outsource Professional Services / EUIPO

(causa C‑528/18 P) ( 1 )

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Motivi di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Malafede al momento del deposito della domanda di marchio»

1. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punto 47)

2. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punto 48)

3. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Necessità di provare la sussistenza del rischio di confusione tra i marchi in conflitto – Esclusione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]

(v. punti 61, 62)

4. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Intenzione del richiedente

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]

(v. punto 63)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

L’Outsource Professional Services Ltd sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Flatworld Solutions Pvt Ltd afferenti al procedimento di impugnazione.

3) 

L’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporta le proprie spese afferenti al procedimento d’impugnazione.


( 1 ) GU C 445 del 10.12.2018.

Top